Cassazione Penale, Sentenza n. 22499/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione per vizio di motivazione: si censura la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., ritenute in gran parte di reato e de relato, senza adeguata verifica dei tre profili (credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca e riscontrabilità estrinseca). Si contestano inoltre discrepanze e contraddizioni tra le deposizioni dei collaboratori e dei testi oculari (altezza, riconoscimento per voce/volto), la presunta contaminazione o spiegazione alternativa delle tracce di DNA trovate sul passamontagna ricavato da una manica di maglione rosso e la mancata considerazione di un secondo passamontagna rinvenuto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto legittima e sufficientemente motivata la valutazione delle due corti di merito (doppia conforme), che hanno applicato i criteri della giurisprudenza di legittimità (in particolare la pronuncia "Aquilina") valutando unitariamente credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca e riscontri estrinseci. I giudici hanno ritenuto sussistenti riscontri individualizzanti a supporto delle dichiarazioni dei collaboratori (tra cui il DNA estratto dal passamontagna collegato al luogo e agli strumenti del delitto, la convergenza dei racconti e i riscontri incrociati), e hanno motivato in modo congruo le ragioni per cui le differenze nelle dichiarazioni non ne viziavano la attendibilità complessiva. Pertanto la condanna per omicidio aggravato confermata in appello è stata mantenuta.
Norme richiamate
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce i criteri di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (esame di credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca e riscontrabilità estrinseca); la Corte interpreta la norma come obbligo di valutazione unitaria e non frazionabile dei tre profili, con possibilità di riscontri di qualsiasi natura purché non circolari e individualizzanti.
Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, "Aquilina"
Principio guida richiamato: i tre requisiti per la valutazione delle chiamate in reità e la nozione che la valutazione sia complessiva e armonica; i riscontri esterni possono essere di qualsiasi natura e devono essere individualizzanti.
Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, "Marino"
Giurisprudenza richiamata a conferma dei criteri di valutazione delle dichiarazioni etero-accusatorie e della necessità di valutazione complessiva.
art. 416-bis, cod. pen. (richiamato come art. 7 d.l. n. 152 del 1991)
Norma relativa all'aggravante del delitto associativo (riferimento alla ricostruzione di circostanze aggravanti correlate all'appartenenza a consorterie mafiose); la Corte ha ritenuto assorbita una circostanza aggravante nell'altra e ha confermato la pena.
Massime di principio
- Quando le accuse poggiano in gran parte su collaboratori di giustizia, il giudice deve valutare unitariamente credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca e riscontrabilità estrinseca; non è obbligatoria una separazione rigida dei tre profili.
- I riscontri estrinseci possono essere di qualsiasi natura (anche indiziari o di natura tecnica, come il DNA) purché siano individualizzanti e non ricreino circolarità probatoria; la loro valutazione è rimessa al giudice del merito, purché motivata.
- La presenza di due sentenze conformi (doppia conforme) rafforza la tenuta del convincimento del giudice e consente di leggere congiuntamente le motivazioni di primo e secondo grado.
- Differenze e incoerenze tra dichiarazioni di diversi collaboratori non annullano automaticamente la loro credibilità: il giudice può ritenere attendibile il "nucleo comune" e valorizzare la convergenza materiale dei racconti, specie quando accompagnata da riscontri esterni.
- Prove tecniche come tracce di DNA su oggetti connessi al fatto hanno alto valore corroborante, ma la difesa può sollevare ipotesi alternative (contaminazione, frequentazioni comuni): tali contestazioni devono essere valutate dal giudice in concreto e motivate.
- Riconoscimenti visivi o per voce effettuati su soggetti travisati sono possibili ma vanno valutati con cautela; devono essere valutati nel contesto complessivo e alla luce di riscontri esterni.
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