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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1341/2022 del 14/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi vertevano sulla corretta determinazione del "profitto del reato" ai fini del sequestro preventivo e della confisca (diretta sulle società e per equivalente sulle persone fisiche) nei reati di omesso versamento dell'IVA per gli anni 2017-2018. Le società e gli indagati sostenevano che il profitto sequestrabile alle società dovesse essere limitato ai saldi attivi effettivamente giacenti sui conti correnti alla data di scadenza degli adempimenti (ossia il risparmio di spesa concreto) e che i pagamenti rateali già effettuati esaurivano il profitto. La Procura invece riteneva che, ai fini del sequestro diretto alle società, potesse essere considerato il valore dell'imposta evasa e contestava la scelta del tribunale di limitarsi ai saldi risultanti alla data dei versamenti.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti i ricorsi (del P.M. e dei ricorrenti persone fisiche e società). Ha ritenuto che i motivi dedotti fossero, in gran parte, vizi di merito e di motivazione e non violazioni di legge ammissibili in Cassazione ai sensi dell'art. 325 c.1 c.p.p. Sostanzialmente la Corte ha confermato il principio consolidato: per la confisca per equivalente (e il relativo sequestro preventivo funzionale) il "profitto" è costituito dall'imposta evasa; invece, per la confisca diretta sulle società va accertato che le somme direttamente sequestrate costituiscano un effettivo risparmio di spesa riconducibile al mancato versamento (criterio del saldo attivo alla scadenza). Inoltre la Corte ha chiarito che l'impegno a rateizzare non impedisce il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta, salvo che non sia concretamente effettuato il pagamento integrale; le rate già versate possono rilevare solo ai fini della riquantificazione della misura, ma non comportano automaticamente la revoca del sequestro. Conseguenza pratica: rigetto dei ricorsi e conferma dell'ordinanza del Tribunale di Parma con condanna delle società e degli indagati indicati al pagamento delle spese processuali ove specificato.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. 74/2000

    Individua il reato di omesso versamento e delimita il concetto di profitto per la confisca per equivalente: il profitto è il risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla destinazione fiscale (imposta evasa).

  • art. 12-bis d.lgs. 74/2000

    Stabilisce che la confisca diretta o di valore non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario; la giurisprudenza interpretativa ha chiarito che il sequestro finalizzato alla confisca può essere disposto anche se esiste un impegno di pagamento, ma mantiene i suoi effetti fino al pagamento effettivo e integrale.

  • art. 321 c.p.p.

    Norma procedurale relativa al sequestro preventivo; utilizzata nella contestazione di errata individuazione del profitto e dei presupposti per l'adozione del sequestro.

  • art. 325 c.p.p.

    Regola il ricorso per cassazione avverso le misure cautelari reali: in Cassazione è ammesso il ricorso solo per violazione di legge e non per errori di merito o motivazione che costituiscano semplice vizio di logicità.

  • art. 173, disp. att. c.p.p.

    Limita l'esposizione degli argomenti in cassazione ai motivi strettamente necessari per la motivazione; citato come riferimento procedurale per l'esame dei motivi.

Massime di principio

  • Per la confisca per equivalente (soggetta a sequestro preventivo funzionale) il profitto del reato tributario è l'importo dell'imposta evasa; tale criterio è distinto dalla valutazione delle disponibilità liquide della società.
  • Per la confisca diretta sulle società occorre dimostrare che le disponibilità sequestrate costituiscono un effettivo "risparmio di spesa" conseguito con il mancato versamento: tipicamente si guarda al saldo attivo disponibile alla scadenza dell'obbligo fiscale.
  • Il versamento rateale o l'impegno a pagare non eliminano automaticamente il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta: il sequestro resta fino all'effettivo pagamento integrale; le rate già pagate rilevano solo per riconsiderare la misura del sequestro.
  • In Cassazione è difficile ottenere accoglimento se il motivo attiene alla valutazione o alla motivazione del giudice di merito; il ricorso per violazione di legge richiede contrasti normativi chiari o mancanza assoluta di motivazione.
  • Nel proporre impugnazioni avverso misure reali conviene affrontare puntualmente e confrontarsi con la motivazione del giudice di merito, indicando espressamente quali somme alternative si ritiene dovessero essere sottoposte a sequestro e dimostrando il nesso tra quelle somme e il profitto del reato.

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