Cassazione Penale, Sentenza n. 1278/2023 del 16/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno che aveva parzialmente confermato l'ordinanza del GIP (13/12/2021) applicativa della custodia cautelare in carcere per fatti di ricettazione e associazione a delinquere. Il ricorrente, con difesa dell'Avv. Luca Goffredo, deduceva: insufficiente gravità indiziaria e mancata autonoma valutazione del Tribunale; era solo un ex dipendente (rapporto cessato 30/06/2016) che non avrebbe beneficiato delle somme contestate; le intercettazioni sarebbero state lette parzialmente e in modo illogico e, in alcuni casi, non riferibili al CIAMPINI; violazione dell'art. 309 co. 9 c.p.p. per mancata rielaborazione degli elementi alla luce delle difese; assenza del pericolo di reiterazione (assenza di contatti e fatti dopo il 2016); confusione tra responsabilità proprie e altrui e violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare.
La decisione
Il difensore e il procuratore speciale hanno depositato memoria di rinuncia al ricorso, con dichiarazione di rinuncia anche a nome del ricorrente. In conseguenza della rinuncia il giudice penale ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (richiamando l'art. 616 c.p.p.). La richiesta del Procuratore Generale di dichiarare il ricorso inammissibile era stata depositata nelle conclusioni scritte.
Norme richiamate
art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 (conv. con L. n.176/2020)
Predisposizione della trattazione del ricorso con modalità semplificate/particolari previste dal decreto; indica la forma di svolgimento del procedimento (qui: trattazione ai sensi del comma citato).
art. 591 c.p.p.
Sanzione processuale che determina l'inammissibilità del ricorso in caso di rinuncia e comporta l'estinzione dell'impugnazione; qui è la norma che ha giustificato la declaratoria di inammissibilità per la rinuncia effettuata.
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna della parte privata al pagamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità o non luogo a procedere dell'impugnazione; la Corte ha applicato tale sanzione e fissato l'importo in Euro 1.000,00.
art. 606 c.p.p. comma 3
Richiamato nel ragionamento come norma che disciplina l'inammissibilità dell'impugnazione e la conseguente sanzione pecuniaria; usata per confronto nel quadro delle ipotesi di inammissibilità.
art. 309 comma 9 c.p.p.
Norma richiamata dalla difesa (non applicata per la rinuncia) che impone al giudice di motivare congruamente le esigenze cautelari; la difesa sosteneva che il Tribunale non avrebbe compiuto una autonoma rielaborazione degli elementi probatori alla luce delle difese, come previsto da tale disposizione.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione in cassazione determina l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591 c.p.p. e impedisce alla Corte di esaminare le questioni di merito; prima di rinunciare va valutato che le argomentazioni difensive perderanno la possibilità di essere vagliate in sede di legittimità.
- Anche in caso di rinuncia, la parte privata può essere condannata al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; tali conseguenze economiche devono essere valutate dalla difesa prima di rinunciare.
- Le doglianze relative a motivazione, gravità indiziaria, necessità cautelare, proporzionalità e confusione tra posizioni degli indagati devono essere tempestivamente e compiutamente illustrate nei gradi di merito (GIP/Tribunale del riesame); se si rinuncia all'impugnazione, tali censure non saranno più esaminate dalla Cassazione.
- La mera presenza nel fascicolo di intercettazioni o conversazioni non è automaticamente decisiva; il giudice di merito deve compiere valutazioni autonome e motivate circa l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione e la rilevanza degli elementi a carico del singolo imputato.
- Quando si contesta la convivenza di responsabilità tra più indagati, è importante che il giudice distingua chiaramente le condotte e gli elementi probatori riferibili a ciascuno: confondere posizioni altrui con quella del singolo può incidere sulla valutazione delle esigenze cautelari.
- Se si ritiene che il procedimento sia fondato su elementi datati (es. fatti antecedenti e assenza di contatti successivi), tali elementi devono essere documentati e posti in evidenza per contrastare la presunta attualità del pericolo di reiterazione.
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