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Sentenza

Sentenza n. 35/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento di cui al prot. n. -OMISSIS-/Area I, emesso ex artt. 11, 42 e 138 T.U.L.P.S. dalla Prefettura della Provincia di Reggio Emilia in data 17 marzo 2025, recante la revoca della licenza di porto d’armi per difesa personale e del titolo di guardia particolare giurata nei confronti del Sig. -OMISSIS-; - del provvedimento di ritiro cautelativo dei titoli, delle armi e delle munizioni emesso ex art. 39, co. 1, T.U.L.P.S. il giorno 16 gennaio 2025 dalla Questura di Reggio Emilia nei confronti dello stesso ricorrente; - della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo emessa ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 dalla Prefettura della Provincia di Reggio Emilia in data 16 gennaio 2025.

Giustizia amministrativa202500343

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Revoca della licenza di porto d’armi per difesa personale e del titolo di guardia particolare giurata, preceduta dal ritiro cautelativo delle armi e dei titoli

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (guardia giurata)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca prefettizia del porto d’armi e del titolo di guardia particolare giurata, il precedente ritiro cautelativo delle armi e delle munizioni disposto dalla Questura e la comunicazione di avvio del procedimento. Ha dedotto, anzitutto, l’illegittimità dell’accertamento ematico del tasso alcolemico, asseritamente eseguito senza consenso libero, informato e consapevole, nonché l’inutilizzabilità dei relativi risultati e l’invalidità derivata degli atti amministrativi fondati su tale accertamento. Ha inoltre denunciato la violazione delle garanzie partecipative e dell’art. 10 l. 241/1990, per mancata considerazione delle osservazioni endoprocedimentali; il difetto di istruttoria e di motivazione, poiché la revoca si sarebbe fondata su un unico episodio di ebbrezza alcolica durante il servizio, senza valutare l’incensuratezza, i cinque anni di servizio senza richiami e il complessivo inserimento sociale del ricorrente; nonché la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, ritenendo sufficiente il ritiro cautelativo delle armi. L’Amministrazione ha sostenuto che lo stato di alterazione era stato constatato direttamente dagli agenti intervenuti su segnalazione del datore di lavoro e successivamente confermato dagli esami ematici, e che l’episodio aveva fatto venir meno l’affidabilità necessaria per il porto e l’uso di armi.

La decisione

Il ricorso è stato accolto parzialmente quanto alle censure relative alla partecipazione procedimentale, alla motivazione, all’istruttoria e alla proporzionalità; il TAR ha quindi annullato il provvedimento prefettizio di revoca. È stato respinto il primo motivo: la questione del consenso al prelievo ematico è stata ritenuta inconferente, poiché lo stato di ebbrezza e di alterazione psicofisica era stato autonomamente constatato de visu dagli agenti di polizia e l’esame ematico ne costituiva conferma. Il Collegio ha inoltre affermato che, in materia amministrativa, non esiste una previsione che renda inutilizzabili i risultati di un prelievo ematico effettuato senza preventivo consenso esplicito, né sono applicabili gli avvisi difensivi propri del procedimento penale. Sono stati invece accolti congiuntamente il secondo, terzo e quarto motivo: la Prefettura ha fondato la revoca esclusivamente su un fatto isolato e non ha adeguatamente considerato le osservazioni difensive, l’incensuratezza e il comportamento complessivo dell’interessato. In ragione dell’incidenza della revoca sulla capacità lavorativa e sul sostentamento del titolare, l’Amministrazione avrebbe dovuto svolgere un’istruttoria più approfondita e fornire una motivazione rigorosa sulla personalità complessiva, sulla storia pregressa e sulle prospettive del soggetto, dimostrando perché tali elementi rendessero incompatibile la conservazione dei titoli. La revoca è stata quindi ritenuta carente sotto il profilo motivazionale e sproporzionata. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione, liquidate in 2.000 euro oltre accessori, con refusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 11, 42 e 138 T.U.L.P.S.

    Disposizioni richiamate quale base normativa della revoca della licenza di porto d’armi e del titolo di guardia particolare giurata.

  • art. 39, comma 1, T.U.L.P.S.

    Base normativa del ritiro cautelativo delle armi, delle munizioni e dei titoli; l’atto cautelare non è stato annullato nel dispositivo.

  • art. 7 l. 241/1990

    Disposizione richiamata per la comunicazione di avvio del procedimento.

  • art. 10 l. 241/1990

    Impone la considerazione delle osservazioni presentate dall’interessato nel procedimento; la mancata adeguata considerazione ha contribuito all’illegittimità della revoca.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai doveri di collaborazione e buona fede dell’Amministrazione.

  • art. 13, comma 2, Cost.

    Richiamato dal ricorrente in tema di limiti agli accertamenti incidenti sulla libertà personale; il TAR non ha ritenuto decisiva tale censura.

  • art. 1 l. 219/2017

    nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l’illiceità dell’accertamento ematico; il TAR ha escluso che ciò comportasse l’inutilizzabilità amministrativa dei risultati.

  • art. 33 l. 833/1978

    gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della necessità del consenso sanitario.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Base normativa dell’oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati a tutela dei diritti e della dignità della parte ai fini dell’oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • La valutazione amministrativa sull’affidabilità del titolare di porto d’armi può fondarsi anche sull’accertamento diretto dello stato di alterazione psicofisica compiuto dagli agenti di polizia; l’eventuale contestazione del consenso al successivo esame ematico non è decisiva quando tale esame costituisca soltanto conferma di un autonomo accertamento amministrativo dei fatti.
  • In materia amministrativa, in assenza di una specifica previsione normativa contraria, i risultati di un accertamento ematico non preordinato alla prova della responsabilità penale non diventano inutilizzabili per il solo fatto di essere stati eseguiti senza preventivo consenso esplicito o senza gli avvisi difensivi propri del procedimento penale.
  • La revoca del porto d’armi e del titolo di guardia particolare giurata, quando incide sulla capacità lavorativa dell’interessato, richiede un’istruttoria e una motivazione particolarmente rigorose, non potendo fondarsi esclusivamente su un episodio isolato senza valutare la personalità complessiva, la storia pregressa, l’incensuratezza e il comportamento complessivo del titolare.
  • L’Amministrazione deve considerare in modo effettivo le osservazioni difensive endoprocedimentali; la loro pretermissione, unitamente alla carenza istruttoria e motivazionale, rende illegittima la determinazione finale.
  • Nell’esercizio del potere discrezionale in materia di armi, il principio di proporzionalità impone di esplicitare le ragioni per cui la complessiva situazione personale dell’interessato renda necessaria la revoca dei titoli, anziché misure meno afflittive come il ritiro cautelativo delle armi.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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