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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/612

Regolamento (UE) 2022/612 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0612

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rifonde la disciplina UE sul roaming, confermando il principio del "roam-like-at-home" e introducendo un quadro organico per i prezzi all’ingrosso, la qualità del servizio e la trasparenza verso gli utenti. Prevede tariffe massime all’ingrosso decrescenti per chiamate, SMS e dati, nonché un insieme articolato di obblighi informativi, meccanismi di utilizzo corretto e di sostenibilità per gli operatori. Introduce inoltre misure specifiche per le comunicazioni di emergenza, i servizi a valore aggiunto e il roaming su reti non terrestri, con monitoraggi periodici e riesami della Commissione e del BEREC.

Disciplina del roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione, con abolizione dei sovrapprezzi al dettaglio e regolazione dei prezzi all’ingrosso, trasparenza, qualità del servizio, emergenza e tutela dei consumatori.

Ambito di applicazione

Si applica agli utenti delle reti pubbliche di comunicazioni mobili che viaggiano all’interno dell’Unione e utilizzano servizi di roaming regolamentati per chiamate vocali, SMS e dati a commutazione di pacchetto. Incide sia sulle tariffe all’ingrosso applicate dagli operatori di rete sia sulle tariffe al dettaglio applicate dai fornitori di roaming; include inoltre norme di trasparenza anche per alcuni servizi di roaming non regolamentati nei paesi terzi e per le connessioni a reti pubbliche non terrestri di comunicazioni mobili (ad esempio navi e aeromobili). Restano rilevanti le esclusioni/limitazioni relative ai servizi a valore aggiunto quanto alla quota tariffaria del servizio, e alcune disposizioni non si applicano a determinate apparecchiature macchina-a-macchina per i meccanismi di notifica e controllo del consumo. Il regolamento non pregiudica le competenze assegnate alle autorità nazionali di regolamentazione e alle altre autorità competenti ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972; si applica dal 1° luglio 2022, con taluni obblighi informativi dal 1° giugno 2023, e cessa di produrre effetti il 30 giugno 2032.

Regolamento (UE) 2022/612 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione

Il regolamento rifonde la disciplina sul roaming nell’Unione, consolidando il regime del "roam-like-at-home" e aggiornando il quadro di mercato, tutela degli utenti e sostenibilità economica degli operatori. La logica del testo è duplice: da un lato mantenere l’abolizione dei sovrapprezzi al dettaglio per i viaggi occasionali nell’UE, dall’altro assicurare che i prezzi all’ingrosso, la qualità del servizio e la trasparenza siano tali da rendere sostenibile il sistema nel medio periodo.

Finalità e impostazione generale

Il regolamento mira a evitare prezzi eccessivi per gli utenti che viaggiano nell’Unione e utilizzano chiamate vocali, SMS e dati in roaming regolamentati. Al tempo stesso intende promuovere il buon funzionamento del mercato interno, la concorrenza tra operatori, la trasparenza delle condizioni economiche e la protezione dei consumatori, con attenzione specifica anche all’accessibilità per le persone con disabilità.

Ambito di applicazione e definizioni

L’ambito è centrato sui servizi di roaming regolamentati nell’Unione, cioè l’utilizzo di una rete ospitante, in uno Stato membro diverso da quello del fornitore nazionale, per effettuare o ricevere chiamate, inviare o ricevere SMS e trasmettere dati a commutazione di pacchetto. Il regolamento si applica sia al livello all’ingrosso sia al livello retail, e disciplina anche alcuni profili di trasparenza per il roaming nei paesi terzi e sulle reti pubbliche non terrestri, come quelle a bordo di navi e aeromobili.

Le definizioni dell’articolo 2 si coordinano con la direttiva (UE) 2018/1972 e identificano, tra gli altri, il fornitore di roaming, il fornitore nazionale, la rete d’origine, la rete ospitante, il cliente in roaming e i servizi di roaming regolamentati. È centrale anche la nozione di "prezzo al dettaglio nazionale", che costituisce il parametro di confronto per il regime RLAH.

Accesso all’ingrosso al roaming

L’articolo 3 rappresenta il cuore dell’architettura concorrenziale del regolamento. Gli operatori di reti mobili devono soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso all’ingrosso al roaming, in particolare quando l’accesso è necessario per replicare i servizi mobili retail offerti nel mercato domestico, purché ciò sia tecnicamente fattibile sulla rete ospitante.

Il rifiuto è ammesso solo per motivi oggettivi, come la fattibilità tecnica o l’integrità della rete; le ragioni commerciali non possono giustificare il diniego se servirebbero a ostacolare servizi concorrenti. L’accesso deve comprendere tutti gli elementi della rete, le risorse correlate, i sistemi software e informativi necessari, nonché tutte le tecnologie e generazioni di rete disponibili. Gli operatori devono pubblicare un’offerta di riferimento sufficientemente dettagliata e negoziare in buona fede; per gli accessi supplementari non contemplati nell’offerta di riferimento possono essere pattuiti prezzi equi e ragionevoli.

Il regolamento consente inoltre di inserire nell’offerta di riferimento clausole per impedire il roaming permanente o l’uso anomalo o abusivo dell’accesso all’ingrosso. Tuttavia tali clausole devono poggiare su criteri obiettivi, possono basarsi solo su dati aggregati e, per l’interruzione dell’accordo, è richiesta l’autorizzazione preventiva dell’autorità nazionale di regolamentazione dell’operatore della rete ospitante. In caso di controversia, il BEREC può essere consultato e le autorità devono tenerne in massima considerazione il parere.

Regime retail: abolizione dei sovrapprezzi e qualità del servizio

L’articolo 4 vieta, come regola generale, qualsiasi sovrapprezzo aggiuntivo rispetto al prezzo nazionale per chiamate, SMS e dati in roaming regolamentati. Il divieto opera anche per qualsiasi tariffa generale richiesta per l’uso all’estero di terminali o servizi, salve le eccezioni previste dagli articoli 5 e 6.

La regola non si esaurisce in un divieto tariffario: i servizi di roaming non possono essere offerti a condizioni peggiori di quelle domestiche, specie in termini di qualità del servizio, quando la rete ospitante offre la stessa generazione/tecnologia di comunicazione mobile. Il regolamento insiste sul fatto che il cliente deve poter fruire in roaming di una esperienza il più possibile equivalente a quella nazionale. Il BEREC deve aggiornare gli orientamenti retail sulla qualità del servizio entro il 1° gennaio 2023.

Utilizzo corretto e sostenibilità economica

L’articolo 5 consente di applicare politiche di utilizzo corretto per evitare che il regime RLAH venga sfruttato in modo abusivo o anomalo, cioè al di fuori dell’ipotesi del viaggio occasionale. La politica deve però essere coerente con i piani tariffari del cliente e non può svuotare il principio di roaming a tariffa nazionale.

L’articolo 6 introduce un meccanismo di sostenibilità: in circostanze specifiche ed eccezionali, il fornitore di roaming può chiedere di applicare un sovrapprezzo se non riesce a recuperare i costi complessivi della fornitura dei servizi di roaming regolamentati attraverso le relative entrate. La domanda va presentata all’autorità nazionale di regolamentazione con un set di informazioni adeguate; l’autorità valuta la sostenibilità sulla base di fattori oggettivi specifici del fornitore e decide, in linea generale, entro un mese, con un ulteriore termine di due mesi nei casi di domanda manifestamente infondata o incompleta.

L’articolo 7 demanda alla Commissione l’adozione di atti di esecuzione sulle politiche di utilizzo corretto e sulla metodologia di valutazione della sostenibilità. Il BEREC deve aggiornare gli orientamenti pertinenti e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 resta applicabile fino all’adozione del nuovo atto esecutivo.

Sovrapprezzi eccezionali e opzioni tariffarie

L’articolo 8 disciplina i casi in cui, oltre la soglia di utilizzo corretto, possano essere applicati sovrapprezzi retail. Tali sovrapprezzi non possono superare i massimali all’ingrosso applicabili; per le chiamate ricevute, il tetto è collegato alla tariffa unica massima di terminazione UE prevista dalla direttiva (UE) 2018/1972 e dal regolamento delegato (UE) 2021/654.

Il testo chiarisce che non si applicano sovrapprezzi per la ricezione di SMS o di messaggi vocali, pur restando eventualmente dovuti altri addebiti per l’uso del servizio. La fatturazione deve avvenire al secondo per le chiamate, con eventuale periodo iniziale massimo di 30 secondi per le chiamate effettuate, e per kilobyte per i dati, mentre gli MMS possono essere fatturati per unità. Il cliente può scegliere volontariamente una tariffa diversa, ma la scelta deve essere consapevole e reversibile, con passaggio al regime standard, di regola, entro un giorno lavorativo e senza oneri né condizioni aggiuntive sul resto dell’abbonamento.

Tariffe all’ingrosso

Gli articoli 9, 10 e 11 fissano i massimali medi all’ingrosso. Per le chiamate, il tetto è pari a 0,022 EUR al minuto, ridotto a 0,019 EUR dal 1° gennaio 2025 fino al 30 giugno 2032. Per gli SMS, il tetto è 0,004 EUR per SMS, ridotto a 0,003 EUR dal 1° gennaio 2025 fino al 30 giugno 2032. Per i dati, il tetto è 2,00 EUR per GB e scende progressivamente fino a 1,00 EUR per GB dal 1° gennaio 2027, con validità fino al 30 giugno 2032.

Il regolamento specifica le modalità di calcolo della tariffa media all’ingrosso e conferma che i massimali hanno natura di salvaguardia, lasciando spazio alle trattative commerciali, ma garantendo il recupero dei costi efficienti e la sostenibilità del RLAH.

Comunicazioni di emergenza, qualità e trasparenza verso il cliente

L’articolo 12 esclude l’addebito di costi per comunicazioni di emergenza e per la trasmissione della localizzazione del chiamante. Gli articoli 13, 14 e 15 impongono un’articolata disciplina di trasparenza.

Per chiamate e SMS, il cliente deve ricevere all’ingresso in un altro Stato membro un messaggio automatico gratuito con le tariffe applicabili, l’indicazione della politica di utilizzo corretto, degli eventuali sovrapprezzi e del rischio di costi elevati per i servizi a valore aggiunto. Per i dati, il cliente riceve informazioni automatiche sul traffico dati, sui limiti di spesa, sui rischi di connessioni automatiche e sugli strumenti per controllare il consumo.

Il regolamento introduce anche un limite finanziario standard per i dati pari a 50 EUR mensili IVA esclusa, salvo scelta diversa del cliente. Quando si raggiunge l’80% del limite o la soglia di utilizzo, il cliente riceve notifiche aggiuntive e, se non risponde, il servizio deve essere interrotto. Tali presìdi valgono anche per i clienti con schede ricaricabili.

L’articolo 15 impone inoltre l’informazione sui servizi di emergenza nel paese visitato, incluso il numero 112 e le modalità alternative tecnicamente fattibili per gli utenti con disabilità. Se esistono applicazioni di allarme pubblico nazionali e sono segnalate nella banca dati BEREC, il cliente deve essere informato anche di tale possibilità.

Servizi a valore aggiunto e reti non terrestri

Una parte significativa del regolamento è dedicata alla trasparenza sui servizi a valore aggiunto, che spesso generano costi inattesi. Il testo chiarisce che non disciplina la quota tariffaria del servizio a valore aggiunto in sé, ma la comunicazione verso il numero che consente l’accesso al servizio. Per mitigare il rischio di bollette elevate, il cliente deve ricevere avvisi e informazioni aggiornate, anche tramite una pagina web dedicata con il supporto di una banca dati centralizzata delle serie numeriche.

Analoga attenzione è riservata alle reti pubbliche non terrestri, come quelle a bordo di navi e aeromobili. Il regolamento richiede misure di trasparenza e di salvaguardia supplementari, inclusi messaggi gratuiti di avviso ogni volta che il terminale si connette a tali reti, così da prevenire connessioni involontarie e costi molto più elevati rispetto al roaming terrestre regolamentato.

Banche dati e ruolo del BEREC

L’articolo 16 attribuisce al BEREC, entro il 31 dicembre 2022, l’istituzione e la gestione di due banche dati uniche a livello UE: una per le serie numeriche dei servizi a valore aggiunto e una per le modalità di accesso ai servizi di emergenza obbligatorie e tecnicamente realizzabili nei singoli Stati membri. Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti devono trasmettere senza ritardo le informazioni necessarie e i relativi aggiornamenti.

Il BEREC ha anche funzioni di raccolta dati e di reporting più ampio in vista dei riesami della Commissione: deve monitorare l’evoluzione dei prezzi, dei flussi di traffico, delle tecnologie, del roaming M2M/IoT, dell’applicazione delle politiche di utilizzo corretto, delle misure di trasparenza e delle controversie, trasmettendo i dati alla Commissione almeno una volta l’anno.

Vigilanza, applicazione e risoluzione delle controversie

L’articolo 17 attribuisce alle autorità nazionali di regolamentazione e, se del caso, alle altre autorità competenti, compiti di monitoraggio e sorveglianza sull’applicazione del regolamento. Tali autorità possono richiedere alle imprese tutte le informazioni pertinenti, pubblicare informazioni aggiornate e intervenire d’ufficio in caso di violazione, imponendone la cessazione immediata. Devono inoltre vigilare sul roaming involontario, sulle regioni ultraperiferiche e su eventuali tecniche di direzione del traffico che danneggino i clienti.

L’articolo 18 rinvia, per le controversie tra imprese, alle procedure della direttiva (UE) 2018/1972; per le controversie che coinvolgano consumatori o utenti finali, gli Stati membri devono garantire un ricorso extragiudiziale. L’articolo 19 demanda agli Stati membri la previsione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Riesame e durata del regime

L’articolo 21 impone alla Commissione due relazioni di riesame, da presentare entro il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2029, seguite se del caso da proposte legislative. Le relazioni devono valutare l’impatto delle reti di nuova generazione, la qualità del servizio, la concorrenza nei mercati all’ingrosso e al dettaglio, il ruolo degli MVNO, l’evoluzione del roaming M2M/IoT, l’efficacia delle politiche di utilizzo corretto, la sostenibilità dei modelli tariffari, i servizi a valore aggiunto, le emergenze e il roaming involontario.

Sul piano temporale, il regolamento entra in vigore il 1° luglio 2022, alcune disposizioni informative si applicano dal 1° giugno 2023 e la validità complessiva del testo termina il 30 giugno 2032. Il regolamento (UE) n. 531/2012 è abrogato e sostituito da questo nuovo quadro rifuso.

Disposizioni principali

Oggetto, finalità e ambito

L’articolo 1 stabilisce un approccio comune per evitare prezzi eccessivi in roaming nell’Unione per chiamate, SMS e dati, tutelando consumatori, concorrenza, trasparenza e accessibilità. Il regolamento disciplina anche l’accesso all’ingrosso alle reti mobili e la trasparenza tariffaria, incluse alcune ipotesi di roaming in paesi terzi e su reti non terrestri.

Definizioni

L’articolo 2 rinvia alle definizioni della direttiva (UE) 2018/1972 e introduce definizioni specifiche di fornitore di roaming, fornitore nazionale, rete d’origine, rete ospitante, roaming all’interno dell’Unione, cliente in roaming, servizi di roaming regolamentati, accesso all’ingrosso al roaming e prezzo al dettaglio nazionale.

Accesso all’ingrosso al roaming

L’articolo 3 impone agli operatori di reti mobili di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso all’ingrosso, salvo rifiuto per motivi oggettivi come fattibilità tecnica e integrità della rete. L’accesso comprende tutti gli elementi necessari, le tecnologie e le generazioni di rete disponibili; sono previsti offerta di riferimento, negoziazione in buona fede, termini per la conclusione degli accordi, regole per servizi supplementari, e condizioni per prevenire roaming permanente o utilizzo anomalo/abusivo, con eventuale interruzione solo previa autorizzazione dell’autorità nazionale di regolamentazione e possibile parere del BEREC.

Abolizione dei sovrapprezzi al dettaglio e qualità del servizio

L’articolo 4 vieta, in linea generale, sovrapprezzi aggiuntivi rispetto ai prezzi nazionali per chiamate, SMS e dati in roaming regolamentati. I fornitori non possono offrire condizioni meno favorevoli di quelle nazionali, in particolare sulla qualità del servizio, se la rete ospitante offre la stessa generazione/tecnologia; il BEREC deve aggiornare gli orientamenti retail sulla qualità del servizio entro il 1° gennaio 2023.

Politica di utilizzo corretto

L’articolo 5 consente ai fornitori di roaming di applicare politiche di utilizzo corretto per prevenire uso abusivo o anomalo dei servizi di roaming al prezzo nazionale, preservando però l’uso coerente con il piano tariffario del cliente. Le eccedenze rispetto ai limiti di tale politica ricadono nel regime di cui all’articolo 8.

Meccanismo di sostenibilità

L’articolo 6 consente, in circostanze specifiche ed eccezionali, di chiedere l’autorizzazione ad applicare un sovrapprezzo quando la fornitura di roaming regolamentato a prezzi nazionali comprometta la sostenibilità del modello tariffario nazionale. La domanda va presentata all’autorità nazionale di regolamentazione con le informazioni richieste; l’autorità decide in linea di principio entro un mese, con possibile termine ulteriore di due mesi se la domanda è infondata o incompleta.

Attuazione di utilizzo corretto e sostenibilità

L’articolo 7 attribuisce alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione su regole dettagliate per l’utilizzo corretto, la metodologia di valutazione della sostenibilità e il contenuto della domanda. Il BEREC deve aggiornare gli orientamenti pertinenti entro il 1° gennaio 2023; il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 continua ad applicarsi fino al nuovo atto di esecuzione.

Sovrapprezzi eccezionali al dettaglio e opzioni tariffarie

L’articolo 8 disciplina i limiti dei sovrapprezzi applicabili oltre la politica di utilizzo corretto: per chiamate, SMS e dati non possono superare le tariffe massime all’ingrosso; per le chiamate ricevute non possono superare la tariffa unica massima di terminazione UE. Sono previsti regole di tariffazione al secondo, per KB e per MMS, nonché la possibilità per il cliente di scegliere volontariamente tariffe diverse, con diritto di tornare al regime standard, in linea generale, entro un giorno lavorativo e senza costi.

Tariffe massime all’ingrosso

Gli articoli 9, 10 e 11 fissano i limiti massimi medi all’ingrosso: chiamate a 0,022 EUR/min fino al 31 dicembre 2024 e a 0,019 EUR/min dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2032; SMS a 0,004 EUR/SMS fino al 31 dicembre 2024 e 0,003 EUR/SMS dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2032; dati a 2,00 EUR/GB, poi in discesa fino a 1,00 EUR/GB dal 1° gennaio 2027 al 30 giugno 2032. I calcoli devono essere mediati su base annuale e secondo i criteri indicati dagli articoli.

Comunicazioni di emergenza

L’articolo 12 stabilisce che l’operatore della rete ospitante non può applicare costi per comunicazioni di emergenza né per la trasmissione delle informazioni sulla localizzazione del chiamante.

Trasparenza per chiamate, SMS, servizi a valore aggiunto e roaming involontario

L’articolo 13 impone messaggi automatici gratuiti all’ingresso in uno Stato membro visitato, con indicazione delle tariffe, della politica di utilizzo corretto, di eventuali sovrapprezzi e del rischio di costi elevati per servizi a valore aggiunto; il cliente può rinunciare a tali messaggi e riattivarli gratuitamente. Sono previsti anche avvisi per roaming involontario nelle regioni frontaliere e per la connessione a reti non terrestri.

Trasparenza e meccanismi di salvaguardia per i dati

L’articolo 14 impone informazioni preventive e automatiche sui costi dei dati in roaming, l’avviso al primo uso nello Stato membro visitato, notifiche al raggiungimento dei limiti di utilizzo corretto o della soglia di sostenibilità, e un meccanismo di controllo della spesa con limite standard di 50 EUR mensili IVA esclusa salvo opzione diversa del cliente. Le regole non si applicano, per taluni obblighi informativi e di notifica, alle apparecchiature macchina-a-macchina; restano inoltre misure contro roaming involontario e connessioni a reti non terrestri.

Informazioni sui servizi di emergenza

L’articolo 15 impone ai fornitori di informare i clienti sulle modalità di accesso ai servizi di emergenza nello Stato membro visitato, compreso il numero 112 e i mezzi alternativi tecnicamente fattibili per utenti con disabilità. Se esistono applicazioni mobili di allarme pubblico e sono segnalate nella banca dati, il messaggio deve indicarne la disponibilità e fornire il link di download.

Banche dati BEREC

L’articolo 16 obbliga il BEREC, entro il 31 dicembre 2022, a istituire e mantenere due banche dati uniche dell’Unione: una sulle serie numeriche dei servizi a valore aggiunto e una sui mezzi di accesso ai servizi di emergenza obbligatori e tecnicamente fattibili. Le autorità nazionali devono fornire e aggiornare tempestivamente le informazioni necessarie.

Vigilanza, applicazione e informazioni

L’articolo 17 attribuisce alle autorità nazionali di regolamentazione e, se del caso, alle altre autorità competenti, compiti di monitoraggio, pubblicazione di informazioni aggiornate, raccolta di dati su prezzi, roaming involontario, regioni ultraperiferiche e tecniche di direzione del traffico. Tali autorità possono richiedere informazioni alle imprese, intervenire d’ufficio e imporre l’immediata cessazione delle violazioni.

Risoluzione delle controversie e sanzioni

L’articolo 18 rinvia alle procedure di risoluzione delle controversie della direttiva (UE) 2018/1972 per i contenziosi tra imprese e prevede rimedi extragiudiziali per le controversie con consumatori o utenti finali. L’articolo 19 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Riesame periodico

L’articolo 21 prevede due relazioni della Commissione, da presentare entro il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2029, con eventuale proposta legislativa. Le relazioni devono valutare, tra l’altro, mercato, qualità del servizio, concorrenza, M2M/IoT, sostenibilità dei modelli tariffari, utilizzo delle politiche di utilizzo corretto, servizi a valore aggiunto, emergenze e roaming involontario; il BEREC deve raccogliere e trasmettere annualmente dati alla Commissione.

Entrata in vigore, applicazione e scadenza

L’articolo 24 dispone l’entrata in vigore il 1° luglio 2022, con applicazione dal 1° giugno 2023 per alcuni obblighi informativi relativi alle serie numeriche dei servizi a valore aggiunto e ai mezzi alternativi di accesso ai servizi di emergenza. Il regolamento cessa di essere in vigore il 30 giugno 2032 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

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