CCNL Impianti sportivi e Attività sportive (Confsal - Conflavoro)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 set 2022 al 31 ago 2025
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Il contratto si applica ai lavoratori dipendenti degli impianti e delle attività sportive su tutto il territorio nazionale. Rientrano, a titolo esemplificativo, centri sportivi polivalenti, palestre, scuole sportive, centri fitness e benessere, piscine, impianti per tennis, padel, squash, golf, calcio, rugby, basket, pallavolo, maneggi e centri ippici, impianti per atletica, pattinaggio, bowling, pesca sportiva, tiro a volo e tiro con l'arco, trekking, arrampicata, sport nautici, go-kart, autodromi, centri cinofili, discipline sciistiche e organismi o enti associativi sportivi riconosciuti dal CONI.
Inquadramento generale
Ambito di applicazione
Il CCNL disciplina i rapporti di lavoro dipendente nel settore degli impianti e delle attività sportive, includendo la gestione di impianti, aree e servizi destinati alla pratica sportiva, al fitness e al benessere, nonché il relativo personale.
Validità
- Decorrenza: 01/09/2022
- Scadenza: 31/08/2025
- Il contratto continua comunque a produrre effetti fino al successivo rinnovo.
Documenti collegati
- CCNL del 10/09/2022
- Accordo assistenza integrativa del 28/05/2026 con decorrenza dal 01/06/2026, che aggiorna la disciplina del fondo sanitario integrativo.
Parti firmatarie
Organizzazioni datoriali
- CONFLAVORO PMI
- FISE
- ASI
- MSA
- CNS Libertas
- FIS
Organizzazioni sindacali
- FESICA-CONFSAL
- CONFSAL
Trattamento economico
Minimi tabellari mensili
| Livello | Minimi dal 01/09/2022 | Minimi dal 01/10/2022 | Indennità di funzione Quadri | EDR omesso Fondo sanitario | EDR omesso Ente bilaterale |
|---|---|---|---|---|---|
| Q | 1.787,00 € | 1.856,50 € | 60,00 € | 25,00 € | 25,00 € |
| I | 1.702,00 € | 1.769,00 € | - | 25,00 € | 25,00 € |
| II | 1.549,50 € | 1.610,00 € | - | 25,00 € | 25,00 € |
| III | 1.396,50 € | 1.451,50 € | - | 25,00 € | 25,00 € |
| IV | 1.280,50 € | 1.330,50 € | - | 25,00 € | 25,00 € |
| V | 1.207,00 € | 1.254,00 € | - | 25,00 € | 25,00 € |
| VI | 1.138,50 € | 1.183,00 € | - | 25,00 € | 25,00 € |
| VII | 1.049,50 € | 1.090,50 € | - | 25,00 € | 25,00 € |
Note:
- L'indennità di funzione di 60,00 € spetta ai Quadri per tutte le mensilità contrattuali.
- Se l'azienda non versa il contributo al fondo sanitario integrativo, deve corrispondere un EDR di 25,00 € lordi mensili.
- Se l'azienda non versa il contributo all'Ente Bilaterale, deve corrispondere un ulteriore EDR di 25,00 € lordi mensili.
EDR giornaliero per presenza effettiva
L'elemento distinto della retribuzione collegato alla presenza giornaliera è corrisposto per 12 mensilità e non incide sugli istituti differiti, compreso il TFR.
| Livelli | EDR giornaliero |
|---|---|
| Quadri | 4,00 € |
| I | 4,00 € |
| II, III, IV | 3,50 € |
| V, VI, VII | 3,00 € |
Divisori e mensilità
| Istituto | Valore |
|---|---|
| Divisore orario | 173 |
| Divisore giornaliero | 26 |
| Mensilità | 13 |
Nota: la 14ª mensilità è soppressa e resta in vigore solo per i dipendenti già in forza al 31/07/2021.
Salario di primo ingresso
Per assunzioni a tempo indeterminato nei livelli dal VI al II, con esperienza pregressa inferiore a 5 anni, è ammessa una retribuzione ridotta:
- primo anno: -7,5%
- secondo anno: -5%
La stessa facoltà è prevista, per massimo due anni, anche per aziende di nuova costituzione o in avvio di nuova attività.
Welfare aziendale
Dal 01/01/2023 le aziende devono mettere a disposizione strumenti di welfare per:
- 100,00 € annui per ciascun lavoratore che abbia superato il periodo di prova;
- utilizzo entro il 30/11 dell'anno successivo;
- importo riproporzionato per part-time e per mesi di anzianità nell'anno precedente.
Indennità di cassa
Al personale addetto continuativamente a operazioni di cassa con responsabilità per differenze compete una indennità pari al:
- 5% della retribuzione nazionale conglobata.
Trasferta
Al lavoratore in trasferta spettano:
- rimborso spese di viaggio e altre spese sostenute per conto dell'azienda;
- diaria giornaliera da definire con contrattazione di secondo livello o regolamento interno.
Per le ore di viaggio eccedenti l'orario contrattuale, la compensazione è demandata a regolamento o accordo aziendale.
Orario di lavoro
Orario normale
- 40 ore settimanali
- normalmente distribuite su 5 o 6 giornate
- sabato, domenica e festivi possono rientrare nelle giornate lavorative per caratteristiche del settore.
Lavoro discontinuo
Per il personale addetto prevalentemente ad attività di semplice attesa o custodia:
- 45 ore settimanali
Flessibilità e banca ore
È ammessa la ripartizione dell'orario su 6 giorni, con limite di 48 ore settimanali, da recuperare nelle settimane precedenti o successive.
Le ore eccedenti l'orario mensile possono essere accantonate e recuperate entro l'anno. Se non recuperate entro il 31/12, sono pagate con maggiorazione del:
- 10%
La banca ore può essere utilizzata in alternativa al pagamento dello straordinario, previo accordo aziendale o individuale.
Maggiorazioni
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Lavoro domenicale | 10% |
| Lavoro festivo | 10% |
| Lavoro notturno | 30% |
| Straordinario diurno feriale | 20% |
| Straordinario notturno | 50% |
| Straordinario festivo | 30% |
| Ore non recuperate da flessibilità entro il 31/12 | 10% |
Le maggiorazioni non sono cumulabili: si applica quella più favorevole assorbendo le altre.
Riposi, festività, ferie e permessi
Riposo settimanale
Il riposo settimanale non coincide normalmente con la domenica, ma con altra giornata concordata e turnata.
Festività
Sono festivi i giorni previsti dalla legge, le domeniche o i riposi compensativi e il Santo Patrono. Se una festività cade nel giorno di riposo settimanale spetta una ulteriore giornata di retribuzione di fatto.
Ferie
- 4 settimane annue
Permessi per ex festività soppresse
- 32 ore annue
Congedo matrimoniale
- 15 giorni consecutivi di calendario
Permessi per lutto o grave infermità
- 3 giorni complessivi retribuiti all'anno in caso di decesso o grave infermità del coniuge, parente entro il secondo grado o componente della famiglia anagrafica.
Congedo per gravi motivi familiari
- fino a 2 anni, continuativi o frazionati, secondo la normativa richiamata dal CCNL.
Diritto allo studio
- 150 ore pro capite in un triennio per i lavoratori aventi diritto.
Malattia, infortunio e maternità
Periodo di comporto
- 180 giorni in un anno solare per malattia continuativa, nell'arco di 360 giorni calcolati a ritroso;
- 180 giorni complessivi nei 36 mesi precedenti per malattia per sommatoria;
- per patologie gravi indicate dal CCNL, estensione fino a 720 giorni nei 48 mesi precedenti.
Trattamento economico di malattia
L'azienda integra l'indennità INPS fino a raggiungere complessivamente:
- 60% per i primi 3 giorni di carenza, limitatamente a 4 eventi annui;
- 75% per i giorni dal 4° al 45°.
Per gravi patologie certificate, integrazione fino al 100% della retribuzione giornaliera globale di fatto per massimo 180 giorni.
Infortunio sul lavoro
- giorno dell'infortunio: 100% della quota giornaliera della retribuzione di fatto a carico del datore;
- dal giorno successivo: integrazione fino al 100% della retribuzione lorda globale di fatto per massimo 180 giorni.
Maternità e congedi parentali
- integrazione datoriale al 100% per il periodo di astensione obbligatoria;
- festività ricadenti nel periodo di assenza obbligatoria o facoltativa integrate fino al 100% della quota giornaliera.
Congedo parentale:
- madre: fino a 6 mesi;
- padre: fino a 6 mesi, elevabili a 7 se utilizza almeno 3 mesi;
- genitore solo: fino a 10 mesi;
- limite complessivo: 10 mesi, elevabili a 11 nei casi previsti.
Gestione del rapporto di lavoro
Periodo di prova
| Categoria | Durata massima |
|---|---|
| Quadri e I livello | 6 mesi |
| Altri livelli | 3 mesi |
Per i contratti a termine inferiori all'anno, il periodo di prova non può superare il 50% della durata del rapporto.
Part-time
Il trattamento economico e normativo è riproporzionato alla ridotta prestazione lavorativa.
Maggiorazioni part-time
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Lavoro supplementare | 32,40% |
| Lavoro supplementare festivo | 27,50% |
| Lavoro supplementare notturno | 29% |
| Clausole flessibili/elastiche | 10% |
Apprendistato professionalizzante
Durata
| Livello di destinazione | Durata |
|---|---|
| II, III, IV, V | 36 mesi |
| VI | 24 mesi |
Trattamento economico
| Livello di destinazione | Prima metà periodo | Seconda metà periodo |
|---|---|---|
| II, III, IV, V | 2 livelli inferiori | 1 livello inferiore |
| VI | VII livello | livello di destinazione finale |
I limiti numerici sono quelli previsti dal D.Lgs. 81/2015.
Tempo determinato e stagionali
Durata massima
- 24 mesi complessivi tra lo stesso datore e lo stesso lavoratore per mansioni di pari livello e categoria.
- Ulteriore contratto possibile per massimo 12 mesi presso la direzione territoriale del lavoro competente.
Prosecuzione oltre la scadenza
Se il rapporto prosegue dopo la scadenza:
- 20% della retribuzione globale per ogni giorno fino al 10° giorno;
- 40% per ciascun giorno ulteriore.
Trasformazione a tempo indeterminato:
- oltre il 30° giorno se il contratto è inferiore a 6 mesi;
- oltre il 50° giorno negli altri casi.
Riassunzione ravvicinata
Il secondo contratto si considera a tempo indeterminato se il lavoratore viene riassunto entro:
- 10 giorni dalla scadenza di un contratto fino a 6 mesi;
- 20 giorni dalla scadenza di un contratto superiore a 6 mesi.
Limiti numerici dei contratti a termine
| Base di computo | Contratti a tempo determinato |
|---|---|
| 0-4 | 4 |
| 5-11 | 6 |
| Da 12 | 50% |
Esclusioni dai limiti quantitativi
Sono esclusi, tra gli altri, i contratti a termine per:
- avvio di nuove attività;
- flussi turistici;
- manifestazioni, eventi e gare;
- festività religiose o civili;
- iniziative promozionali o commerciali;
- intensificazione stagionale o ciclica;
- sostituzione di lavoratori assenti;
- attività stagionali;
- lavoratori over 50;
- lavoratori con contratto di reinserimento.
Diritto di precedenza
Per assunzioni a tempo indeterminato entro i successivi 12 mesi, a condizione che il lavoratore:
- abbia lavorato per più di 6 mesi;
- manifesti la volontà per iscritto entro 6 mesi dalla cessazione.
Per gli stagionali, la manifestazione di volontà va effettuata entro 3 mesi dalla cessazione.
Somministrazione
Limite numerico massimo:
- 20% annuo dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'azienda, con esclusione dei contratti per avvio nuove attività o sostituzione di assenti con diritto alla conservazione del posto.
Preavviso
| Livello | Fino a 5 anni | Oltre 5 e fino a 10 anni | Oltre 10 anni |
|---|---|---|---|
| Quadri e I livello | 60 giorni | 90 giorni | 120 giorni |
| II e III livello | 30 giorni | 45 giorni | 60 giorni |
| IV e V livello | 20 giorni | 30 giorni | 45 giorni |
| VI e VII livello | 15 giorni | 20 giorni | 20 giorni |
I termini sono di calendario.
TFR
Spetta il trattamento di fine rapporto ai sensi della L. 297/1982.
Gli elementi utili al calcolo annuo del TFR comprendono:
- minimo tabellare conglobato;
- scatti di merito o professionalità;
- superminimi e aumenti di merito continuativi;
- salario integrativo aziendale;
- indennità di turno continuativa;
- indennità di maneggio denaro continuativa;
- tredicesima;
- provvigioni e incentivi continuativi.
Assistenza sanitaria integrativa e bilateralità
Fondo sanitario integrativo
Il fondo previsto è FONDOSANI.
Disciplina originaria del CCNL
- contributo mensile complessivo: 12,50 €
- 11,50 € a carico azienda
- 1,00 € a carico lavoratore
- per 12 mensilità
- in caso di omissione: EDR di 25,00 € lordi mensili
Accordo del 28/05/2026 (dal 01/06/2026)
- contributo mensile complessivo: 14,50 €
- 13,50 € a carico azienda
- 1,00 € a carico lavoratore
- la quota annuale di adesione è assorbita nel contributo mensile
- versamento mediante F24 codice SANI
- in caso di omissione resta dovuto EDR di 25,00 € lordi mensili
Ente bilaterale E.BI.A.S.P.
Contributo mensile:
- 7,50 € complessivi
- 6,50 € a carico azienda
- 1,00 € a carico dipendente
Quota di assistenza contrattuale all'atto dell'adesione:
- 10,00 € per lavoratore a carico azienda
In caso di omissione del versamento all'Ente Bilaterale:
- EDR mensile di 25,00 € lordi per tutte le mensilità previste dal CCNL.
Inquadramento professionale
Il sistema classificatorio prevede:
- Quadri
- I, II, III, IV, V, VI e VII livello
Il testo contrattuale disciplina in modo articolato i profili di:
- operatori sportivi;
- operatori complementari dello sport;
- collaboratore sportivo.
Tra i profili ricorrenti compaiono, a seconda del livello: allenatori, istruttori, tecnici, educatori, responsabili tecnici e amministrativi, addetti alla clientela, receptionist, manutentori, custodi, addetti ai campi, addetti alle pulizie e altre figure tipiche del settore sportivo.
Accordi e rinnovi
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