Sentenza del 30/11/2022 n. 5540 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Accertamento - Irpef - Investimenti esteri - Omessa dichiarazione - Sanzione pecuniaria - Natura.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
contestazione dell'omessa dichiarazione degli investimenti esteri e relativo irrogazione di sanzione pecuniaria; questione specifica se la norma che raddoppia i termini di decadenza per l'irrogazione della sanzione (art. 12, commi 2‑bis e 2‑ter, d.l. n. 78/2009 conv. l. n. 102/2009) abbia natura procedimentale e quindi possa essere applicata retroattivamente anche a periodi d'imposta anteriori al 2009
La decisione
la Corte ha ritenuto che la disposizione che prevede il raddoppio dei termini di decadenza per l'omissione dichiarativa degli investimenti esteri ha natura procedimentale; in quanto normativa processuale/procedimentale essa ha efficacia retroattiva ed è quindi applicabile anche ai periodi di imposta anteriori all'entrata in vigore della norma (2009). Di conseguenza la maggiore durata dei termini di decadenza prevista dalla norma può essere utilizzata dall'Amministrazione anche per accertamenti riferiti a periodi precedenti al 2009
Norme richiamate
d.l. n. 78/2009, art. 12, commi 2‑bis e 2‑ter
il raddoppio dei termini di decadenza è qualificato come norma di natura procedimentale applicabile retroattivamente
l. n. 102/2009 (conversione d.l. 78/2009)
conferma della disciplina introdotta dal decreto‑legge; la conversione non modifica l'interpretazione della natura procedimentale della norma
Massime di principio
- Distinguere sempre se la nuova norma è di natura sostanziale (incide su diritti/situazioni giuridiche sostanziali) o procedimentale/organizzativa: le norme procedurali possono avere efficacia retroattiva, quelle sostanziali in genere no.
- Quando una modifica normativa riguarda termini di decadenza, prescrizione o regole procedimentali per l'esercizio dei poteri amministrativi, la giurisprudenza può considerarla applicabile anche a fatti anteriori alla sua entrata in vigore.
- Per il contribuente che contesta un accertamento basato su normativa posteriore al periodo d'imposta, è necessario argomentare che la norma ha carattere sostanziale o ledere aspettative di diritto maturate, diversamente la norma procedurale verrà probabilmente applicata retroattivamente.
- In sede di difesa è utile richiamare la giurisprudenza di legittimità (es. Cass. 30742/18) che conferma la retroattività delle norme procedurali sui termini di decadenza per investimenti esteri; verificare altresì eventuali profili convenzionali o di tutela degli interessi legittimi che possano ostare all'applicazione retroattiva.
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