Ordinanza n. 249/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, – del provvedimento (prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS-) a firma del Questore della Provincia di Arezzo, notificato il -OMISSIS-, mediante il quale si dispone la sospensione per quindici giorni dell’autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. concernente l’attività di raccolta delle scommesse relative al gioco del bingo e l’attività di raccolta del gioco lecito mediante installazione di apparecchi videoterminali denominati VLT esercitate presso i locali siti ad Arezzo, via -OMISSIS-, all’insegna -OMISSIS-; – di ogni altro atto ad esso presupposto e conseguente, ancorché incognito, ivi compresa l’ordinanza n. -OMISSIS- del Sindaco del Comune di Arezzo richiamata per relationem dal suddetto provvedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sospensione per quindici giorni dell'autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. per la raccolta di scommesse relative al bingo e per il gioco lecito mediante apparecchi VLT
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore di sala giochi)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento del Questore di Arezzo che disponeva, per quindici giorni, la sospensione dell'autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. relativa all'attività esercitata nei locali di Arezzo. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti e conseguenti, compresa un'ordinanza del Sindaco di Arezzo richiamata per relationem. Il testo dell'ordinanza cautelare non espone analiticamente tutti i motivi di ricorso, ma evidenzia la contestazione della sussistenza del requisito valorizzato dal Questore, ossia la caratterizzazione del locale come luogo di abituale ritrovo di un gruppo di persone pregiudicate o pericolose.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare. A un primo sommario esame ha ravvisato profili di probabile fondatezza, ritenendo allo stato dubbia la sussistenza del requisito relativo alla qualificazione del locale come luogo di abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose. Ha inoltre ritenuto sussistente il periculum in mora, poiché l'esecuzione della sospensione avrebbe potuto arrecare alla società ricorrente un danno difficilmente riparabile all'esito del giudizio di merito. Ha quindi sospeso gli effetti del provvedimento impugnato e fissato l'udienza pubblica di merito al 16 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 88 T.U.L.P.S.
La disposizione costituisce il titolo autorizzatorio cui si riferisce il provvedimento di sospensione impugnato; l'ordinanza non ne espone ulteriori profili interpretativi.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale richiesta dai ricorrenti; la domanda è stata accolta mediante sospensione degli effetti dell'atto impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a sostegno dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento amministrativo può essere concessa quando, a un primo sommario esame, emerga la probabile fondatezza delle censure relative a un presupposto fattuale valorizzato dall'amministrazione e la sua sussistenza risulti allo stato dubbia.
- La sospensione cautelare è giustificata dal periculum in mora quando l'immediata esecuzione della misura amministrativa, incidendo sull'esercizio di un'attività economica, possa provocare un danno difficilmente riparabile all'esito del giudizio di merito.
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