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Ordinanza

Ordinanza n. 97/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 105/2024 emesso dal Tribunale di Verona nei confronti della Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza in data 15 gennaio 2024, non opposto e dichiarato esecutivo in data 15 aprile 2024.

Giustizia amministrativa202401603

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza di ottemperanza e del decreto ingiuntivo, nonché atti di pagamento parziale fondati su una rideterminazione amministrativa del credito

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore privato)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente aveva ottenuto la sentenza del TAR Veneto n. 310/2025, che aveva ordinato all’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza di dare integrale esecuzione al decreto ingiuntivo n. 105/2024 del Tribunale di Verona, non opposto e dichiarato esecutivo, comprensivo della sorte capitale, degli interessi di mora fino all’effettivo soddisfo, delle spese legali e delle spese di registrazione. Persistendo l’inadempimento, il Commissario ad acta nominato nella precedente sentenza ha avviato l’attività esecutiva e ha rilevato che l’Azienda aveva disposto soltanto il pagamento di somme relative agli interessi e alle spese, senza corrispondere né l’intera sorte capitale accertata nel decreto ingiuntivo né l’importo capitale residuo unilateralmente indicato dall’Amministrazione. Il Commissario ha quindi chiesto chiarimenti al TAR circa la necessità del pagamento integrale della sorte capitale e circa l’irrilevanza, in sede di ottemperanza, di fatti estintivi anteriori alla formazione del titolo, chiedendo altresì una proroga del termine per completare l’esecuzione. La società ricorrente ha contestato l’ammissibilità dell’istanza per mancata notificazione, chiedendo inoltre l’esecuzione integrale, la sostituzione del Commissario e il diniego della proroga.

La decisione

Il TAR ha qualificato l’istanza del Commissario ad acta come richiesta rientrante nei poteri ausiliari e collaborativi funzionali all’esatta e tempestiva esecuzione del giudicato, non diretta a risolvere un contrasto interpretativo tra le parti né a introdurre questioni nuove. Pertanto, l’istanza non è stata qualificata come ricorso ex art. 112, comma 5, c.p.a. e non era soggetta a notificazione alle parti. L’atto depositato dalla società come “incidente di esecuzione” è stato riqualificato come memoria contenente osservazioni sull’operato del Commissario. Il Collegio ha ribadito che la precedente sentenza aveva già determinato in modo puntuale e definitivo l’ammontare del credito e aveva escluso la rilevanza, in sede di ottemperanza, di fatti estintivi anteriori alla formazione del titolo. Ne consegue che l’esecuzione deve riguardare integralmente la sorte capitale accertata nel decreto ingiuntivo, oltre agli interessi di mora sino all’effettivo soddisfo, alle spese legali e alle spese di registrazione, senza possibilità per l’Amministrazione di rideterminare unilateralmente il credito. Le domande ulteriori della ricorrente sono state ritenute assorbite. Il TAR ha negato la proroga e ha ordinato al Commissario ad acta di dare integrale esecuzione alla sentenza entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, ritenendo non necessaria, allo stato, la sua sostituzione.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 5, c.p.a.

    La richiesta del Commissario ad acta non costituisce ricorso per chiarimenti sul giudicato ai sensi della disposizione, quando si limita a rappresentare lo stato dell’esecuzione e a prospettare le modalità operative conformi al titolo; in tal caso non è soggetta a notificazione alle parti.

Massime di principio

  • Il Commissario ad acta dispone di poteri ausiliari e collaborativi che gli consentono di rappresentare al giudice dell’ottemperanza lo stato dell’esecuzione e di segnalare gli atti amministrativi non conformi al giudicato, senza che tale interlocuzione integri necessariamente un ricorso interpretativo soggetto a notificazione.
  • Quando il giudicato ha già determinato in modo puntuale l’ammontare del credito, l’amministrazione non può, in sede di ottemperanza, rideterminarlo unilateralmente mediante il richiamo a fatti estintivi anteriori alla formazione del titolo esecutivo.
  • L’esecuzione di un titolo giudiziale che accerta un credito deve comprendere integralmente la sorte capitale indicata nel titolo, oltre agli accessori espressamente riconosciuti, quali interessi maturati fino all’effettivo pagamento, spese legali e spese di registrazione.
  • Le richieste e le osservazioni delle parti relative all’attività del Commissario ad acta non richiedono una pronuncia autonoma quando risultano assorbite dall’ordine giudiziale di integrale esecuzione del giudicato.
  • La proroga del termine assegnato per l’esecuzione non può essere concessa in assenza dei relativi presupposti; il giudice può fissare un termine finale perentorio o comunque conclusivo entro il quale il Commissario deve completare l’attività sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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