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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04373/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. La condanna di merito già confermata in appello è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal GIP del Tribunale. Il ricorso deduceva, in sintesi, violazione di legge e vizio di motivazione sia quanto alla ritenuta responsabilità, sia con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione ha però rilevato che i motivi erano privi di specificità: non venivano indicati gli elementi concreti posti a base delle censure e le doglianze miravano sostanzialmente a sollecitare un nuovo giudizio di merito sulle valutazioni già compiute dai giudici di primo e secondo grado, a fronte di una motivazione ritenuta ampia e logicamente corretta.

Norme richiamate

  • art. 4 L. n. 110 del 1975

    Indicato come norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello; dal testo non emerge ulteriore contenuto applicativo specifico.

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato dal ricorrente come possibile causa di non punibilità; il ricorso sul punto è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, senza esame nel merito.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, con indicazione degli elementi posti a base delle censure; la loro mancanza determina inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se sussistono profili di colpa, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per fondare la valutazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e la conseguente condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici: non basta prospettare in astratto violazioni di legge o vizi motivazionali, ma occorre indicare con precisione i punti della decisione censurati e gli elementi a sostegno della critica.
  • È inammissibile il ricorso che si limiti a sollecitare una rivalutazione del merito, contrapponendo in fatto una diversa lettura delle prove e delle risultanze già esaminate dai giudici di merito.
  • Quando la sentenza impugnata è sorretta da motivazione ampia e logicamente coerente, la censura che non confronti in modo puntuale tale apparato argomentativo non supera il vaglio di ammissibilità.
  • La deduzione dell'assenza dei presupposti per la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. deve essere sorretta da argomentazioni specifiche e riferite alla concreta motivazione della sentenza; in difetto, la doglianza è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e può comportare anche il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende quando emergano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniUso di atto falsoCause di non punibilità
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblicaParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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