Sentenza n. 4195/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento: - del provvedimento prot. n. 32391 del 26 maggio 2025, con il quale il Comune di Sorrento ha respinto l'istanza di p.d.c. convenzionato, ex art. 28 bis del D.P.R. n. 380/2001, depositata dalle ricorrenti in data 30 giugno 2023; - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 29922 del 14 maggio 2025, recante la comunicazione dei motivi ostativi; - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di permesso di costruire convenzionato per un intervento di rigenerazione urbana, preceduto da comunicazione dei motivi ostativi
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietarie proponenti)
Prevale il privato
La controversia
Le società ricorrenti avevano presentato una nuova istanza di permesso di costruire convenzionato, ai sensi dell'art. 4 della L.R.C. n. 13/2022 e dell'art. 28-bis del d.P.R. n. 380/2001, relativa a un progetto rielaborato di ristrutturazione edilizia destinato a superare le criticità già accertate in precedenti pronunce giurisdizionali. Contestualmente avevano chiesto l'attivazione del procedimento per l'autorizzazione paesaggistica e la convocazione di una conferenza di servizi. Il Comune aveva comunicato motivi ostativi fondati, tra l'altro, sul contrasto con la L.R.C. n. 13/2022, con il PUT e il PUC, sul mancato rispetto dei limiti volumetrici e delle dotazioni urbanistiche, sull'inadeguatezza del piano economico e sulla pretesa sovrapposizione tra conferenza di servizi e accordo di programma. Le ricorrenti deducevano: violazione dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 per la mancata attivazione del subprocedimento volto all'acquisizione del parere della Soprintendenza; violazione dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990, poiché il Comune non aveva esaminato effettivamente le osservazioni presentate contro il preavviso di rigetto; violazione degli artt. 14 e seguenti della l. n. 241/1990 per la mancata convocazione della conferenza di servizi, nonostante la necessità di acquisire una pluralità di atti di assenso e la richiesta delle interessate; genericità, erroneità e insufficienza istruttoria e motivazionale dei rilievi urbanistici, volumetrici, economici e relativi agli standard, nonché violazione dei principi di collaborazione, economicità, efficacia e dissenso costruttivo.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. In primo luogo, ha rilevato che il preavviso di rigetto era formulato in termini generici, poiché richiamava il contrasto con PUT e PUC senza indicare le specifiche disposizioni violate, le concrete ragioni di incompatibilità del progetto o gli aspetti progettuali da modificare. Le osservazioni presentate dalle ricorrenti avevano evidenziato proprio tale genericità e avevano chiesto chiarimenti e l'attivazione della conferenza di servizi; tuttavia, il Comune si era limitato a definirle sterili e inidonee a superare i motivi ostativi, senza confrontarsi con le richieste formulate e riproducendo sostanzialmente le precedenti ragioni negative. Secondo il TAR, ciò ha reso meramente apparente la partecipazione procedimentale e ha viziato anche la motivazione del diniego finale. In secondo luogo, il Collegio ha ritenuto illegittima la mancata convocazione della conferenza di servizi, poiché la definizione del procedimento richiedeva l'acquisizione di una pluralità di atti di assenso, incluso quello della Soprintendenza, e la conferenza era stata espressamente richiesta dalle interessate. Il Comune non aveva motivato adeguatamente il rifiuto di attivarla, incorrendo in violazione di legge e difetto di istruttoria. La disponibilità dichiarata dal Comune a esaminare una nuova proposta progettuale ha inoltre confermato che non sussistevano impedimenti assoluti all'intervento e che le criticità avrebbero potuto essere affrontate mediante un confronto procedimentale. Le ulteriori censure sono state assorbite. Il ricorso è stato accolto, il diniego è stato annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 28-bis d.P.R. n. 380/2001
Disciplina il permesso di costruire convenzionato richiesto dalle società ricorrenti.
art. 4 L.R.C. n. 13/2022
Costituisce, insieme all'art. 28-bis del d.P.R. n. 380/2001, il fondamento regionale della nuova istanza edilizia.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Impone che il preavviso di rigetto consenta un contraddittorio effettivo; i motivi ostativi devono essere specifici e il provvedimento finale deve dimostrare l'effettiva considerazione degli apporti partecipativi, senza potersi limitare a formule generiche.
artt. 14 e ss. l. n. 241/1990
Impongono l'attivazione della conferenza di servizi quando la conclusione del procedimento richiede l'acquisizione di una pluralità di atti di assenso; il rifiuto di convocarla deve essere adeguatamente motivato.
art. 146 d.lgs. n. 42/2004
Rileva per l'acquisizione dell'assenso paesaggistico della Soprintendenza nell'ambito del procedimento relativo all'intervento progettato.
Massime di principio
- Il preavviso di rigetto deve indicare in modo specifico e circostanziato le ragioni ostative, le disposizioni ritenute violate e il concreto rapporto tra tali ragioni e il progetto presentato; un generico richiamo alla non conformità urbanistica non consente un'effettiva partecipazione procedimentale.
- L'obbligo di considerare le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990 non richiede la confutazione analitica di ogni argomento, ma presuppone che il contraddittorio sia stato concretamente reso possibile attraverso motivi ostativi sufficientemente determinati e che il provvedimento finale dia conto dell'effettiva valutazione degli apporti partecipativi.
- Quando la conclusione di un procedimento edilizio richiede l'acquisizione di una pluralità di atti di assenso, tra cui quello dell'autorità preposta alla tutela paesaggistica, la conferenza di servizi deve essere attivata anche su richiesta dell'interessato; il diniego immotivato di tale attivazione integra violazione di legge e difetto di istruttoria.
- Il principio di collaborazione e il cosiddetto dissenso costruttivo impongono all'amministrazione, quando non ravvisi impedimenti assoluti all'intervento, di rendere comprensibili le criticità progettuali e di consentire un confronto procedimentale effettivo, anche ai fini dell'eventuale adeguamento del progetto.
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