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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30227/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per presunta violazione delle norme sulla notificazione e sui termini di deposito delle conclusioni nel rito cartolare: si lamenta che l'avviso di fissazione dell'udienza e le conclusioni del Procuratore generale non sarebbero state notificate al co-difensore Avv. Tommaso ANNUNZIATA; inoltre si eccepisce la tardiva notifica delle conclusioni all'Avv. Anna PACIULLO (notificate il 18/03/2022, tre giorni prima dell'udienza del 21/03/2022), con violazione dell'art. 23 (e richiamo a norme emergenziali) e richiesta di rinvio per mancato rispetto del termine previsto dalla normativa d'urgenza.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha accertato, tramite accesso agli atti, che l'avviso di fissazione dell'udienza era stato regolarmente notificato al co-difensore ANNUNZIATA il 23/02/2022 e che le conclusioni del Procuratore generale erano state notificate ad ANNUNZIATA il 18/03/2022; pertanto la contestazione sulla mancata notificazione è infondata. Quanto alla tardività delle conclusioni del Pubblico Ministero, la Corte ha ritenuto che il deposito fuori termine non determini di per sé nullità: è necessario che emerga un concreto pregiudizio per la difesa, che nel caso di specie non è stato indicato. La giurisprudenza citata consente al giudice di non tener conto di conclusioni depositate oltre i termini; nella fattispecie la Corte d'appello non ha fatto affidamento sulle conclusioni tardive. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Riferito alle regole di notificazione e comunicazione degli atti processuali; la Corte ha rilevato che la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza è avvenuta regolarmente, nullificando l'eccezione difensiva.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Collegato alle modalità di notificazione e trattazione degli atti; usato nel contesto dell'accertamento della regolarità delle comunicazioni ai difensori.

  • art. 23 d.l. 149/2020

    Richiamato dal ricorrente come norma emergenziale sui termini di trasmissione delle conclusioni; la Corte ha valutato la disciplina dei termini emergenziali ma ha ritenuto che l'eventuale tardività non determini automaticamente nullità senza concreto pregiudizio.

  • art. 23-bis del d.l. 28/10/2020 n. 137, convertito in legge 18/12/2020 n. 176

    art. 23-bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176

    Norma che disciplina i termini per il deposito delle conclusioni nel rito cartolare durante l'emergenza; la Corte ha ritenuto che il mancato rispetto del termine esonera il giudice dall'obbligo di prendere in esame le conclusioni tardive, equivalendo, di fatto, a conclusioni mancanti, salvo che non emerga un concreto pregiudizio per la difesa.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Richiamato per analogia giurisprudenziale: la tardività delle memorie in generale non comporta nullità, ma la possibilità per il giudice di non esaminarle.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • La semplice tardività del deposito delle conclusioni del Pubblico Ministero non determina automaticamente la nullità del procedimento: è necessario dimostrare un concreto pregiudizio per il diritto di difesa.
  • Se le notifiche (avviso di fissazione udienza, conclusioni) risultano regolarmente effettuate negli atti, le eccezioni difensive sulla mancata notificazione sono infondate; l'accesso agli atti consente di verificare la regolarità.
  • Nel rito cartolare, in assenza di istanza di trattazione orale, le conclusioni depositate oltre i termini possono essere considerate come non prodotte e il giudice è esonerato dall'obbligo di tenerne conto.
  • Le nullità processuali sono di carattere tassativo: per ottenere l'annullamento è necessario che la violazione sia prevista come causa di nullità o che sia dimostrabile un pregiudizio concreto e specifico per la difesa.
  • Quando si contesta la tempestività delle comunicazioni, il difensore deve specificare in che modo la tardività ha impedito di svolgere la difesa (es. necessità di approfondimenti per complessità delle imputazioni); altrimenti la doglianza è inefficace.

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