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Ordinanza

Ordinanza n. 3291/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto prot. m_pi.AOODRER.Registro Decreti.R.0000591.01-07-2025.h.13:21 adottato dal Ministero dell'Istruzione e Merito, Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna recante l'approvazione sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti, della graduatoria di merito della procedura concorsuale di cui in premessa, per i posti comuni nella scuola secondaria di II grado - classe di concorso A015 - Discipline sanitarie, per la regione Campania; - del Decreto m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0054194.15-07-2025.h.13:38 adottato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, recante la ripartizione a livello regionale per le GMRE e a livello regionale e provinciale per le GAE pubblicazione, la pubblicazione delle disponibilità di assegnazione di sede a.s. 2025/2026, nonché la pubblicazione delle sedi destinate all'assunzione dei candidati vincitori di concorso; - del provvedimento prot. m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0009023.15-07-2025.h.13:58 adottato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale per la Campania recante le operazioni finalizzate all'assunzione del personale docente con contratto a tempo indeterminato da concorsi regionali scuola dell'infanzia, scuola primaria scuola secondaria i - ii grado fasce aggiuntive; - del provvedimento prot. m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0009128.16-07-2025.h.19:05 adottato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale per la Campania recante l'immissioni in ruolo personale docente a.s. 2025-2026 assegnazione provincia/classe di concorso e avvio fase 2 - scelta sede; - del provvedimento prot. m_pi.AOOUSPNA.REGISTRO UFFICIALE.U.0009267.18-07.2025h.19:28 adottato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale per la Campania recante l'individuazione dei vincitori cui è destinato un contratto di lavoro a tempo indeterminato tra cui figura il controinteressato sig. Federico Ignazio; - della valutazione della ricorrente consultabile nell'area personale della medesima, la cui copia viene allegata, nella parte in cui sono stati attribuiti solo 205 punti; - del riepilogo dei punteggi assegnati alla ricorrente consultabile nell'area personale della medesima, la cui copia viene allegata, nella parte in cui nell'area “Titoli di accesso” è stato attribuito il punteggio pari a 0 per la tipologia A.1.1, senza assegnare alcun punteggio al Titolo di Studio; - dell'atto di indirizzo di cui non si conoscono riferimenti adottato dall'USR della Campania circa la modalità di assegnazione del punteggio nella parte in cui è stato stabilito “per quanto riguarda la valutazione della laurea e dell'abilitazione tutte le commissioni hanno ricevuto indicazioni da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania di valutare unicamente l'abilitazione”; - di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente; Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da FEDERICO IGNAZIO il 12\11\2025: GRADUATORIA CONCORSO SCUOLA SECONDARIA

Giustizia amministrativa202504256

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria di merito e successivi atti di assegnazione delle sedi e individuazione dei vincitori nella procedura concorsuale per la classe di concorso A015, nonché valutazione dei titoli della candidata

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha contestato la graduatoria di merito della procedura concorsuale per posti comuni nella scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso A015 - Discipline sanitarie, e i successivi atti relativi alla disponibilità delle sedi, alle operazioni di immissione in ruolo e all'individuazione dei vincitori. Ha dedotto l'illegittima attribuzione del punteggio complessivo di 205 punti e, in particolare, l'attribuzione di zero punti nella voce relativa ai titoli di accesso per la tipologia A.1.1, senza riconoscimento del punteggio per il titolo di studio. Ha inoltre censurato un atto di indirizzo dell'Ufficio scolastico regionale che avrebbe imposto alle commissioni di valutare soltanto l'abilitazione, e non anche la laurea. Il controinteressato ha proposto ricorso incidentale, contestando l'attribuzione alla ricorrente di due punti per il servizio di insegnamento prestato presso scuole paritarie: per l'anno scolastico 2017/2018, in ragione del presunto mancato possesso dei 24 CFU alla data rilevante, e per l'anno scolastico 2019/2020, per la presunta mancanza di prova dell'effettivo servizio, anche in assenza di versamenti contributivi INPS.

La decisione

Il TAR non ha deciso le questioni di rito né il merito del ricorso principale o di quello incidentale. Ha ritenuto necessario acquisire dall'Amministrazione chiarimenti documentati sui punteggi attribuiti alla ricorrente, con particolare riguardo sia al requisito dei 24 CFU previsti dal d.lgs. 59/2017, conseguiti secondo la prospettazione in data 20 marzo 2018 e quindi successivamente all'anno scolastico 2017/2018, sia all'effettivo servizio svolto presso gli istituti paritari. L'Amministrazione dovrà depositare, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, una nota riepilogativa corredata dalla documentazione relativa ai contratti di lavoro e ai contributi versati presso l'INPS. È stata confermata l'efficacia della precedente ordinanza cautelare collegiale n. 2116 del 22 settembre 2025, che aveva disposto il riesame dell'attribuzione del punteggio, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione di rideterminarsi anche su ulteriori profili non esaminati nella fase cautelare. Il giudizio è stato rinviato all'udienza pubblica del 31 marzo 2027, con riserva di ogni decisione in rito, merito e sulle spese.

Norme richiamate

  • d.lgs. 59/2017

    Il TAR ha richiesto chiarimenti sulla rilevanza del possesso dei 24 CFU, che sarebbero stati conseguiti dopo l'anno scolastico 2017/2018, ai fini dell'attribuzione del punteggio contestato.

Massime di principio

  • Quando la corretta attribuzione del punteggio in una procedura concorsuale dipende da fatti e documenti controversi, il giudice amministrativo può disporre un'istruttoria imponendo all'amministrazione di fornire chiarimenti riepilogativi e la documentazione probatoria relativa ai singoli titoli o servizi valutati.
  • In una controversia sull'attribuzione del punteggio per servizio di insegnamento presso scuole paritarie, l'amministrazione può essere chiamata a documentare l'effettivo svolgimento del servizio mediante il contratto di lavoro e la documentazione contributiva, ove tali elementi siano oggetto di contestazione.
  • La pendenza di un'istruttoria non preclude all'amministrazione di riesaminare la posizione del candidato anche sotto profili ulteriori rispetto a quelli già esaminati in sede cautelare, purché eserciti nuovamente il proprio potere di valutazione nel rispetto dei limiti derivanti dal giudizio.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorsoValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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