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Ordinanza

Ordinanza n. 14975/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: della delibera del Consiglio dei Ministri 18.2.2026, motivata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di autorizzazione all’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente «Regolamento recante i criteri per la classificazione dei comuni montani». (26A00894) (GU Serie Generale n.42 del 20-02-2026) compreso l’allegato art. 1 recante la bozza di “Regolamento recante i criteri per la classificazione dei comuni montani” e l’allegato recante il “Nuovo elenco dei Comuni Montani”; e per quanto occorrer possa di: - l’atto rep. n. 139/CU, con il quale la Conferenza unificata, nella seduta del 2 ottobre 2025, ha designato i sei esperti di cui all’art. 2, comma 1, della legge n. 131 del 2025; - nota prot. DAR n. 20876 del 28 novembre 2025, con la quale il Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ha comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie l’esito dell’istruttoria tecnica svolta ai fini della relativa proposta per la definizione dei criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane; - la medesima istruttoria tecnica di cui alla nota prot. DAR n. 20876 del 28 novembre 2025 compreso il documento comunque denominato del gruppo dei sei esperti; - nota prot. n. 3670 del 15 dicembre 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 21834, con la quale l’Ufficio di Gabinetto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha trasmesso all’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo, unitamente alla relativa documentazione, ai fini dell’acquisizione dell’intesa della Conferenza unificata; - la nota prot. DAR n. 21838 del 15 dicembre 2025, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso il suddetto schema di decreto e la relativa documentazione alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all’ANCI e all’UPI, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 17 dicembre 2025; - la comunicazione del 16 dicembre 2025, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 21900, con la quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha trasmesso, in vista della riunione tecnica del 17 dicembre 2025, le proposte emendative avanzate dal coordinamento tecnico interregionale politiche per la montagna della medesima Conferenza; - nota prot. DAR n. 21903 del 16 dicembre 2025, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso la predetta comunicazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all’ANCI e all’UPI; - esiti della riunione tecnica del 17 dicembre 2025, nel corso della quale il rappresentante del coordinamento tecnico interregionale politiche per la montagna della Conferenza delle regioni e delle province autonome ha preannunciato l’invio di un documento, recante integrazioni di carattere formale alle proposte emendative precedentemente trasmesse con la citata comunicazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 16 dicembre 2025; - presa d’atto del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie con la quale il medesimo Capo di gabinetto ha preso atto di quanto rappresentato dal coordinamento tecnico interregionale politiche per la montagna, precisando che le proposte emendative sarebbero state oggetto di approfondimento; - richiesta di chiarimenti del rappresentante dell’ANCI in merito all’art. 4 della legge 12 settembre 2025, n. 131; - verbali delle sedute del 29 dicembre 2025 e del 15 gennaio 2026 della Conferenza unificata, sullo schema di decreto in oggetto, non iscritto all’ordine del giorno delle medesime sedute (e non presenti nemmeno nel report delle rispettive sedute); - nota prot. n. 396 del 4.2.2026 e relativi atti ivi trasmessi, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 2161, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie ha trasmesso la nuova proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, relativa ai criteri di classificazione dei comuni montani di cui all’art. 2 dello schema di decreto in esame, rappresentando che tale proposta tiene conto delle diverse istanze da più parti rappresentate e delle ulteriori interlocuzioni con i rappresentanti delle autonomie territoriali in Conferenza unificata, unitamente all’elenco dei comuni montani, conseguente alla classificazione di cui ai criteri indicati nella nuova proposta, secondo i dati forniti dall’ISTAT; - lo schema di accordo, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativo ai nuovi criteri di classificazione dei comuni montani, predisposto a seguito delle predette ulteriori interlocuzioni, chiedendo l’iscrizione dello schema di decreto in oggetto, nonché del predetto accordo, all’ordine del giorno della seduta del 5.2.2026 della Conferenza unificata; - nota prot. DAR n. 2175 del 4.2.2026, con la quale l’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni le Province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso la documentazione relativa allo schema di accordo, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativo ai nuovi criteri di classificazione dei comuni montani, predisposto a seguito delle predette ulteriori interlocuzioni, chiedendo l’iscrizione dello schema di decreto in oggetto, nonché del predetto accordo, all’ordine del giorno della seduta del 5.2.2026 della Conferenza unificata alle amministrazioni statali interessate, alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all’ANCI e all’UPI; - nota prot. MEF-RGS prot. n. 25551 del 5.2.2026, acquisita, in pari data, al prot. DAR n. 2258, recante il parere reso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze sullo schema di decreto in esame; - verbale della seduta del 5.2.2026, con cui è stata sancita la mancata intesa da parte della Conferenza unificata (rep. Atti n. 14/CU del 5.2.2026) sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, recante «Definizione dei criteri per la classificazione dei comuni montani»; - accordo sancito in sede di Conferenza unificata nella medesima seduta del 5.2.2026, tra il Governo, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, l’ANCI e l’UPI (rep. Atti n. 15/CU del 5.2.2026), ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativo ai nuovi criteri di classificazione dei comuni montani; - silenzio significativo formatosi ai sensi dell’art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, ove si prevede che quando un’intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza in cui l’oggetto è iscritto all’ordine del giorno, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata; - nota del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 5 dicembre 2025 prot. N. 3578-P-05/12/2025 con la quale si invitavano tutti i Ministri interessati a dare il proprio assenso per l’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la definizione dei criteri per la classificazione dei comuni montani, tutti non conosciuti e che si impugnano al buio e con riserva di motivi aggiunti; quanto ai motivi aggiunti presentati il 12 luglio 2026: - del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2026, n. 121 “Regolamento recante i criteri per la classificazione dei comuni montani, in attuazione dell’articolo 2, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 155 del 07 luglio 2026, ivi incluso l’Elenco dei Comuni Montani ad esso allegato e di tutti gli atti istruttori già impugnati con il ricorso principale che in questa sede vengono nuovamente impugnati e che per brevità ed economia di spazi non vengono espressamente riproposti limitandosi a rinviare a quelli già indicati nel ricorso principale e nella presente epigrafe; e laddove occorrer possa di: - la base dati elaborata dall’ISTAT ed inviata al DARA, allo stato non conosciuta, ma che si impugna al buio; - la nota ISTAT “che descrive il percorso seguito dall’Istata per l’applicazione dei criteri per l’individuazione dei comuni montani (Legge 12 settembre 2025, n. 131)” datata 15 aprile 2026 e depositata dall’avvocatura in data 8 maggio 2026; - l’ulteriore nota ISTAT, prot. 1898010/26 del 12/05/2026 recante “considerazioni tecniche” relative alle doglianze di cui ai ricorsi “Montechiaro d’Acqui; Avolasca ed altri (CUMULATIVO); Ranzo ed altri (CUMULATIVO) e Revello e Occhieppo Inferiore”; - la nota tecnica dell’ISTAT “Indicatori relativi all’altimetria dei comuni calcolati mediante l’utilizzo di un DEM” pubblicata nel sito ISTAT il 15 aprile 2026 e conosciuta solo in data 12/05/2026; - la nota tecnica dell’ISTAT “Distribuzione della superficie dei comuni per fasce altimetriche” pubblicata nel sito ISTAT il 15 aprile 2026 e conosciuta solo in data 12/05/2026, tutti versati nell’istruttoria tecnica già impugnata con il ricorso principale e con il presente ricorso per motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202604813

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego-parziale di accesso alla documentazione relativa ai criteri per la classificazione dei comuni montani

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Nel corso del giudizio principale, promosso contro la delibera del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2026 e, con motivi aggiunti, contro il d.P.C.m. 11 maggio 2026, n. 121, concernenti i criteri per la classificazione dei comuni montani e il relativo elenco, il Comune ricorrente ha proposto un ricorso ex art. 116, comma 2, c.p.a. contro il diniego-rigetto, adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie, dell’istanza di accesso presentata il 13 aprile 2026. Il Comune ha chiesto l’annullamento del diniego, l’accertamento del diritto di accesso alla documentazione richiesta e la condanna delle amministrazioni all’esibizione dei documenti. L’ordinanza non esamina i motivi sostanziali relativi alla legittimità del diniego né definisce il giudizio principale sull’individuazione dei comuni montani.

La decisione

Il TAR non decide nel merito il ricorso per l’accesso. Ritiene sussistenti i presupposti per differirne la delibazione alla trattazione nel merito della controversia principale, ai sensi dell’art. 116, comma 2, ultima parte, c.p.a., considerando la complessità del thema decidendum, la rilevanza della disciplina sulla classificazione dei comuni montani, la presenza di numerosi ricorsi con oggetto analogo e l’opportunità di una trattazione unitaria. Il differimento è inoltre giustificato dalla necessità di consentire al collegio una valutazione più compiuta dei documenti rilevanti, alla luce della copiosa documentazione già versata in giudizio. Non sono adottate statuizioni definitive sull’accesso, sul diniego impugnato o sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    “in pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso di cui al comma 1 può essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. L'istanza è decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio”

    Quando la domanda di accesso è connessa a un giudizio pendente, il giudice può differirne la decisione alla sentenza che definisce il giudizio principale, anziché decidere immediatamente con ordinanza separata.

  • art. 116, comma 4, c.p.a.

    È richiamato in relazione alla possibile condanna delle amministrazioni all’esibizione dei documenti, ma non viene applicato con una decisione di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio per l’accesso connesso a una controversia principale, il giudice può rinviare la decisione sulla domanda di accesso alla trattazione nel merito del giudizio principale, anche se la regola ordinaria prevede la decisione con ordinanza separata, quando la complessità della controversia e l’esigenza di valutare unitariamente la documentazione rendano opportuno il differimento.
  • La presenza di numerosi giudizi aventi oggetto analogo e la necessità di una trattazione unitaria possono costituire ragioni idonee a giustificare il differimento della decisione sul ricorso per l’accesso ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicità

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