Cassazione Penale, Sentenza n. 8388/2023 del 24/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 25/02/2021 chiedendo il riconoscimento dell'effetto estensivo dell'impugnazione ai sensi dell'art. 587 c.p.p., perché, pur non avendo egli proposto appello, era stato citato nel giudizio di rinvio e avrebbe dovuto beneficiare dell'assoluzione dei coimputati (Munoz Castro Maria Eugenia e Ospina Munoz Hecto Genaro) che avevano proposto ricorso per cassazione. Navarro sostiene che la corte territoriale non ha applicato le indicazioni della sentenza rescindente, in particolare riguardo al reato di associazione (capo 7), e che pertanto l'assoluzione dei coimputati avrebbe dovuto estendersi alla sua posizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la corte territoriale avesse adempiuto al dovere di valutare l'eventuale estensione: ha motivato in modo esaustivo e privo di vizi logici che i motivi di impugnazione dei coimputati erano di natura personale (riguardavano la partecipazione dei singoli sulla base delle conversazioni intercettate) e non mettevano in discussione l'esistenza dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La Corte ha sottolineato che Navarro era stato identificato e che le intercettazioni dimostravano il suo coinvolgimento in un'organizzazione dedita all'importazione e vendita programmata di ingenti quantitativi di droga. Perciò non sussisteva l'estensione dell'effetto favorevole. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 587 cod. proc. pen.
La norma disciplina l'effetto estensivo dell'impugnazione degli imputati: la Corte ha richiamato il principio secondo cui il coimputato non appellante, se citato e comparso nel giudizio di rinvio, può ottenere tutela in Cassazione se il giudice di appello ha omesso di pronunciarsi sull'estensione. Tuttavia la Corte ha rilevato che qui la corte d'appello si è espressa e ha valutato che i motivi erano personali, escludendo l'estensione.
artt. 73, 74, 80 d.p.r. 309/90
Norme del testo unico sugli stupefacenti relative a importazione, disciplina delle sanzioni e circostanze aggravanti. Nel caso, tali articoli formavano il quadro dei reati contestati (associazione e importazione di stupefacenti): la Corte ha ritenuto che dagli elementi probatori (in particolare conversazioni intercettate) emergesse la continuità e l'organizzazione del traffico e la partecipazione specifica del Navarro.
Massime di principio
- Il coimputato non appellante citato nel giudizio di rinvio ha legittimazione a far valere in Cassazione l'omissione del giudice di appello circa l'estensione degli effetti dell'impugnazione, ma solo se effettivamente il giudice non si è pronunciato; se la corte territoriale ha invece valutato e motivato sull'extensio, la Cassazione valuta la correttezza logico-giuridica di tale valutazione.
- Per ottenere l'estensione è necessario dimostrare che i motivi dell'appellante non siano personali ma incidano sulla posizione di tutti gli imputati (es. mettano in dubbio l'esistenza dell'associazione o la prova comune), mentre censure riguardanti la partecipazione individuale o l'attribuzione di specifiche intercettazioni restano personali e non giustificano l'estensione.
- La presenza di elementi probatori specifici che collegano un imputato all'organizzazione (es. conversazioni intercettate in cui si discute di forniture e programmazione delle attività delittuose) può legittimamente giustificare il rifiuto di estendere un'assoluzione risultante dagli appelli di altri coimputati.
- In sede di impugnazione, è utile chiedere espressamente al giudice di appello un pronunciamento sull'estensione ex art. 587 c.p.p.; l'assenza di tale richiesta o la mancata comparizione non precludono automaticamente la tutela, ma indeboliscono la posizione del non appellante.
- La proposta di ricorso per Cassazione manifestamente infondata può comportare l'inammissibilità e l'imposizione di spese e sanzioni pecuniarie; valutare attentamente la fondatezza giuridica e la rilevanza della questione prima di proporre ricorso.
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