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CCNL

CCNL Acconciatura ed Estetica

CCNLH515

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Validità

Dal 1 gen 2023 al 31 dic 2026

Parti stipulanti

SindacatiFilcams-CgilFisascat-CislUiltucs-Uil
Datori di lavoroCNA Unione Benessere e SanitàConfartigianato Benessere-AcconciatoriConfartigianato Benessere-EsteticaCasartigianiCLAAI

Sfera di applicazione

Si applica ai lavoratori dipendenti dalle imprese di acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing, centri benessere e toelettatura di animali ove questa sia attività prevalente. Per i centri benessere sono esclusi gli stabilimenti termali e i centri benessere con sede presso strutture alberghiere e/o navi da crociera.

Inquadramento generale

Il CCNL disciplina i rapporti di lavoro dei dipendenti delle imprese dei settori:

  • acconciatura;
  • estetica;
  • tricologia non curativa;
  • tatuaggio e piercing;
  • centri benessere;
  • toelettatura di animali, se attività prevalente.

Validità

  • Decorrenza: 01/01/2023
  • Scadenza: 31/12/2026

Le modifiche introdotte dall'accordo del 20/05/2024 decorrono dalla data di sottoscrizione, salvo diverse decorrenze previste per singoli istituti.

Struttura del sistema contrattuale

Il contratto si inserisce nella macro-area "Servizi alle Persone ed alle Imprese" e si coordina con la contrattazione di secondo livello, normalmente collocata a metà vigenza.

Parti firmatarie

Associazioni datoriali

  • CNA Unione Benessere e Sanità
  • Confartigianato Benessere-Acconciatori
  • Confartigianato Benessere-Estetica
  • Casartigiani
  • CLAAI

Organizzazioni sindacali

  • Filcams-Cgil
  • Fisascat-Cisl
  • Uiltucs-Uil

Trattamento economico

Minimi tabellari mensili

La retribuzione nazionale conglobata mensile è comprensiva di contingenza ed EDR confederale.

LivelloDal 01/05/2024Dal 01/01/2025Dal 01/01/2026Dal 01/10/2026
11.592,29 €1.650,02 €1.699,67 €1.722,76 €
21.454,58 €1.507,32 €1.552,68 €1.573,78 €
31.379,00 €1.429,00 €1.472,00 €1.492,00 €
41.300,19 €1.347,33 €1.387,87 €1.406,73 €

Scatti di anzianità

Sono previsti 5 scatti biennali.

LivelloImporto scatto biennale
19,30 €
28,26 €
37,75 €
47,23 €

Per gli apprendisti, a decorrere dal 01/10/2024 secondo il testo contrattuale, e nella sintesi di riferimento indicato dal 01/01/2024, è riconosciuto il diritto agli scatti di anzianità con le stesse modalità dei lavoratori qualificati; l'importo dello scatto maturato durante l'apprendistato è di 6,00 €.

Elementi aggiuntivi della retribuzione (E.A.R.)

E.A.R. bilateralità

Per le imprese non aderenti alla bilateralità e non versanti il relativo contributo:

LivelloE.A.R. mensile
130,00 €
230,00 €
330,00 €
430,00 €

L'importo è erogato per 13 mensilità e incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, escluso il TFR.

E.A.R. mancata iscrizione SAN.ARTI.

In caso di mancata iscrizione al fondo sanitario SAN.ARTI.:

LivelloE.A.R. mensile
125,00 €
225,00 €
325,00 €
425,00 €

Anche questo importo è erogato per 13 mensilità.

Una tantum

A copertura del periodo di carenza contrattuale, ai lavoratori in forza al 20/05/2024 spetta una una tantum di 80,00 €, riproporzionabile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

Erogazione:

  • 40,00 € con la retribuzione di giugno 2024;
  • 40,00 € con la retribuzione di luglio 2024.

Per gli apprendisti l'importo è riconosciuto al 70%.

L'una tantum:

  • è ridotta proporzionalmente per part-time, servizio militare e sospensioni per mancanza di lavoro concordate;
  • è comprensiva dei riflessi sugli istituti diretti e indiretti;
  • è esclusa dal TFR;
  • spetta anche in caso di dimissioni o licenziamento.

Altri elementi economici

  • Indennità di cassa: 10% del minimo retributivo tabellare nazionale.
  • Indennità preposto / Responsabile Tecnico: ai lavoratori di 1° livello che svolgono il ruolo di Responsabile Tecnico (Preposto) spetta un'indennità minima di 100,00 € lordi mensili per 13 mensilità.

Parametri retributivi

IstitutoValore
Divisore orario173
Divisore giornaliero26
Mensilità annue13

Orario di lavoro

  • Orario normale: 40 ore settimanali.
  • L'orario può essere distribuito su 5 o 6 giorni.

Straordinario, notturno, festivo, domenicale

TipologiaMaggiorazione
Lavoro straordinario25%
Lavoro notturno35%
Lavoro festivo35%
Straordinario notturno/festivo50%
Lavoro domenicale con riposo compensativo10%
  • Lavoro notturno: dalle 22:00 alle 06:00.
  • Le festività sono quelle previste dalla legge e il Santo Patrono.
  • Per il 4 novembre si applica il trattamento previsto per le festività coincidenti con la domenica.

Flessibilità e banca ore

Flessibilità

L'azienda può adottare regimi di orario con superamento dell'orario contrattuale fino a 48 ore settimanali, per un massimo di 180 ore annue.

Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale è dovuta una maggiorazione del 10%. Il recupero avviene di norma entro 6 mesi e comunque entro 12 mesi dall'inizio della flessibilità, con pari riposi compensativi.

La disciplina della flessibilità esclude le prestazioni domenicali e festive.

Banca ore

Le ore di straordinario possono essere accantonate in banca ore. Il recupero deve avvenire entro 12 mesi; le ore non recuperate vengono retribuite con la paga oraria in atto al momento della liquidazione.

Ferie, permessi, festività

Ferie annue

AnzianitàGiorni di calendarioSu 5 giorniSu 6 giorni
Fino a 5 anni2820 giorni lavorativi24 giorni lavorativi
Oltre 5 anni3022 giorni lavorativi26 giorni lavorativi

Permessi ed ex festività

  • Festività soppresse: 4 giorni annui
    • 8 ore per orario su 5 giorni
    • 6,34 ore per orario su 6 giorni
  • ROL: 16 ore annue

Congedo matrimoniale / unione civile

Spettano 15 giorni consecutivi.

Assenze, malattia, infortunio, maternità

Malattia

Periodo di comporto in 24 mesi:

  • 9 mesi per anzianità fino a 5 anni;
  • 12 mesi per anzianità oltre 5 anni.

Trattamento economico:

  • per malattia superiore a 8 giorni: integrazione al 100% dal 1° giorno fino al 180° giorno;
  • per malattia fino a 8 giorni: integrazione al 100% dal 4° giorno.

Infortunio sul lavoro

  • Conservazione del posto: fino a guarigione clinica.
  • Trattamento economico: integrazione al 100%.

Maternità e paternità

Il contratto richiama la normativa di legge e prevede:

  • Astensione obbligatoria madre: 5 mesi;
  • Congedo obbligatorio padre: 10 giorni lavorativi;
  • Congedo parentale: nei limiti previsti dalla normativa, con facoltà di fruizione fino ai primi 12 anni di vita del bambino.

In sintesi:

  • madre: fino a 6 mesi;
  • padre: fino a 6 mesi, elevabili a 7 se fruisce di almeno 3 mesi;
  • genitore solo: fino a 10 mesi;
  • limite complessivo: 10 mesi, elevabili a 11 nei casi previsti.

Donne vittime di violenza di genere

Le lavoratrici inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere hanno diritto, ai sensi di legge, ad assentarsi per un massimo di 90 giorni lavorativi.

Come miglior favore contrattuale sono previsti ulteriori 3 mesi di aspettativa, così articolati:

  • 2 mesi retribuiti al 30% della retribuzione tabellare;
  • 1 mese non retribuito.

L'indennità del 30% non ha effetti sugli istituti indiretti e differiti.

Inquadramento e classificazione

La classificazione del personale è articolata su 4 livelli per i diversi comparti disciplinati dal contratto.

In sintesi:

  • 1° livello: figure con autonomia professionale, responsabilità, supervisione e, ove richiesto, abilitazione professionale;
  • 2° livello: figure qualificate operative con autonomia parziale sotto guida del livello superiore;
  • 3° livello: figure esecutive con competenze tecnico-pratiche più semplici o di supporto;
  • 4° livello: personale privo di attestato professionale o proveniente da altri settori, finalizzato all'acquisizione della professionalità del 3° livello; permanenza massima di 24 mesi, salvo addetti alle sole pulizie che vi restano stabilmente.

Il contratto disciplina in dettaglio i profili per:

  • acconciatura;
  • estetica;
  • tricologia;
  • tatuaggio e piercing;
  • toelettatura di animali d'affezione.

Periodo di prova

LivelloDurata massima
14 mesi
23 mesi
33 mesi
43 mesi

Part-time

Il trattamento economico e normativo è proporzionato alla riduzione di orario.

Lavoro supplementare

  • consentito fino al raggiungimento del 50% del normale orario di lavoro;
  • maggiorazione del 20%.

Clausole elastiche e flessibili

PreavvisoMaggiorazione
Almeno 5 giorni10%
Ridotto fino a 2 giorni15%

Apprendistato professionalizzante

Durata

GruppoDurata
1° gruppo5 anni
1° gruppo con titolo post obbligo / qualifica4 anni e 6 mesi
2° gruppo18 mesi
3° gruppo3 anni

Per gli apprendisti dipendenti da piccole-medie imprese, la durata massima è fissata in 3 anni ai fini retributivi.

Percentuali retributive

Apprendisti 1° gruppo - durata 5 anni

SemestreIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXX
Percentuale65%65%70%78%85%85%90%90%95%100%

Apprendisti 1° gruppo - durata 4 anni e 6 mesi con titolo di studio post obbligo o qualifica

SemestreIIIIIIIVVVIVIIVIIIIX
Percentuale fino al 30/09/202465%65%70%78%85%85%90%90%100%
Percentuale dal 01/10/202470%70%70%78%85%85%90%90%100%

Apprendisti 2° gruppo - durata 18 mesi

SemestreIIIIII
Percentuale fino al 30/09/202463%80%100%
Percentuale dal 01/10/202470%80%100%

Apprendisti 3° gruppo - durata 3 anni

SemestreIIIIIIIVVVI
Percentuale fino al 30/09/202465%65%70%78%85%85%
Percentuale dal 01/10/202470%70%70%78%85%85%

Formazione

  • 80 ore medie annue di formazione professionalizzante;
  • 70 ore medie annue per apprendisti del 1° gruppo con durata ridotta a 4 anni e 6 mesi;
  • il rapporto può essere anche a part-time, purché non inferiore al 50% dell'orario contrattuale.

Contratto a tempo determinato e stagionali

Tempo determinato

È consentita l'apposizione del termine per qualunque tipo di mansione.

Durata e limiti

  • durata massima complessiva: 24 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi;
  • ulteriore contratto successivo tra gli stessi soggetti: una sola volta, per massimo 8 mesi, elevabile a 12 mesi dalla contrattazione regionale, con stipula presso l'Ispettorato territoriale del lavoro.

Causali ulteriori dopo i primi 12 mesi

È ammesso rinnovo o proroga, entro il limite dei 24 mesi, per:

  • esigenze di offerta di diverse tipologie di servizi non presenti nella normale attività e non evadibili con il normale organico.

Intervalli tra contratti

Durata contratto precedenteIntervallo minimo
Fino a 6 mesi10 giorni
Oltre 6 mesi20 giorni

Nessun intervallo nel caso di assunzioni per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.

Affiancamento in caso di sostituzione

Consentito fino a 90 giorni tra sostituto e lavoratore sostituito, prima dell'assenza e/o dopo il rientro.

Limiti quantitativi

Dimensione aziendaLimite TD
Da 0 a 5 dipendenti3 lavoratori a termine
Oltre 5 e fino a 10 dipendenti1 lavoratore ogni 2 o frazione
Oltre 10 dipendenti20% dei lavoratori

Sono esclusi dai limiti:

  • lavoratori assunti per sostituzione di assenti con diritto alla conservazione del posto;
  • contratti conclusi nei primi 12 mesi di avvio di nuove attività;
  • attività stagionali;
  • lavoratori con età superiore a 50 anni.

Diritto di precedenza

Il lavoratore che abbia prestato attività per oltre 6 mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nei successivi 12 mesi, se manifesta la volontà per iscritto entro 6 mesi dalla cessazione. Il diritto si estingue entro 1 anno dalla cessazione.

Stagionali

  • durata massima nell'arco dello stesso ciclo stagionale: 6 mesi per singolo contratto;
  • non si applica la disciplina della successione dei contratti a termine;
  • diritto di precedenza da esercitare entro 3 mesi dalla cessazione e che si estingue entro 1 anno.

Somministrazione di lavoro

La somministrazione è ammessa, in particolare, per:

  • punte di intensa attività temporanea;
  • esecuzione di servizi predeterminati nel tempo;
  • utilizzo di professionalità o specializzazioni diverse o carenti sul mercato del lavoro locale.

Limiti quantitativi

I lavoratori somministrati non possono superare, per ciascun trimestre, la media dell'8% dei lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa utilizzatrice.

In alternativa, sono ammessi fino a 5 lavoratori in somministrazione, purché non si superi il totale dei contratti a tempo indeterminato in essere.

Preavviso di licenziamento e dimissioni

LivelloPreavviso
120 giorni lavorativi
220 giorni lavorativi
320 giorni lavorativi
415 giorni lavorativi

Il preavviso decorre da qualsiasi giorno del mese.

TFR

Spetta il trattamento di fine rapporto previsto dalla L. 29/05/1982 n. 297.

Welfare contrattuale e altri istituti

Assistenza sanitaria integrativa

Il CCNL prevede l'iscrizione a SAN.ARTI. per i lavoratori aventi diritto. Il contributo aziendale è pari a 10,42 € mensili per 12 mensilità secondo la disciplina del fondo.

Previdenza complementare

È previsto il rinvio al sistema di previdenza complementare dell'artigianato, con contribuzione pari a:

  • TFR nelle misure di legge;
  • 1% a carico del lavoratore;
  • 1% a carico dell'impresa.

Permessi per grave infermità e lutto

  • 3 giorni lavorativi per grave infermità di familiare diretto o convivente more uxorio, nonché per suoceri conviventi;
  • 3 giorni lavorativi per lutto familiare.

Tutela dipendenze

Per lavoratori affetti da tossicodipendenza, alcool-dipendenza o ludopatia, con accesso a programmi terapeutici, è prevista la conservazione del posto fino a 3 anni, secondo le condizioni contrattuali.

Diritto allo studio

  • fino a 150 ore retribuite in 3 anni per corsi regolari di studio, nei limiti previsti dal contratto;
  • i lavoratori studenti hanno diritto a permessi retribuiti per i giorni d'esame.

Aggiornamento professionale

È previsto un monte ore di 20 ore annue retribuite per aggiornamento professionale, da usufruirsi all'interno dell'orario di lavoro alle condizioni contrattuali.

Accordi e rinnovi

Testo consolidato del CCNL 03/10/2011Ipotesi di accordo 08/09/2014Accordo di rinnovo 10/10/2022Accordo integrativo 14/10/2022Ipotesi di accordo 20/05/2024Accordo integrativo 23/05/2024

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