Cassazione Penale, Sentenza n. 30227/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per presunta violazione delle norme sulla notificazione e sui termini di deposito delle conclusioni nel rito cartolare: si lamenta che l'avviso di fissazione dell'udienza e le conclusioni del Procuratore generale non sarebbero state notificate al co-difensore Avv. Tommaso ANNUNZIATA; inoltre si eccepisce la tardiva notifica delle conclusioni all'Avv. Anna PACIULLO (notificate il 18/03/2022, tre giorni prima dell'udienza del 21/03/2022), con violazione dell'art. 23 (e richiamo a norme emergenziali) e richiesta di rinvio per mancato rispetto del termine previsto dalla normativa d'urgenza.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha accertato, tramite accesso agli atti, che l'avviso di fissazione dell'udienza era stato regolarmente notificato al co-difensore ANNUNZIATA il 23/02/2022 e che le conclusioni del Procuratore generale erano state notificate ad ANNUNZIATA il 18/03/2022; pertanto la contestazione sulla mancata notificazione è infondata. Quanto alla tardività delle conclusioni del Pubblico Ministero, la Corte ha ritenuto che il deposito fuori termine non determini di per sé nullità: è necessario che emerga un concreto pregiudizio per la difesa, che nel caso di specie non è stato indicato. La giurisprudenza citata consente al giudice di non tener conto di conclusioni depositate oltre i termini; nella fattispecie la Corte d'appello non ha fatto affidamento sulle conclusioni tardive. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen.
Riferito alle regole di notificazione e comunicazione degli atti processuali; la Corte ha rilevato che la notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza è avvenuta regolarmente, nullificando l'eccezione difensiva.
art. 179 cod. proc. pen.
Collegato alle modalità di notificazione e trattazione degli atti; usato nel contesto dell'accertamento della regolarità delle comunicazioni ai difensori.
art. 23 d.l. 149/2020
Richiamato dal ricorrente come norma emergenziale sui termini di trasmissione delle conclusioni; la Corte ha valutato la disciplina dei termini emergenziali ma ha ritenuto che l'eventuale tardività non determini automaticamente nullità senza concreto pregiudizio.
art. 23-bis del d.l. 28/10/2020 n. 137, convertito in legge 18/12/2020 n. 176
art. 23-bis, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 176
Norma che disciplina i termini per il deposito delle conclusioni nel rito cartolare durante l'emergenza; la Corte ha ritenuto che il mancato rispetto del termine esonera il giudice dall'obbligo di prendere in esame le conclusioni tardive, equivalendo, di fatto, a conclusioni mancanti, salvo che non emerga un concreto pregiudizio per la difesa.
art. 611 cod. proc. pen.
Richiamato per analogia giurisprudenziale: la tardività delle memorie in generale non comporta nullità, ma la possibilità per il giudice di non esaminarle.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- La semplice tardività del deposito delle conclusioni del Pubblico Ministero non determina automaticamente la nullità del procedimento: è necessario dimostrare un concreto pregiudizio per il diritto di difesa.
- Se le notifiche (avviso di fissazione udienza, conclusioni) risultano regolarmente effettuate negli atti, le eccezioni difensive sulla mancata notificazione sono infondate; l'accesso agli atti consente di verificare la regolarità.
- Nel rito cartolare, in assenza di istanza di trattazione orale, le conclusioni depositate oltre i termini possono essere considerate come non prodotte e il giudice è esonerato dall'obbligo di tenerne conto.
- Le nullità processuali sono di carattere tassativo: per ottenere l'annullamento è necessario che la violazione sia prevista come causa di nullità o che sia dimostrabile un pregiudizio concreto e specifico per la difesa.
- Quando si contesta la tempestività delle comunicazioni, il difensore deve specificare in che modo la tardività ha impedito di svolgere la difesa (es. necessità di approfondimenti per complessità delle imputazioni); altrimenti la doglianza è inefficace.
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