Cassazione Penale, Sentenza n. 46713/2023 del 21/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di Appello di Napoli (12/10/2021) che aveva confermato la condanna del Tribunale di Benevento (16/01/2014) a 10 mesi di reclusione e 400 euro di multa per reati continuati (detenzione illegale di munizionamento da guerra e ricettazione). I motivi principali: (1) violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p. per mancata comunicazione della fissazione dell'udienza del 12/10/2021, con conseguente impossibilità del difensore di produrre le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 d.l. 149/2020 e dedotta nullità della sentenza; (2) violazione degli artt. 131-bis e 648 c.p. e dell'art. 10 legge 497/1974 in relazione all'art. 5 legge 895/1967 e carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per tenuità del fatto. In subordine il ricorrente chiedeva dichiararsi l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato l'impossibilità di consultare il verbale dell'udienza del 19/01/2021 (non rinvenuto presso la Cancelleria), pertanto non è provata la ricezione da parte del difensore della comunicazione della fissazione dell'udienza del 12/10/2021. Ha però censurato il secondo motivo come generico e non idoneo a consentire il sindacato di legittimità. Accertata la prescrizione dei reati (tenendo conto della data di commissione 17/03/2012 e della sospensione dei termini per adesione del difensore all'astensione pari a 118 giorni), la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
Norme richiamate
artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
Riferite alla comunicazione della fissazione dell'udienza e ai termini per la notificazione: la Cassazione osserva che non risulta prova in atti della ricezione dell'avviso relativo all'udienza del 12/10/2021, rendendo necessaria la verifica del verbale non reperito
art. 23 d.l. 149/2020
Riferito alla possibilità di presentare conclusioni scritte in luogo delle dichiarazioni orali nell'udienza: il difensore ha lamentato di essere stato impedito a farlo per mancata comunicazione della fissazione
art. 131-bis cod. pen.
Invocato dal ricorrente come base per la causa di non punibilità per tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto la deduzione generica e priva degli elementi specifici necessari per il sindacato di legittimità
art. 648 cod. pen.
Norma sostanziale relativa al reato di ricettazione; presente nel capo di imputazione confermato in appello e oggetto dei motivi di merito poi ritenuti prescritti
art. 10 legge 497/1974
Norma collegata alla detenzione illegale di munizionamento da guerra (richiamata in relazione all'art. 5 legge 895/1967); la condanna originaria riguardava anche questo titolo di reato, poi estinto per prescrizione
art. 5 legge 895/1967
Richiamata in relazione alla normativa sulle armi/munizioni; la Corte ha considerato i termini di prescrizione relativi ai capi di imputazione che richiamano tale norma
Ordinanza/Cassazione, Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021 (Cipolletta)
Giurisprudenza richiamata per affermare che il motivo di ricorso deve indicare chiaramente e precisamente gli elementi fondanti della censura per consentire il controllo di legittimità; motivo generico è inammissibile
Massime di principio
- La mancata prova documentale della comunicazione della fissazione di udienza non determina automaticamente la nullità della sentenza: il ricorrente deve prospettare e documentare l'effettivo pregiudizio o la mancanza di notifica, e il giudice di merito e di legittimità verificano gli atti (verbali, ricevute Pec, decreti di citazione).
- Le censure sulla motivazione devono essere formulate in modo chiaro e specifico: deduzioni generiche di 'carenza di motivazione' non sono idonee a superare il filtro di ammissibilità in Cassazione.
- La prescrizione può essere valutata d'ufficio dalla Corte di Cassazione e, se accertata, determina l'annullamento senza rinvio della sentenza con la dichiarazione di estinzione del reato.
- Nel calcolo della prescrizione vanno considerati i periodi di sospensione (es. adesione del difensore ad astensioni collettive) e ogni evento processuale che incide sui termini: le parti devono raccogliere e conservare documentazione comprovante tali eventi (verbali, comunicazioni PEC, decreti).
- Per difendersi efficacemente in fase di impugnazione è importante depositare memorie e conclusioni precise e far valere tempestivamente, con prove documentali, eventuali nullità o vizi di notificazione; la semplice affermazione verbale o generica può risultare inefficace in Cassazione.
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