Regolamento (UE) 2022/1288
Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione del 6 aprile 2022 che integra il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio «non arrecare un danno significativo», che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce modelli, contenuti e modalità di presentazione delle informazioni di sostenibilità richieste dal regolamento (UE) 2019/2088. Definisce regole dettagliate per la disclosure sui principali effetti negativi, per le informative precontrattuali e periodiche dei prodotti finanziari articolo 8 e articolo 9, nonché per la pubblicazione sul sito web. Introduce inoltre requisiti specifici per la comparabilità, la standardizzazione dei dati, la gestione dei prodotti con opzioni di investimento e l’allineamento con la tassonomia UE e con gli indici di riferimento climatici.
Norme tecniche di regolamentazione sull’informativa di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, incluse dichiarazioni sui principali effetti negativi, informativa precontrattuale, informativa sul sito web e relazioni periodiche per prodotti ex articoli 8 e 9 del regolamento (UE) 2019/2088.
Ambito di applicazione
Si applica ai partecipanti ai mercati finanziari e ai consulenti finanziari soggetti al regolamento (UE) 2019/2088, con particolare riguardo: (i) alla dichiarazione sui principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità; (ii) all’informativa precontrattuale e periodica dei prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali o che hanno come obiettivo investimenti sostenibili; (iii) all’informativa pubblicata sui siti web sui singoli prodotti finanziari, inclusi i prodotti con opzioni di investimento sottostanti. L’ambito territoriale è l’Unione europea, con rilevanza SEE; per alcune informazioni è richiesta anche una lingua ufficiale dello Stato membro ospitante se il prodotto è commercializzato in un altro Stato membro. Il regolamento esclude implicitamente soggetti non rientranti nelle definizioni dell’articolo 2 del regolamento (UE) 2019/2088 e disciplina anche casi particolari, come indici di riferimento composti da un paniere di indici e prodotti con opzioni di investimento multiple.
Regolamento delegato (UE) 2022/1288: informative di sostenibilità nel settore finanziario
Il regolamento detta norme tecniche di regolamentazione che danno attuazione, in modo uniforme, agli obblighi di trasparenza previsti dal regolamento (UE) 2019/2088. La finalità è rendere comparabili, comprensibili e non fuorvianti le informazioni di sostenibilità fornite da partecipanti ai mercati finanziari e consulenti finanziari, in particolare sui principali effetti negativi, sul principio di non arrecare un danno significativo e sulle caratteristiche ambientali o sociali o sugli obiettivi di investimento sostenibile dei prodotti finanziari.
Le disposizioni sono costruite attorno a modelli standardizzati allegati al regolamento e distinguono tra disclosure a livello di soggetto, disclosure precontrattuale, informativa sul sito web e rendicontazione periodica. Particolare rilievo è attribuito alla tassonomia UE, agli indicatori ESG, alla comparabilità storica e alla gestione dei prodotti con opzioni di investimento multiple.
Ambito soggettivo e struttura generale
Il regolamento si applica ai partecipanti ai mercati finanziari e ai consulenti finanziari cui si applica il regolamento (UE) 2019/2088. Esso disciplina sia le informative a livello di soggetto sia quelle riferite ai singoli prodotti finanziari, inclusi i prodotti che promuovono caratteristiche ambientali o sociali e quelli che hanno come obiettivo investimenti sostenibili.
Sono previsti anche casi particolari: indici di riferimento composti da un paniere di indici, prodotti con opzioni di investimento sottostanti e prodotti distribuiti in più Stati membri. Per garantire l’accessibilità, le informazioni devono essere gratuite, ben visibili, concise, chiare, non fuorvianti, in formato elettronico ricercabile e aggiornate sul sito web con indicazione della data di pubblicazione e degli aggiornamenti.
Principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità
Una parte centrale del regolamento riguarda la dichiarazione sui principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità. I partecipanti ai mercati finanziari che aderiscono al regime dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/2088 devono pubblicare ogni anno, entro il 30 giugno, una dichiarazione sul proprio sito web in una sezione separata dedicata. La dichiarazione copre il periodo 1° gennaio-31 dicembre dell’anno precedente; per la prima pubblicazione il periodo decorre dalla data in cui gli effetti negativi sono stati presi in considerazione per la prima volta.
La dichiarazione segue il modello dell’allegato I e comprende: sintesi, elenco degli indicatori obbligatori, eventuali indicatori supplementari, azioni adottate e programmate, politiche di individuazione e priorizzazione, politiche di impegno, riferimenti alle norme internazionali e raffronto storico fino a cinque periodi precedenti. Il regolamento impone inoltre che, per gli indicatori rilevanti, l’effetto sia calcolato come media dei valori rilevati al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.
Gli indicatori coprono tre aree principali: clima e ambiente, questioni sociali e del personale, diritti umani e lotta alla corruzione; sono inoltre previsti indicatori specifici per emittenti sovrani, organizzazioni sovranazionali e attivi immobiliari. L’allegato I contiene anche le definizioni operative e alcune formule di calcolo, tra cui emissioni di gas serra, impronta di carbonio, intensità di GHG e indicatori immobiliari.
Consulenti finanziari
I consulenti finanziari che applicano il regime dei principali effetti negativi devono pubblicare sul proprio sito web la dichiarazione corrispondente, distinguendo tra consulenza in materia di assicurazioni e consulenza in materia di investimenti. La disclosure deve spiegare come vengono utilizzate le informazioni dei partecipanti ai mercati finanziari, se vengono impiegati criteri o soglie basati sugli indicatori dell’allegato I e quale metodologia di selezione dei prodotti è adottata.
Informative precontrattuali e tassonomia UE
Per i prodotti che promuovono caratteristiche ambientali o sociali, le informazioni precontrattuali vanno inserite in allegato al documento informativo di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2088, nel formato dell’allegato II. Il corpo del documento deve contenere una dichiarazione ben visibile che rinvia all’allegato. Il regolamento distingue i prodotti che intendono effettuare investimenti sostenibili da quelli che promuovono caratteristiche ambientali o sociali senza perseguire un obiettivo di investimento sostenibile.
Per i prodotti collegati alla tassonomia UE, la disclosure precontrattuale deve includere rappresentazioni grafiche della quota di investimenti in attività economiche ecosostenibili, con e senza esposizioni sovrane, e una descrizione delle attività sottostanti. L’articolo 17 detta la metodologia di calcolo, con regola generale fondata sul fatturato per le imprese non finanziarie e possibilità di usare spese in conto capitale o operative se più rappresentative; per le imprese finanziarie il rinvio è agli indicatori pertinenti del regolamento delegato (UE) 2021/2178.
Per i prodotti con obiettivo di investimento sostenibile, l’allegato III richiede informazioni analoghe: obiettivo sostenibile, allocazione degli attivi, quota minima di investimenti sostenibili, relazione con la tassonomia UE, trattamento delle esposizioni sovrane e spiegazione del principio DNSH, incluso il richiamo alle linee guida OCSE e ai Principi guida ONU su imprese e diritti umani.
Informativa sul sito web
Il regolamento impone una sezione separata del sito web denominata "Informativa sulla sostenibilità" per ciascun prodotto finanziario. Per i prodotti ex articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2088, la sezione deve essere articolata in undici sotto-sezioni; per i prodotti ex articolo 9 in dodici sotto-sezioni, con l’aggiunta del tema relativo al raggiungimento dell’obiettivo sostenibile.
Nella parte dedicata ai prodotti articolo 8, il contenuto deve spiegare: che il prodotto non ha obiettivo di investimento sostenibile; quali caratteristiche ambientali o sociali promuove; la strategia di investimento; la quota degli investimenti; il monitoraggio delle caratteristiche; le metodologie; fonti e trattamento dei dati; limitazioni metodologiche; dovuta diligenza; politiche di impegno; e, se esiste, l’indice di riferimento designato e il suo allineamento alle caratteristiche promosse. Nella parte dedicata ai prodotti articolo 9, gli stessi temi sono adattati al raggiungimento dell’obiettivo di investimento sostenibile e al relativo DNSH.
Relazioni periodiche
Le relazioni periodiche per i prodotti che promuovono caratteristiche ambientali o sociali devono essere presentate in allegato, secondo il modello dell’allegato IV, e devono includere: grado di soddisfacimento delle caratteristiche, principali investimenti, allocazione degli attivi, distribuzione per settori, quota di investimenti sostenibili, eventuale contributo alla tassonomia UE e confronto con l’indice di riferimento designato. Sono richiesti anche confronti storici con i periodi precedenti fino a cinque anni, se disponibili.
Per i prodotti con obiettivo sostenibile, l’allegato V impone analoghi obblighi: misura del raggiungimento dell’obiettivo, principali investimenti, quota degli investimenti in materia di sostenibilità, rapporti con la tassonomia UE, eventuale allineamento all’accordo di Parigi e raffronto storico. In entrambe le categorie, se il prodotto ha opzioni di investimento multiple, le informazioni vanno adattate alle opzioni effettivamente selezionate dall’investitore e, se necessario, possono essere richiamate altre informative settoriali per mantenere chiarezza e concisione.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica dal 1° gennaio 2023. Per la prima applicazione della dichiarazione sui principali effetti negativi è prevista una disciplina transitoria: chi avesse preso in considerazione tali effetti entro il 31 dicembre 2022 deve pubblicare per la prima volta la relativa informativa entro il 30 giugno 2023 per il periodo 1° gennaio 2022-31 dicembre 2022.
Disposizioni principali
Definizioni e principi generali
L’articolo 1 definisce, tra l’altro, "impresa finanziaria", "impresa non finanziaria", "esposizione sovrana", "attività economica ecosostenibile", "attività economica di transizione" e "attività economica abilitante". L’articolo 2 impone che le informazioni siano gratuite, facilmente accessibili, non discriminatorie, ben visibili, semplici, concise, comprensibili, eque, chiare e non fuorvianti; prevede formato elettronico ricercabile, aggiornamento sul sito web con indicazione della data e, ove disponibili, LEI e ISIN.
Indici di riferimento formati da un paniere
L’articolo 3 prevede che, se un indice di riferimento è composto da un paniere di indici, le informazioni vadano fornite sia per il paniere sia per ciascun indice componente.
Dichiarazione sui principali effetti negativi per i partecipanti ai mercati finanziari
Gli articoli 4-10 disciplinano la dichiarazione annuale sui principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità: pubblicazione entro il 30 giugno sul sito web, in una sezione separata denominata "Dichiarazione sui principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità"; copertura del periodo 1 gennaio-31 dicembre dell’anno precedente; uso del modello dell’allegato I. Sono richiesti sintesi, descrizione degli indicatori obbligatori e supplementari, azioni adottate e programmate, politiche di individuazione e prioritizzazione, politiche di impegno, riferimenti alle norme internazionali e raffronto storico fino a cinque periodi precedenti. La misurazione avviene, per alcuni indicatori, come media degli effetti rilevati al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.
Dichiarazioni dei consulenti finanziari sui principali effetti negativi
Gli articoli 11-13 impongono ai consulenti finanziari che applicano l’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/2088 di pubblicare sul sito web la dichiarazione di presa in considerazione o mancata presa in considerazione dei principali effetti negativi, in sezioni distinte a seconda che si tratti di consulenza in materia di investimenti o assicurazioni. Devono essere descritti il processo di selezione dei prodotti, l’uso delle informazioni dei partecipanti ai mercati finanziari e gli eventuali criteri o valori limite adottati.
Informativa precontrattuale per prodotti che promuovono caratteristiche ambientali o sociali
Gli articoli 14-17 disciplinano la presentazione, in allegato al documento precontrattuale, delle informazioni richieste dall’articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2088, nel formato dell’allegato II. Sono richieste dichiarazioni esplicite sul fatto che il prodotto non ha come obiettivo investimenti sostenibili, oppure che intende effettuarli; informazioni sulla quota di investimenti sostenibili, sulla tassonomia UE, sulle attività di transizione e abilitanti, sulle esposizioni sovrane e sulle motivazioni di eventuali investimenti non ecosostenibili. L’articolo 17 disciplina il calcolo della quota di investimenti in attività economiche ecosostenibili e la metrica di riferimento, con regola generale basata sul fatturato e possibili eccezioni per spese in conto capitale o operative.
Informativa precontrattuale per prodotti con obiettivo di investimento sostenibile
Gli articoli 18-19 stabiliscono che le informazioni ex articolo 9 del regolamento (UE) 2019/2088 siano presentate in allegato, nel formato dell’allegato III. Devono essere indicati l’obiettivo sostenibile, l’allocazione degli attivi, la quota minima di investimenti sostenibili, la logica del DNSH, le esposizioni sovrane e, per i prodotti allineati alla tassonomia UE, gli elementi specifici relativi agli investimenti ecosostenibili.
Prodotti con opzioni di investimento sottostanti
Gli articoli 20-22 e 65-67 prevedono regole speciali per i prodotti che offrono opzioni di investimento sottostanti. Il fornitore deve indicare chiaramente se il prodotto promuove caratteristiche ambientali o sociali oppure ha come obiettivo investimenti sostenibili, elencare e classificare le opzioni rilevanti e fornire, per ciascuna opzione investita, le informazioni applicabili. Se la mole di allegati impedisce una presentazione chiara e concisa, è ammesso il rinvio ad altre informative. Le opzioni che non sono esse stesse prodotti finanziari ma hanno obiettivi sostenibili devono comunque ricevere informazioni minime sul loro obiettivo e sul rispetto del principio di non arrecare un danno significativo.
Informativa sul sito web per prodotti che promuovono caratteristiche ambientali o sociali
Gli articoli 23-36 impongono una sezione separata del sito web denominata "Informativa sulla sostenibilità" e, per i prodotti ex articolo 8, una struttura in undici sezioni tematiche, tra cui sintesi, assenza di obiettivo sostenibile, caratteristiche promosse, strategia, quota investimenti, monitoraggio, metodologie, fonti dati, limiti metodologici, dovuta diligenza, politiche di impegno e, se rilevante, indice di riferimento designato. È richiesto anche un collegamento ipertestuale alle informazioni dell’amministratore dell’indice quando pertinenti.
Informativa sul sito web per prodotti con obiettivo di investimento sostenibile
Gli articoli 37-49 prevedono una struttura analoga ma adattata ai prodotti ex articolo 9, con dodici sezioni, inclusa "Raggiungimento dell’obiettivo di investimento sostenibile". La disclosure deve spiegare il DNSH, la strategia di investimento, le fonti e il trattamento dei dati, i limiti metodologici, la dovuta diligenza, le politiche di impegno e, se esiste un indice di riferimento, il suo allineamento all’obiettivo sostenibile. Per gli obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio sono previste informazioni aggiuntive sugli indici UE di transizione climatica o allineati con l’accordo di Parigi.
Relazioni periodiche per prodotti che promuovono caratteristiche ambientali o sociali
Gli articoli 50-57 richiedono che le informazioni periodiche siano fornite in allegato al documento di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2088, secondo il modello dell’allegato IV. Devono essere riportate la misura in cui le caratteristiche sono state soddisfatte, i principali investimenti, l’allocazione degli attivi, la distribuzione per settori, la quota di investimenti sostenibili e, se pertinente, la prestazione rispetto all’indice di riferimento designato. Sono previsti anche raffronti storici fino a cinque periodi precedenti.
Relazioni periodiche per prodotti con obiettivo di investimento sostenibile
Gli articoli 58-64 disciplinano le relazioni periodiche dei prodotti ex articolo 9, nel formato dell’allegato V. Occorre indicare il grado di raggiungimento dell’obiettivo sostenibile, i principali investimenti, la quota di investimenti in materia di sostenibilità, l’eventuale contributo alla tassonomia UE, la prestazione rispetto all’indice di riferimento sostenibile e il raffronto storico fino a cinque periodi precedenti.
Comparabilità, lingue e standardizzazione
Più disposizioni richiedono sintesi in una lingua di uso comune nella finanza internazionale e, se il prodotto è commercializzato in uno Stato membro ospitante, anche in una lingua ufficiale di tale Stato. Le sintesi non possono eccedere due facciate A4 una volta stampate. Il regolamento impone inoltre l’uso di modelli standardizzati e di metriche comparabili, anche per gli indicatori sui principali effetti negativi e per i calcoli relativi alla tassonomia UE.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 68 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2023. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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