Cassazione Penale, Ordinanza n. 01402/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autorità procedente)
La controversia
La Corte di cassazione è stata investita del ricorso proposto avverso il decreto della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato l'applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di un anno e sei mesi, con ulteriori prescrizioni a tutela delle persone offese, già disposta dal Tribunale di Firenze, Ufficio Misure di Prevenzione. Il ricorrente deduceva la manifesta illogicità della motivazione sia quanto alla ritenuta sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura sia quanto alla sua durata, chiedendo in sostanza una rivalutazione degli elementi di fatto e di merito già esaminati dai giudici di prevenzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze formulate attaccavano esclusivamente la coerenza e la logicità della motivazione del provvedimento impugnato e miravano a ottenere una diversa valutazione degli elementi già apprezzati dal giudice di merito. Ha quindi affermato che, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 159/2011, il ricorso per cassazione contro i provvedimenti applicativi di misure di prevenzione è ammesso soltanto per violazione di legge. Conseguentemente, il ricorso, fondato su censure non consentite, è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. 159/2011
Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge; non è consentito censurare in cassazione la sola illogicità o manifesta contraddittorietà della motivazione.
Massime di principio
- Avverso i provvedimenti applicativi di misure di prevenzione il sindacato di legittimità è limitato alle sole violazioni di legge, restando precluse le doglianze che investono la mera logicità o coerenza della motivazione.
- Le censure che sollecitano una diversa lettura degli elementi di fatto già valutati dal giudice di merito non sono deducibili in cassazione quando il ricorso è ammissibile soltanto per violazione di legge.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi idonei a escludere la colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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