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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28607/2023 del 13/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una dirigente medica volta a ottenere il risarcimento del danno patrimoniale asseritamente derivato dall’inadempimento dell’azienda sanitaria all’obbligo, previsto dalla contrattazione collettiva della dirigenza medica, di attivare e completare la procedura di graduazione delle funzioni dirigenziali e di pesatura degli incarichi, necessaria ai fini della determinazione della quota variabile dell’indennità di posizione per il periodo indicato in causa. La Corte d’appello aveva ritenuto non svolte le necessarie procedure aziendali, aveva escluso che le delibere invocate dall’azienda equivalessero a una effettiva graduazione, e aveva liquidato il danno in via equitativa assumendo come parametro gli importi poi fissati dall’azienda con successiva delibera. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: il primo per contestare la lettura delle delibere aziendali e sostenere che la graduazione e la pesatura erano già state effettuate e che la Corte territoriale aveva errato nel valutare la documentazione; il secondo per sostenere che la mancata corresponsione della quota variabile non avrebbe comportato automaticamente un danno, poiché i residui del fondo sarebbero stati redistribuiti come retribuzione di risultato anche a favore del personale non destinatario della quota variabile; il terzo per censurare la liquidazione equitativa del danno, ritenuta priva di adeguata prova e indebitamente ancorata alla delibera aziendale successiva. Nel giudizio incidentale, la dirigente medica ha chiesto, da un lato, il riconoscimento della tredicesima mensilità sulla somma risarcitoria e, dall’altro, la rideterminazione delle spese legali in misura non inferiore ai minimi tariffari.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell’azienda sanitaria, ritenendo inammissibili i primi due motivi perché diretti a ottenere una rivalutazione del fatto e della documentazione di merito e infondato il terzo motivo, poiché la liquidazione equitativa del danno era coerente con l’orientamento già espresso dalla Corte in un caso sovrapponibile: la P.A. ha l’obbligo di attivare e completare il procedimento di graduazione/pesatura degli incarichi e il dirigente, in caso di omissione, può chiedere il risarcimento del danno da perdita di chance, liquidabile anche equitativamente con parametro tratto dagli importi poi stabiliti dall’azienda per la medesima graduazione. Nel ricorso incidentale, la Corte ha rigettato il primo motivo, escludendo che il risarcimento dovesse automaticamente comprendere ogni singola voce retributiva, come la tredicesima, e ha accolto il secondo motivo relativo alle spese processuali, ritenendo la liquidazione operata nei gradi di merito inferiore ai minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 e priva di motivazione sulla deroga ai parametri. Decidendo nel merito limitatamente a tale capo, ha rideterminato le spese di primo grado e di appello nei valori indicati in sentenza. Le spese di legittimità sono state poste a carico dell’azienda ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    sono stati dichiarati inammissibili i motivi che, sotto la veste della violazione di legge o dell’omesso esame di fatti decisivi, miravano in realtà a una rivalutazione del merito e della documentazione.

  • artt. 1226 e 2056 c.c.

    la Corte ha ritenuto legittima la liquidazione equitativa del danno da perdita di chance derivante dall’inadempimento della P.A., ove il pregiudizio sia allegato e sorretto da elementi idonei.

  • art. 35 CCNL 8.6.2000

    richiamato nel ricorso incidentale per rivendicare la tredicesima mensilità sulla somma risarcitoria, ma la pretesa è stata respinta perché il risarcimento riconosciuto aveva natura equitativa e non replicava automaticamente ogni componente retributiva.

  • art. 50, comma 4, CCNL Dirigenza Medica e Veterinaria 1998-2001

    invocato dall’azienda per sostenere la compensazione tramite retribuzione di risultato; la Corte ha escluso che ciò fosse provato e ha valorizzato la diversità funzionale tra i due emolumenti.

  • D.M. n. 55/2014

    i compensi liquidati nei gradi di merito sono stati ritenuti inferiori ai minimi tariffari e, in assenza di motivazione specifica, sono stati rideterminati ai valori minimi.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente principale.

  • CCNL dirigenza medica e veterinaria 1998-2001

    la Corte ha ribadito che la disciplina collettiva impone alla P.A. di attivare e completare il procedimento di graduazione delle funzioni e pesatura degli incarichi.

  • CCNL 8.6.2000

    richiamato quale fonte contrattuale del rapporto dirigenziale medico e della correlata disciplina economica.

Massime di principio

  • Nella dirigenza medica del settore sanitario pubblico, l’amministrazione datrice ha l’obbligo di attivare e concludere il procedimento contrattualmente previsto per la graduazione delle funzioni e la pesatura degli incarichi; l’omissione integra un inadempimento rilevante sul piano risarcitorio.
  • La fase di consultazione sindacale prevista dal contratto collettivo ha natura endoprocedimentale e il mancato rispetto di termini interni o difficoltà nella gestione del fondo non eliminano l’obbligo della P.A. di completare il procedimento.
  • In caso di mancata graduazione/pesatura, il dirigente non può pretendere l’adempimento in forma specifica, ma solo il risarcimento del danno da perdita di chance di conseguire la quota variabile della retribuzione di posizione.
  • Ai fini dell’azione risarcitoria il dipendente deve allegare la fonte del proprio diritto e l’inadempimento della controparte; spetta invece al datore di lavoro dimostrare fatti impeditivi, estintivi o la non imputabilità dell’inadempimento.
  • Il danno da perdita di chance può essere liquidato equitativamente, purché risultino allegati e provati, anche per presunzioni, gli elementi costitutivi della chance perduta e il relativo nesso causale.
  • Quando la decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione deve censurarle tutte; l’inammissibilità o il rigetto di una sola di esse è sufficiente a mantenere ferma la decisione.
  • Il risarcimento liquidato in via equitativa per perdita di chance non comprende automaticamente tutte le voci retributive astrattamente spettanti in caso di regolare sviluppo del rapporto, se non specificamente giustificate dalla natura del pregiudizio risarcito.
  • In tema di spese processuali, la liquidazione deve rispettare i parametri minimi del D.M. n. 55/2014 salvo motivazione specifica sulla deroga; la fase di trattazione comprende anche l’attività istruttoria eventualmente svolta.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaDanno non patrimoniale

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