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Sentenza

Sentenza del 26/09/2017 n. 5537 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Cartella - intimazione di pagamento - impugnazione - notifica

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’intimazione di pagamento contestando la pretesa tributaria e la debenza del tributo, assumendo di poter mettere in discussione anche la cartella quale atto presupposto. La questione riguarda i limiti dell’impugnazione dell’intimazione quando la cartella non sia stata notificata oppure, al contrario, sia stata regolarmente notificata e non tempestivamente contestata. È stata inoltre esaminata la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell’ente impositore, oltre al concessionario della riscossione.

La decisione

L’intimazione di pagamento può essere impugnata insieme alla cartella soltanto se quest’ultima non è stata notificata. Se la cartella è stata regolarmente notificata ed è divenuta definitiva, l’intimazione può essere contestata esclusivamente per vizi propri, senza rimettere in discussione nel merito l’esistenza o la debenza del tributo. Non sussiste litisconsorzio necessario tra ente titolare del credito e concessionario della riscossione: il concessionario può eventualmente chiamare in causa l’ente. La pretesa relativa alla cartella già definitiva non può quindi essere nuovamente esaminata nel merito.

Norme richiamate

  • Art. 19, comma 3, D. Lgs. n. 546/1992

    Gli atti autonomamente impugnabili ... possono essere impugnati solo per vizi propri.

    La norma è interpretata nel senso che, quando l’atto presupposto è stato validamente notificato ed è divenuto definitivo, l’atto successivo può essere contestato soltanto per vizi propri e non per questioni sostanziali relative al tributo.

  • Cassazione, Sezioni Unite, n. 16412/2007

    Conferma i principi sui rapporti tra atto successivo e atto presupposto non notificato o divenuto definitivo.

  • Cassazione n. 21315/2010

    Richiamata a sostegno della possibilità di contestare l’atto successivo insieme all’atto presupposto quando quest’ultimo non sia stato notificato.

  • Cassazione, ordinanza n. 19476/2010

    Richiamata in relazione all’assenza di litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario della riscossione.

Massime di principio

  • Se una cartella di pagamento non è mai stata notificata, l’intimazione successiva può consentire al contribuente di contestare anche la cartella e il merito della pretesa tributaria.
  • Se la cartella è stata validamente notificata e non è stata impugnata nei termini, diventa definitiva: una successiva intimazione non riapre i termini per contestare il tributo.
  • Dopo la definitività della cartella, l’impugnazione dell’intimazione deve concentrarsi esclusivamente su vizi propri dell’intimazione, come difetti di motivazione, notificazione, calcolo o altri errori formali.
  • Il contribuente può agire contro il concessionario destinatario dell’impugnazione senza che sia sempre necessaria l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’ente impositore.
  • È fondamentale verificare la prova della notifica della cartella e rispettare i termini di impugnazione, perché la mancata contestazione tempestiva può precludere le successive contestazioni di merito.

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