Sentenza del 27/03/2017 n. 3471 - Comm. Trib. Prov. Catania
Agevolazioni fiscali acquisto prima casa -decadenza - cause di forza maggiore impeditive
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa decisione ha escluso la decadenza dalle agevolazioni fiscali, ritenendo che la separazione e la cessione dell’immobile omologata giudizialmente costituissero una causa di forza maggiore idonea a impedire il riacquisto entro un anno. Pertanto, il contribuente ha conservato il beneficio nonostante la vendita infraquinquennale e il mancato riacquisto. L’orientamento è indicato come conforme a Cass. 1616/81 e difforme da Cass. 2263/2014.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva rivenduto l’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa entro cinque anni dall’acquisto, senza riacquistare un altro immobile entro un anno dalla vendita. In via ordinaria, tale comportamento determina la decadenza dal beneficio. Tuttavia, la cessione era stata determinata da una causa di forza maggiore, costituita dalla separazione personale e dalla conseguente vendita dell’immobile al coniuge separato, vendita omologata dal Tribunale nell’ambito degli accordi di separazione.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa, parte prima, art. 1, nota II-bis
La norma disciplina le agevolazioni per l’acquisto della prima casa e prevede, tra l’altro, la decadenza quando l’immobile viene alienato prima del decorso di cinque anni dall’acquisto senza riacquisto, entro un anno dall’alienazione, di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale. La decisione interpreta la disciplina nel senso che una causa di forza maggiore, non imputabile al contribuente e concretamente impeditiva del riacquisto, può escludere la decadenza.
Massime di principio
- La vendita dell’immobile acquistato con i benefici prima casa entro cinque anni comporta normalmente la decadenza, salvo il riacquisto di un altro immobile entro un anno dalla cessione.
- La decadenza può essere esclusa quando il mancato rispetto dell’obbligo di riacquisto dipende da una causa di forza maggiore, cioè da un evento imprevedibile o comunque non imputabile al contribuente, concretamente impeditivo dell’adempimento.
- La separazione personale, soprattutto quando la cessione dell’immobile al coniuge è prevista o omologata dal Tribunale negli accordi di separazione, può integrare una causa di forza maggiore secondo l’orientamento accolto.
- La forza maggiore deve essere valutata caso per caso: non è sufficiente allegare una semplice difficoltà economica o una scelta personale, ma occorre dimostrare il nesso concreto tra l’evento e l’impossibilità di riacquistare l’immobile nei termini.
- Poiché esistono orientamenti giurisprudenziali non uniformi, è opportuno documentare l’evento impeditivo, gli accordi di separazione, il provvedimento giudiziale e ogni circostanza che dimostri l’impossibilità oggettiva di rispettare il termine annuale.
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