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CCNL

CCNL Impianti sportivi e Attività sportive (Confsal - Conflavoro)

CCNLH07A

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 set 2022 al 31 ago 2025

Parti stipulanti

SindacatiFESICA-CONFSALCONFSAL
Datori di lavoroCONFLAVORO PMIFISEASIMSACNS LibertasFIS

Sfera di applicazione

Il contratto si applica ai lavoratori dipendenti degli impianti e delle attività sportive su tutto il territorio nazionale. Rientrano, a titolo esemplificativo, centri sportivi polivalenti, palestre, scuole sportive, centri fitness e benessere, piscine, impianti per tennis, padel, squash, golf, calcio, rugby, basket, pallavolo, maneggi e centri ippici, impianti per atletica, pattinaggio, bowling, pesca sportiva, tiro a volo e tiro con l'arco, trekking, arrampicata, sport nautici, go-kart, autodromi, centri cinofili, discipline sciistiche e organismi o enti associativi sportivi riconosciuti dal CONI.

Inquadramento generale

Ambito di applicazione

Il CCNL disciplina i rapporti di lavoro dipendente nel settore degli impianti e delle attività sportive, includendo la gestione di impianti, aree e servizi destinati alla pratica sportiva, al fitness e al benessere, nonché il relativo personale.

Validità

  • Decorrenza: 01/09/2022
  • Scadenza: 31/08/2025
  • Il contratto continua comunque a produrre effetti fino al successivo rinnovo.

Documenti collegati

  • CCNL del 10/09/2022
  • Accordo assistenza integrativa del 28/05/2026 con decorrenza dal 01/06/2026, che aggiorna la disciplina del fondo sanitario integrativo.

Parti firmatarie

Organizzazioni datoriali

  • CONFLAVORO PMI
  • FISE
  • ASI
  • MSA
  • CNS Libertas
  • FIS

Organizzazioni sindacali

  • FESICA-CONFSAL
  • CONFSAL

Trattamento economico

Minimi tabellari mensili

LivelloMinimi dal 01/09/2022Minimi dal 01/10/2022Indennità di funzione QuadriEDR omesso Fondo sanitarioEDR omesso Ente bilaterale
Q1.787,00 €1.856,50 €60,00 €25,00 €25,00 €
I1.702,00 €1.769,00 €-25,00 €25,00 €
II1.549,50 €1.610,00 €-25,00 €25,00 €
III1.396,50 €1.451,50 €-25,00 €25,00 €
IV1.280,50 €1.330,50 €-25,00 €25,00 €
V1.207,00 €1.254,00 €-25,00 €25,00 €
VI1.138,50 €1.183,00 €-25,00 €25,00 €
VII1.049,50 €1.090,50 €-25,00 €25,00 €

Note:

  • L'indennità di funzione di 60,00 € spetta ai Quadri per tutte le mensilità contrattuali.
  • Se l'azienda non versa il contributo al fondo sanitario integrativo, deve corrispondere un EDR di 25,00 € lordi mensili.
  • Se l'azienda non versa il contributo all'Ente Bilaterale, deve corrispondere un ulteriore EDR di 25,00 € lordi mensili.

EDR giornaliero per presenza effettiva

L'elemento distinto della retribuzione collegato alla presenza giornaliera è corrisposto per 12 mensilità e non incide sugli istituti differiti, compreso il TFR.

LivelliEDR giornaliero
Quadri4,00 €
I4,00 €
II, III, IV3,50 €
V, VI, VII3,00 €

Divisori e mensilità

IstitutoValore
Divisore orario173
Divisore giornaliero26
Mensilità13

Nota: la 14ª mensilità è soppressa e resta in vigore solo per i dipendenti già in forza al 31/07/2021.

Salario di primo ingresso

Per assunzioni a tempo indeterminato nei livelli dal VI al II, con esperienza pregressa inferiore a 5 anni, è ammessa una retribuzione ridotta:

  • primo anno: -7,5%
  • secondo anno: -5%

La stessa facoltà è prevista, per massimo due anni, anche per aziende di nuova costituzione o in avvio di nuova attività.

Welfare aziendale

Dal 01/01/2023 le aziende devono mettere a disposizione strumenti di welfare per:

  • 100,00 € annui per ciascun lavoratore che abbia superato il periodo di prova;
  • utilizzo entro il 30/11 dell'anno successivo;
  • importo riproporzionato per part-time e per mesi di anzianità nell'anno precedente.

Indennità di cassa

Al personale addetto continuativamente a operazioni di cassa con responsabilità per differenze compete una indennità pari al:

  • 5% della retribuzione nazionale conglobata.

Trasferta

Al lavoratore in trasferta spettano:

  • rimborso spese di viaggio e altre spese sostenute per conto dell'azienda;
  • diaria giornaliera da definire con contrattazione di secondo livello o regolamento interno.

Per le ore di viaggio eccedenti l'orario contrattuale, la compensazione è demandata a regolamento o accordo aziendale.

Orario di lavoro

Orario normale

  • 40 ore settimanali
  • normalmente distribuite su 5 o 6 giornate
  • sabato, domenica e festivi possono rientrare nelle giornate lavorative per caratteristiche del settore.

Lavoro discontinuo

Per il personale addetto prevalentemente ad attività di semplice attesa o custodia:

  • 45 ore settimanali

Flessibilità e banca ore

È ammessa la ripartizione dell'orario su 6 giorni, con limite di 48 ore settimanali, da recuperare nelle settimane precedenti o successive.

Le ore eccedenti l'orario mensile possono essere accantonate e recuperate entro l'anno. Se non recuperate entro il 31/12, sono pagate con maggiorazione del:

  • 10%

La banca ore può essere utilizzata in alternativa al pagamento dello straordinario, previo accordo aziendale o individuale.

Maggiorazioni

TipologiaMaggiorazione
Lavoro domenicale10%
Lavoro festivo10%
Lavoro notturno30%
Straordinario diurno feriale20%
Straordinario notturno50%
Straordinario festivo30%
Ore non recuperate da flessibilità entro il 31/1210%

Le maggiorazioni non sono cumulabili: si applica quella più favorevole assorbendo le altre.

Riposi, festività, ferie e permessi

Riposo settimanale

Il riposo settimanale non coincide normalmente con la domenica, ma con altra giornata concordata e turnata.

Festività

Sono festivi i giorni previsti dalla legge, le domeniche o i riposi compensativi e il Santo Patrono. Se una festività cade nel giorno di riposo settimanale spetta una ulteriore giornata di retribuzione di fatto.

Ferie

  • 4 settimane annue

Permessi per ex festività soppresse

  • 32 ore annue

Congedo matrimoniale

  • 15 giorni consecutivi di calendario

Permessi per lutto o grave infermità

  • 3 giorni complessivi retribuiti all'anno in caso di decesso o grave infermità del coniuge, parente entro il secondo grado o componente della famiglia anagrafica.

Congedo per gravi motivi familiari

  • fino a 2 anni, continuativi o frazionati, secondo la normativa richiamata dal CCNL.

Diritto allo studio

  • 150 ore pro capite in un triennio per i lavoratori aventi diritto.

Malattia, infortunio e maternità

Periodo di comporto

  • 180 giorni in un anno solare per malattia continuativa, nell'arco di 360 giorni calcolati a ritroso;
  • 180 giorni complessivi nei 36 mesi precedenti per malattia per sommatoria;
  • per patologie gravi indicate dal CCNL, estensione fino a 720 giorni nei 48 mesi precedenti.

Trattamento economico di malattia

L'azienda integra l'indennità INPS fino a raggiungere complessivamente:

  • 60% per i primi 3 giorni di carenza, limitatamente a 4 eventi annui;
  • 75% per i giorni dal 4° al 45°.

Per gravi patologie certificate, integrazione fino al 100% della retribuzione giornaliera globale di fatto per massimo 180 giorni.

Infortunio sul lavoro

  • giorno dell'infortunio: 100% della quota giornaliera della retribuzione di fatto a carico del datore;
  • dal giorno successivo: integrazione fino al 100% della retribuzione lorda globale di fatto per massimo 180 giorni.

Maternità e congedi parentali

  • integrazione datoriale al 100% per il periodo di astensione obbligatoria;
  • festività ricadenti nel periodo di assenza obbligatoria o facoltativa integrate fino al 100% della quota giornaliera.

Congedo parentale:

  • madre: fino a 6 mesi;
  • padre: fino a 6 mesi, elevabili a 7 se utilizza almeno 3 mesi;
  • genitore solo: fino a 10 mesi;
  • limite complessivo: 10 mesi, elevabili a 11 nei casi previsti.

Gestione del rapporto di lavoro

Periodo di prova

CategoriaDurata massima
Quadri e I livello6 mesi
Altri livelli3 mesi

Per i contratti a termine inferiori all'anno, il periodo di prova non può superare il 50% della durata del rapporto.

Part-time

Il trattamento economico e normativo è riproporzionato alla ridotta prestazione lavorativa.

Maggiorazioni part-time

TipologiaMaggiorazione
Lavoro supplementare32,40%
Lavoro supplementare festivo27,50%
Lavoro supplementare notturno29%
Clausole flessibili/elastiche10%

Apprendistato professionalizzante

Durata

Livello di destinazioneDurata
II, III, IV, V36 mesi
VI24 mesi

Trattamento economico

Livello di destinazionePrima metà periodoSeconda metà periodo
II, III, IV, V2 livelli inferiori1 livello inferiore
VIVII livellolivello di destinazione finale

I limiti numerici sono quelli previsti dal D.Lgs. 81/2015.

Tempo determinato e stagionali

Durata massima

  • 24 mesi complessivi tra lo stesso datore e lo stesso lavoratore per mansioni di pari livello e categoria.
  • Ulteriore contratto possibile per massimo 12 mesi presso la direzione territoriale del lavoro competente.

Prosecuzione oltre la scadenza

Se il rapporto prosegue dopo la scadenza:

  • 20% della retribuzione globale per ogni giorno fino al 10° giorno;
  • 40% per ciascun giorno ulteriore.

Trasformazione a tempo indeterminato:

  • oltre il 30° giorno se il contratto è inferiore a 6 mesi;
  • oltre il 50° giorno negli altri casi.

Riassunzione ravvicinata

Il secondo contratto si considera a tempo indeterminato se il lavoratore viene riassunto entro:

  • 10 giorni dalla scadenza di un contratto fino a 6 mesi;
  • 20 giorni dalla scadenza di un contratto superiore a 6 mesi.

Limiti numerici dei contratti a termine

Base di computoContratti a tempo determinato
0-44
5-116
Da 1250%

Esclusioni dai limiti quantitativi

Sono esclusi, tra gli altri, i contratti a termine per:

  • avvio di nuove attività;
  • flussi turistici;
  • manifestazioni, eventi e gare;
  • festività religiose o civili;
  • iniziative promozionali o commerciali;
  • intensificazione stagionale o ciclica;
  • sostituzione di lavoratori assenti;
  • attività stagionali;
  • lavoratori over 50;
  • lavoratori con contratto di reinserimento.

Diritto di precedenza

Per assunzioni a tempo indeterminato entro i successivi 12 mesi, a condizione che il lavoratore:

  • abbia lavorato per più di 6 mesi;
  • manifesti la volontà per iscritto entro 6 mesi dalla cessazione.

Per gli stagionali, la manifestazione di volontà va effettuata entro 3 mesi dalla cessazione.

Somministrazione

Limite numerico massimo:

  • 20% annuo dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'azienda, con esclusione dei contratti per avvio nuove attività o sostituzione di assenti con diritto alla conservazione del posto.

Preavviso

LivelloFino a 5 anniOltre 5 e fino a 10 anniOltre 10 anni
Quadri e I livello60 giorni90 giorni120 giorni
II e III livello30 giorni45 giorni60 giorni
IV e V livello20 giorni30 giorni45 giorni
VI e VII livello15 giorni20 giorni20 giorni

I termini sono di calendario.

TFR

Spetta il trattamento di fine rapporto ai sensi della L. 297/1982.

Gli elementi utili al calcolo annuo del TFR comprendono:

  • minimo tabellare conglobato;
  • scatti di merito o professionalità;
  • superminimi e aumenti di merito continuativi;
  • salario integrativo aziendale;
  • indennità di turno continuativa;
  • indennità di maneggio denaro continuativa;
  • tredicesima;
  • provvigioni e incentivi continuativi.

Assistenza sanitaria integrativa e bilateralità

Fondo sanitario integrativo

Il fondo previsto è FONDOSANI.

Disciplina originaria del CCNL

  • contributo mensile complessivo: 12,50 €
    • 11,50 € a carico azienda
    • 1,00 € a carico lavoratore
  • per 12 mensilità
  • in caso di omissione: EDR di 25,00 € lordi mensili

Accordo del 28/05/2026 (dal 01/06/2026)

  • contributo mensile complessivo: 14,50 €
    • 13,50 € a carico azienda
    • 1,00 € a carico lavoratore
  • la quota annuale di adesione è assorbita nel contributo mensile
  • versamento mediante F24 codice SANI
  • in caso di omissione resta dovuto EDR di 25,00 € lordi mensili

Ente bilaterale E.BI.A.S.P.

Contributo mensile:

  • 7,50 € complessivi
    • 6,50 € a carico azienda
    • 1,00 € a carico dipendente

Quota di assistenza contrattuale all'atto dell'adesione:

  • 10,00 € per lavoratore a carico azienda

In caso di omissione del versamento all'Ente Bilaterale:

  • EDR mensile di 25,00 € lordi per tutte le mensilità previste dal CCNL.

Inquadramento professionale

Il sistema classificatorio prevede:

  • Quadri
  • I, II, III, IV, V, VI e VII livello

Il testo contrattuale disciplina in modo articolato i profili di:

  • operatori sportivi;
  • operatori complementari dello sport;
  • collaboratore sportivo.

Tra i profili ricorrenti compaiono, a seconda del livello: allenatori, istruttori, tecnici, educatori, responsabili tecnici e amministrativi, addetti alla clientela, receptionist, manutentori, custodi, addetti ai campi, addetti alle pulizie e altre figure tipiche del settore sportivo.

Accordi e rinnovi

CCNL 10/09/2022Accordo assistenza integrativa 28/05/2026

Testo integrale

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