Sentenza n. 626/2026 - Catania, Sezione 3
per l'annullamento - del decreto nr. -OMISSIS-del Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, nella parte in cui ha ritenuto le patologie sofferte dal Gen. B. (aus) -OMISSIS- come non dipendenti da causa di servizio e nella parte in cui ha negato al ricorrente il beneficio dell'equo indennizzo per mancanza dei presupposti di legge; - di tutti gli atti presupposti, preordinati e comunque connessi ivi espressamente compresi i pareri resi dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio coi quali si è ritenuto che le predette infermità non possano riconoscersi dipendenti da fatti di servizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto del Ministero della Difesa di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell’equo indennizzo, adottato in conformità ai pareri negativi del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (eredi del militare)
Prevale il privato
La controversia
Gli eredi hanno impugnato il diniego relativo a due patologie sofferte dal de cuius, deducendo che il Comitato di Verifica non aveva adeguatamente considerato le molteplici attività svolte dal militare in diversi teatri operativi esteri, caratterizzati da un rischio di contaminazione da uranio impoverito e/o nanoparticelle di metalli pesanti. A sostegno della domanda sono stati richiamati anche gli esiti autoptici, dai quali sarebbe emerso un accumulo di metalli pesanti nell’organismo. I pareri del Comitato avevano escluso il nesso causale o concausale con il servizio, richiamando l’assenza di fattori specifici di servizio, la compatibilità epidemiologica delle patologie con l’età del soggetto e fattori di rischio generali, senza individuare una specifica eziopatogenesi extra-lavorativa. Il MEF-Comitato di Verifica ha inoltre eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo di dover essere estromesso dal giudizio.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del MEF-Comitato di Verifica, ritenendo che i pareri del Comitato abbiano portata sostanzialmente provvedimentale e siano impugnabili insieme all’atto conclusivo. Il decreto ministeriale e il parere vincolante costituiscono un atto complesso, espressione di una potestà decisionale congiuntamente riferibile all’Amministrazione attiva e al Comitato. Nel merito, il Collegio ha applicato i principi delle sentenze gemelle dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 12, 13, 14 e 15 del 2025: quando un militare abbia contratto una patologia tumorale dopo essere stato esposto, in ragione del servizio all’estero o presso poligoni militari, a uranio impoverito o nanoparticelle di metalli pesanti, non è necessario che il richiedente dimostri in positivo il nesso eziologico, poiché opera una presunzione relativa di dipendenza dal servizio. Una volta provata l’esposizione al rischio professionale, spetta all’Amministrazione dimostrare una specifica genesi extra-lavorativa della patologia. Nel caso concreto, i rapporti informativi dimostravano il servizio prestato dal militare in diversi teatri operativi e la riconducibilità delle attività al rischio professionale considerato. L’Amministrazione non aveva fornito, né nel procedimento né in giudizio, la prova di un’eziopatogenesi alternativa; i pareri del Comitato si erano limitati a negare genericamente il nesso, richiamando fattori epidemiologici e di rischio generali. Il ricorso è stato quindi accolto, con annullamento degli atti impugnati e condanna solidale delle Amministrazioni, in parti uguali, al pagamento di € 2.500,00 oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461
Disciplina il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo.
art. 11 d.P.R. 461/2001
riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione
È richiamato quale base dell’orientamento secondo cui il richiedente dovrebbe dimostrare in positivo il nesso causale; tale impostazione è però superata, per le patologie tumorali riconducibili ai rischi indicati, dalla presunzione relativa applicata dall’Adunanza Plenaria.
art. 603 codice dell’ordinamento militare
per indennizzi al personale italiano esposto a particolari fattori di rischio
È interpretato, alla luce delle sentenze dell’Adunanza Plenaria del 2025, nel senso che per le patologie tumorali contratte da militari esposti a uranio impoverito o nanoparticelle di metalli pesanti opera una presunzione relativa del nesso causale con il servizio, superabile mediante la prova amministrativa di una specifica genesi extra-lavorativa.
art. 2087 c.c.
tutelare l’integrità fisica del lavoratore secondo «l’esperienza e la tecnica»
È richiamato dall’Adunanza Plenaria quale fondamento dell’obbligo datoriale di tutela dell’integrità fisica e della necessità di evitare che il rischio della causa ignota delle patologie gravi interamente sul militare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione della sentenza.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in capo a militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti in occasione del servizio prestato all’estero o presso poligoni di tiro sul territorio nazionale, non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico: la legge considera il rapporto di causalità insito nel tipico rischio professionale, sicché grava sull’Amministrazione l’onere di provare una specifica genesi extra-lavorativa della patologia.
- La presunzione di dipendenza dal servizio opera dopo che sia stata provata l’esposizione del militare al rischio professionale normativamente rilevante; una volta fornita tale prova, non è sufficiente per superarla il mero richiamo a fattori epidemiologici generali, alla compatibilità della patologia con l’età o all’assenza di una dimostrazione positiva del nesso causale.
- Il parere obbligatorio e vincolante del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, quando concorre alla formazione del diniego ministeriale, ha portata sostanzialmente provvedimentale ed è impugnabile insieme all’atto conclusivo del procedimento.
- Il decreto ministeriale adottato in conformità al parere vincolante del Comitato di Verifica costituisce un atto complesso, riconducibile congiuntamente all’Amministrazione attiva e all’organo tecnico, sicché quest’ultimo è legittimamente evocato in giudizio.
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