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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02717/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa per il recupero di Invim straordinaria, iscritta a ruolo sulla base di un precedente avviso di liquidazione. La contribuente aveva impugnato l’avviso di liquidazione con ricorso depositato ma non notificato all’Amministrazione finanziaria; quel ricorso era stato poi dichiarato inammissibile per mancata dimostrazione dell’instaurazione del contraddittorio. Successivamente era stata notificata la cartella. I giudici di merito hanno annullato la cartella ritenendo che, mancando la notifica del ricorso all’Ufficio, non si fosse instaurato alcun contraddittorio e non vi fosse pendenza del giudizio; da ciò avevano fatto derivare l’applicazione dei termini di decadenza per la riscossione e, comunque, di un termine prescrizionale collegato alla definitività dell’atto impositivo. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione degli artt. 2909, 2945, 2946 e 2967 c.c. e dell’art. 17 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la sentenza aveva erroneamente escluso la pendenza del giudizio e valorizzato in modo improprio la mancata notifica del ricorso, mentre secondo la giurisprudenza il processo promosso contro l’avviso di liquidazione resta pendente sino al passaggio in giudicato della pronuncia di inammissibilità, anche se il ricorso è viziato o inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto il motivo non autosufficiente, perché la sentenza che si assumeva costituire giudicato esterno non era stata trascritta nel ricorso e non erano state indicate in modo specifico la sede e il momento della sua produzione. Inoltre, il ricorso non conteneva una specifica allegazione idonea a sostenere l’asserita actio iudicati e non chiariva i profili soggettivi del giudicato con riferimento all’Ufficio destinatario dell’atto impositivo. La Corte ha quindi condannato l’Agenzia al pagamento delle spese di legittimità e ha escluso l’ulteriore contributo unificato per la natura pubblica dell’ente ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il motivo è stato formalmente proposto per violazione di legge, ma non ha superato il vaglio di ammissibilità per difetto di autosufficienza.

  • art. 366 c.p.c.

    In tema di giudicato esterno, il ricorso per cassazione deve trascrivere la sentenza invocata e indicarne la produzione processuale; la mancata osservanza rende il motivo inammissibile.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all’efficacia del giudicato sostanziale.

  • art. 2945 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’effetto interruttivo/sospensivo connesso al processo e alla prescrizione.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al termine ordinario di prescrizione decennale.

  • art. 2967 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non specificamente sviluppato secondo la Corte.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 17

    Richiamato in relazione ai termini di decadenza per la riscossione delle somme iscritte a ruolo.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte esclude l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato per l’amministrazione dello Stato ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la deduzione di un giudicato esterno impone al ricorrente un onere di specifica allegazione e autosufficienza: la sentenza invocata deve essere trascritta o riprodotta nei passaggi essenziali e deve essere indicata la sede processuale della sua produzione.
  • La mera affermazione dell’esistenza di un giudicato o di una decisione d’inammissibilità non è sufficiente se il ricorso non consente alla Corte di verificare direttamente il contenuto del provvedimento e la sua rilevanza sul rapporto controverso.
  • Quando si invoca l’efficacia di una pronuncia su un atto impositivo o su un giudizio tributario, occorre precisare con chiarezza i profili soggettivi del giudicato e il collegamento con l’Ufficio destinatario dell’atto, altrimenti il motivo difetta di specificità.
  • In presenza di un ricorso per cassazione privo degli elementi necessari a verificare il presupposto decisivo della censura, il motivo è inammissibile senza che la Corte debba esaminare il merito della questione sulla pendenza del giudizio o sulla prescrizione della pretesa fiscale.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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