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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28696/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi denunciavano, ciascuno per la propria posizione: per Merza l'erronea applicazione dell'art. 74 d.P.R. 309/90 con riferimento all'elemento soggettivo e la carenza/manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che il rapporto era una semplice amicizia e non adesione all'associazione, e contestando la valenza probatoria di specifiche intercettazioni (prog. 780 e 1878); per Berlingieri la mancata prova diretta della partecipazione al possesso dello stupefacente sequestrato il 17/11/2016, la contraddittorietà e illogicità della motivazione nella valutazione degli indizi (in particolare l'interpretazione dei termini "socio" e "andiamo a mangiare") e violazioni delle norme sui criteri di valutazione degli indizi; per Russi la carenza di motivazione circa la possibilità di pronunciare una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazione: per Merza la ricostruzione del GIP, integralmente recepita dalla Corte d'appello, era sostenuta da plurime intercettazioni e atti che dimostravano ruoli concreti (riscossione giornaliera dei proventi, custodia della sostanza, funzioni di "cassiere" e scorta), e il ricorso risultava generico e non confrontarsi con le prove e con il procedimento induttivo; per Berlingieri la Corte ha ritenuto plausibile l'interpretazione data ai dialoghi intercettati (istruzioni relative alla "cassetta" con cocaina, uso dei termini "chiavi", contatti contestuali) e ha sottolineato che l'impugnazione non aveva indicato in modo specifico gli atti o le intercettazioni travisate né li aveva prodotti in Cassazione; per Russi la posizione era stata definita mediante accoglimento di una proposta di concordato in appello con rinuncia ad altri motivi, perciò non era dovuta una motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.. Conseguenze: inammissibilità dei ricorsi, condanna al pagamento delle spese processuali e condanne pecuniarie in favore della Cassa delle Ammende per colpa nella proposizione dei ricorsi (importi non riportati integralmente nel testo fornito).

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ricorda che la partecipazione si configura con un "apprezzabile contributo" alle finalità dell'organizzazione e che il dolo coincide con la coscienza e volontà di partecipare stabilmente al programma delittuoso.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990, comma 1

    Norma sulla detenzione e il commercio di sostanze stupefacenti; richiamata in relazione ai capi di imputazione per fatti di detenzione/possesso.

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) ed e)

    Comma che indica i motivi di ricorso per cassazione relativi a carenza o contraddittorietà della motivazione; i ricorrenti invocavano tali censure, ma la Corte ha ritenuto le censure generiche o non idonee a sovvertire la motivazione di merito.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Principi sui criteri di valutazione della prova (in particolare dell'indizio); citato dai ricorrenti, la Corte ha invece ritenuto corretta e plausibile la valutazione indiziaria dei giudici di merito.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Norma sul giudizio abbreviato; richiamata in relazione alla valutazione delle riduzioni di pena e degli effetti del rito (contesto processuale), senza essere ritenuta violata.

  • art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. d)

    Prevede l'obbligo di specificità del ricorso e la necessità di confrontarsi con la motivazione impugnata; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di Merza per aspecificità e mancata correlazione con la motivazione del giudice.

  • art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c)

    Prevede l'inammissibilità nei casi previsti dall'art. 581; richiamata come base legale per l'inammissibilità dei ricorsi generici.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Disciplina il proscioglimento per insufficienza di prove; la Corte ha osservato che, quando l'imputato in appello accetta un concordato e rinuncia ai motivi, il giudice d'appello non deve motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la proposta di concordato in appello; la Corte ha ricordato che l'accoglimento della proposta limita la cognizione del giudice alle questioni non rinunciate dall'imputato.

  • art. 616 cod. proc. pen., comma 1

    Prevede le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità in Cassazione; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e delle somme dovute alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Per impugnare con successo in Cassazione è necessario confrontarsi in modo specifico e puntuale con la motivazione del giudice di merito; censure generiche o ricostruzioni alternative non affrontando le singole prove possono determinare l'inammissibilità.
  • Nella valutazione dell'indizio e delle intercettazioni, la Corte di legittimità verifica la logicità e la razionalità della motivazione di merito: se la motivazione è plausibile e aderente alle risultanze, il riesame in Cassazione è limitato.
  • Se si contesta l'interpretazione di conversazioni intercettate occorre indicare esattamente gli atti o le trascrizioni ritenute travisate e produrle o farle acquisire nel fascicolo di Cassazione; l'omissione può comportare l'inammissibilità del motivo.
  • L'accoglimento di una proposta di concordato in appello con rinuncia a motivi di gravame limita la cognizione del giudice e rende impropria la richiesta di motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
  • La mancata indicazione puntuale degli elementi di prova contestati e la mancanza di una relazione logica tra le censure e la motivazione impugnata espongono il ricorrente al pagamento delle spese e a sanzioni pecuniarie per colpa nella proposizione del ricorso.

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