CCNL Acconciatura ed Estetica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeValidità
Dal 1 gen 2023 al 31 dic 2026
Parti stipulanti
Sfera di applicazione
Si applica ai lavoratori dipendenti dalle imprese di acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing, centri benessere e toelettatura di animali ove questa sia attività prevalente. Per i centri benessere sono esclusi gli stabilimenti termali e i centri benessere con sede presso strutture alberghiere e/o navi da crociera.
Inquadramento generale
Il CCNL disciplina i rapporti di lavoro dei dipendenti delle imprese dei settori:
- acconciatura;
- estetica;
- tricologia non curativa;
- tatuaggio e piercing;
- centri benessere;
- toelettatura di animali, se attività prevalente.
Validità
- Decorrenza: 01/01/2023
- Scadenza: 31/12/2026
Le modifiche introdotte dall'accordo del 20/05/2024 decorrono dalla data di sottoscrizione, salvo diverse decorrenze previste per singoli istituti.
Struttura del sistema contrattuale
Il contratto si inserisce nella macro-area "Servizi alle Persone ed alle Imprese" e si coordina con la contrattazione di secondo livello, normalmente collocata a metà vigenza.
Parti firmatarie
Associazioni datoriali
- CNA Unione Benessere e Sanità
- Confartigianato Benessere-Acconciatori
- Confartigianato Benessere-Estetica
- Casartigiani
- CLAAI
Organizzazioni sindacali
- Filcams-Cgil
- Fisascat-Cisl
- Uiltucs-Uil
Trattamento economico
Minimi tabellari mensili
La retribuzione nazionale conglobata mensile è comprensiva di contingenza ed EDR confederale.
| Livello | Dal 01/05/2024 | Dal 01/01/2025 | Dal 01/01/2026 | Dal 01/10/2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.592,29 € | 1.650,02 € | 1.699,67 € | 1.722,76 € |
| 2 | 1.454,58 € | 1.507,32 € | 1.552,68 € | 1.573,78 € |
| 3 | 1.379,00 € | 1.429,00 € | 1.472,00 € | 1.492,00 € |
| 4 | 1.300,19 € | 1.347,33 € | 1.387,87 € | 1.406,73 € |
Scatti di anzianità
Sono previsti 5 scatti biennali.
| Livello | Importo scatto biennale |
|---|---|
| 1 | 9,30 € |
| 2 | 8,26 € |
| 3 | 7,75 € |
| 4 | 7,23 € |
Per gli apprendisti, a decorrere dal 01/10/2024 secondo il testo contrattuale, e nella sintesi di riferimento indicato dal 01/01/2024, è riconosciuto il diritto agli scatti di anzianità con le stesse modalità dei lavoratori qualificati; l'importo dello scatto maturato durante l'apprendistato è di 6,00 €.
Elementi aggiuntivi della retribuzione (E.A.R.)
E.A.R. bilateralità
Per le imprese non aderenti alla bilateralità e non versanti il relativo contributo:
| Livello | E.A.R. mensile |
|---|---|
| 1 | 30,00 € |
| 2 | 30,00 € |
| 3 | 30,00 € |
| 4 | 30,00 € |
L'importo è erogato per 13 mensilità e incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, escluso il TFR.
E.A.R. mancata iscrizione SAN.ARTI.
In caso di mancata iscrizione al fondo sanitario SAN.ARTI.:
| Livello | E.A.R. mensile |
|---|---|
| 1 | 25,00 € |
| 2 | 25,00 € |
| 3 | 25,00 € |
| 4 | 25,00 € |
Anche questo importo è erogato per 13 mensilità.
Una tantum
A copertura del periodo di carenza contrattuale, ai lavoratori in forza al 20/05/2024 spetta una una tantum di 80,00 €, riproporzionabile in quote mensili o frazioni in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
Erogazione:
- 40,00 € con la retribuzione di giugno 2024;
- 40,00 € con la retribuzione di luglio 2024.
Per gli apprendisti l'importo è riconosciuto al 70%.
L'una tantum:
- è ridotta proporzionalmente per part-time, servizio militare e sospensioni per mancanza di lavoro concordate;
- è comprensiva dei riflessi sugli istituti diretti e indiretti;
- è esclusa dal TFR;
- spetta anche in caso di dimissioni o licenziamento.
Altri elementi economici
- Indennità di cassa: 10% del minimo retributivo tabellare nazionale.
- Indennità preposto / Responsabile Tecnico: ai lavoratori di 1° livello che svolgono il ruolo di Responsabile Tecnico (Preposto) spetta un'indennità minima di 100,00 € lordi mensili per 13 mensilità.
Parametri retributivi
| Istituto | Valore |
|---|---|
| Divisore orario | 173 |
| Divisore giornaliero | 26 |
| Mensilità annue | 13 |
Orario di lavoro
- Orario normale: 40 ore settimanali.
- L'orario può essere distribuito su 5 o 6 giorni.
Straordinario, notturno, festivo, domenicale
| Tipologia | Maggiorazione |
|---|---|
| Lavoro straordinario | 25% |
| Lavoro notturno | 35% |
| Lavoro festivo | 35% |
| Straordinario notturno/festivo | 50% |
| Lavoro domenicale con riposo compensativo | 10% |
- Lavoro notturno: dalle 22:00 alle 06:00.
- Le festività sono quelle previste dalla legge e il Santo Patrono.
- Per il 4 novembre si applica il trattamento previsto per le festività coincidenti con la domenica.
Flessibilità e banca ore
Flessibilità
L'azienda può adottare regimi di orario con superamento dell'orario contrattuale fino a 48 ore settimanali, per un massimo di 180 ore annue.
Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale è dovuta una maggiorazione del 10%. Il recupero avviene di norma entro 6 mesi e comunque entro 12 mesi dall'inizio della flessibilità, con pari riposi compensativi.
La disciplina della flessibilità esclude le prestazioni domenicali e festive.
Banca ore
Le ore di straordinario possono essere accantonate in banca ore. Il recupero deve avvenire entro 12 mesi; le ore non recuperate vengono retribuite con la paga oraria in atto al momento della liquidazione.
Ferie, permessi, festività
Ferie annue
| Anzianità | Giorni di calendario | Su 5 giorni | Su 6 giorni |
|---|---|---|---|
| Fino a 5 anni | 28 | 20 giorni lavorativi | 24 giorni lavorativi |
| Oltre 5 anni | 30 | 22 giorni lavorativi | 26 giorni lavorativi |
Permessi ed ex festività
- Festività soppresse: 4 giorni annui
- 8 ore per orario su 5 giorni
- 6,34 ore per orario su 6 giorni
- ROL: 16 ore annue
Congedo matrimoniale / unione civile
Spettano 15 giorni consecutivi.
Assenze, malattia, infortunio, maternità
Malattia
Periodo di comporto in 24 mesi:
- 9 mesi per anzianità fino a 5 anni;
- 12 mesi per anzianità oltre 5 anni.
Trattamento economico:
- per malattia superiore a 8 giorni: integrazione al 100% dal 1° giorno fino al 180° giorno;
- per malattia fino a 8 giorni: integrazione al 100% dal 4° giorno.
Infortunio sul lavoro
- Conservazione del posto: fino a guarigione clinica.
- Trattamento economico: integrazione al 100%.
Maternità e paternità
Il contratto richiama la normativa di legge e prevede:
- Astensione obbligatoria madre: 5 mesi;
- Congedo obbligatorio padre: 10 giorni lavorativi;
- Congedo parentale: nei limiti previsti dalla normativa, con facoltà di fruizione fino ai primi 12 anni di vita del bambino.
In sintesi:
- madre: fino a 6 mesi;
- padre: fino a 6 mesi, elevabili a 7 se fruisce di almeno 3 mesi;
- genitore solo: fino a 10 mesi;
- limite complessivo: 10 mesi, elevabili a 11 nei casi previsti.
Donne vittime di violenza di genere
Le lavoratrici inserite in percorsi di protezione relativi alla violenza di genere hanno diritto, ai sensi di legge, ad assentarsi per un massimo di 90 giorni lavorativi.
Come miglior favore contrattuale sono previsti ulteriori 3 mesi di aspettativa, così articolati:
- 2 mesi retribuiti al 30% della retribuzione tabellare;
- 1 mese non retribuito.
L'indennità del 30% non ha effetti sugli istituti indiretti e differiti.
Inquadramento e classificazione
La classificazione del personale è articolata su 4 livelli per i diversi comparti disciplinati dal contratto.
In sintesi:
- 1° livello: figure con autonomia professionale, responsabilità, supervisione e, ove richiesto, abilitazione professionale;
- 2° livello: figure qualificate operative con autonomia parziale sotto guida del livello superiore;
- 3° livello: figure esecutive con competenze tecnico-pratiche più semplici o di supporto;
- 4° livello: personale privo di attestato professionale o proveniente da altri settori, finalizzato all'acquisizione della professionalità del 3° livello; permanenza massima di 24 mesi, salvo addetti alle sole pulizie che vi restano stabilmente.
Il contratto disciplina in dettaglio i profili per:
- acconciatura;
- estetica;
- tricologia;
- tatuaggio e piercing;
- toelettatura di animali d'affezione.
Periodo di prova
| Livello | Durata massima |
|---|---|
| 1 | 4 mesi |
| 2 | 3 mesi |
| 3 | 3 mesi |
| 4 | 3 mesi |
Part-time
Il trattamento economico e normativo è proporzionato alla riduzione di orario.
Lavoro supplementare
- consentito fino al raggiungimento del 50% del normale orario di lavoro;
- maggiorazione del 20%.
Clausole elastiche e flessibili
| Preavviso | Maggiorazione |
|---|---|
| Almeno 5 giorni | 10% |
| Ridotto fino a 2 giorni | 15% |
Apprendistato professionalizzante
Durata
| Gruppo | Durata |
|---|---|
| 1° gruppo | 5 anni |
| 1° gruppo con titolo post obbligo / qualifica | 4 anni e 6 mesi |
| 2° gruppo | 18 mesi |
| 3° gruppo | 3 anni |
Per gli apprendisti dipendenti da piccole-medie imprese, la durata massima è fissata in 3 anni ai fini retributivi.
Percentuali retributive
Apprendisti 1° gruppo - durata 5 anni
| Semestre | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Percentuale | 65% | 65% | 70% | 78% | 85% | 85% | 90% | 90% | 95% | 100% |
Apprendisti 1° gruppo - durata 4 anni e 6 mesi con titolo di studio post obbligo o qualifica
| Semestre | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Percentuale fino al 30/09/2024 | 65% | 65% | 70% | 78% | 85% | 85% | 90% | 90% | 100% |
| Percentuale dal 01/10/2024 | 70% | 70% | 70% | 78% | 85% | 85% | 90% | 90% | 100% |
Apprendisti 2° gruppo - durata 18 mesi
| Semestre | I | II | III |
|---|---|---|---|
| Percentuale fino al 30/09/2024 | 63% | 80% | 100% |
| Percentuale dal 01/10/2024 | 70% | 80% | 100% |
Apprendisti 3° gruppo - durata 3 anni
| Semestre | I | II | III | IV | V | VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Percentuale fino al 30/09/2024 | 65% | 65% | 70% | 78% | 85% | 85% |
| Percentuale dal 01/10/2024 | 70% | 70% | 70% | 78% | 85% | 85% |
Formazione
- 80 ore medie annue di formazione professionalizzante;
- 70 ore medie annue per apprendisti del 1° gruppo con durata ridotta a 4 anni e 6 mesi;
- il rapporto può essere anche a part-time, purché non inferiore al 50% dell'orario contrattuale.
Contratto a tempo determinato e stagionali
Tempo determinato
È consentita l'apposizione del termine per qualunque tipo di mansione.
Durata e limiti
- durata massima complessiva: 24 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi;
- ulteriore contratto successivo tra gli stessi soggetti: una sola volta, per massimo 8 mesi, elevabile a 12 mesi dalla contrattazione regionale, con stipula presso l'Ispettorato territoriale del lavoro.
Causali ulteriori dopo i primi 12 mesi
È ammesso rinnovo o proroga, entro il limite dei 24 mesi, per:
- esigenze di offerta di diverse tipologie di servizi non presenti nella normale attività e non evadibili con il normale organico.
Intervalli tra contratti
| Durata contratto precedente | Intervallo minimo |
|---|---|
| Fino a 6 mesi | 10 giorni |
| Oltre 6 mesi | 20 giorni |
Nessun intervallo nel caso di assunzioni per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Affiancamento in caso di sostituzione
Consentito fino a 90 giorni tra sostituto e lavoratore sostituito, prima dell'assenza e/o dopo il rientro.
Limiti quantitativi
| Dimensione azienda | Limite TD |
|---|---|
| Da 0 a 5 dipendenti | 3 lavoratori a termine |
| Oltre 5 e fino a 10 dipendenti | 1 lavoratore ogni 2 o frazione |
| Oltre 10 dipendenti | 20% dei lavoratori |
Sono esclusi dai limiti:
- lavoratori assunti per sostituzione di assenti con diritto alla conservazione del posto;
- contratti conclusi nei primi 12 mesi di avvio di nuove attività;
- attività stagionali;
- lavoratori con età superiore a 50 anni.
Diritto di precedenza
Il lavoratore che abbia prestato attività per oltre 6 mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nei successivi 12 mesi, se manifesta la volontà per iscritto entro 6 mesi dalla cessazione. Il diritto si estingue entro 1 anno dalla cessazione.
Stagionali
- durata massima nell'arco dello stesso ciclo stagionale: 6 mesi per singolo contratto;
- non si applica la disciplina della successione dei contratti a termine;
- diritto di precedenza da esercitare entro 3 mesi dalla cessazione e che si estingue entro 1 anno.
Somministrazione di lavoro
La somministrazione è ammessa, in particolare, per:
- punte di intensa attività temporanea;
- esecuzione di servizi predeterminati nel tempo;
- utilizzo di professionalità o specializzazioni diverse o carenti sul mercato del lavoro locale.
Limiti quantitativi
I lavoratori somministrati non possono superare, per ciascun trimestre, la media dell'8% dei lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa utilizzatrice.
In alternativa, sono ammessi fino a 5 lavoratori in somministrazione, purché non si superi il totale dei contratti a tempo indeterminato in essere.
Preavviso di licenziamento e dimissioni
| Livello | Preavviso |
|---|---|
| 1 | 20 giorni lavorativi |
| 2 | 20 giorni lavorativi |
| 3 | 20 giorni lavorativi |
| 4 | 15 giorni lavorativi |
Il preavviso decorre da qualsiasi giorno del mese.
TFR
Spetta il trattamento di fine rapporto previsto dalla L. 29/05/1982 n. 297.
Welfare contrattuale e altri istituti
Assistenza sanitaria integrativa
Il CCNL prevede l'iscrizione a SAN.ARTI. per i lavoratori aventi diritto. Il contributo aziendale è pari a 10,42 € mensili per 12 mensilità secondo la disciplina del fondo.
Previdenza complementare
È previsto il rinvio al sistema di previdenza complementare dell'artigianato, con contribuzione pari a:
- TFR nelle misure di legge;
- 1% a carico del lavoratore;
- 1% a carico dell'impresa.
Permessi per grave infermità e lutto
- 3 giorni lavorativi per grave infermità di familiare diretto o convivente more uxorio, nonché per suoceri conviventi;
- 3 giorni lavorativi per lutto familiare.
Tutela dipendenze
Per lavoratori affetti da tossicodipendenza, alcool-dipendenza o ludopatia, con accesso a programmi terapeutici, è prevista la conservazione del posto fino a 3 anni, secondo le condizioni contrattuali.
Diritto allo studio
- fino a 150 ore retribuite in 3 anni per corsi regolari di studio, nei limiti previsti dal contratto;
- i lavoratori studenti hanno diritto a permessi retribuiti per i giorni d'esame.
Aggiornamento professionale
È previsto un monte ore di 20 ore annue retribuite per aggiornamento professionale, da usufruirsi all'interno dell'orario di lavoro alle condizioni contrattuali.
Accordi e rinnovi
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