Sentenza n. 911/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento della deliberazione consiliare n. DC/2025/00027, datata 505/2025 pubblicata in data 16/05/2026 e divenuta esecutiva in data 26/05/2025, successivamente conosciuta con cui il Comune di Firenze ha approvato il “Regolamento per le locazioni turistiche brevi”, comprensiva dei suoi allegati ivi compresa la tabella degli emendamenti, oltre atti tutti presupposti, connessi e conseguenziali, ivi compresa in quanto occorrer possa la proposta di deliberazione; del “Regolamento per le locazioni turistiche brevi” allegato e parte integrante e sostanziale della deliberazione consiliare n. 27/2025, in quanto pregiudizievole per chi ricorre; e comunque di tutti gli atti del procedimento che hanno portato al provvedimento impugnato, oltre agli atti presupposti, necessari, connessi e/o conseguenti, ivi comprese in quanto occorrer possa gli atti, la proposta di delibera n. 11/2025, nonché in quanto occorrer possa della deliberazione GC Comune Firenze n. 487 del 12/11/2024 e la delibera di GC n. 1 del 13/01/2025, nonché la deliberazione CC n. 18 del 21/01/2025 per la parte d’interesse e pregiudizievole per la posizione dell’odierna ricorrente, oltre a tutte le risultanze istruttorie e le eventuali determinazioni assunte dall'Amministrazione in fase di valutazione e concerto con le Autorità a livello territoriale, di estremi e contenuto sconosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione consiliare di approvazione del Regolamento comunale per le locazioni turistiche brevi, comprese le disposizioni che sottopongono l’attività ad autorizzazione quinquennale, ne contingentano il numero nel centro storico UNESCO e stabiliscono criteri, requisiti e sanzioni per l’esercizio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il regolamento comunale e gli atti presupposti deducendo, anzitutto, l’assenza di una valida base normativa per le limitazioni alle locazioni turistiche brevi, l’inconferenza dei richiami al d.lgs. n. 42/2004, al d.lgs. n. 222/2016, al Regolamento UE 2024/1028 e al d.l. n. 145/2023, nonché la violazione dei principi eurounitari di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, necessità e proporzionalità. Ha sostenuto che il contingentamento delle locazioni brevi nel centro storico UNESCO sarebbe inefficace e discriminatorio rispetto alle strutture alberghiere, lesivo della libertà di iniziativa economica e del diritto di proprietà, nonché estraneo ai poteri urbanistici comunali e all’art. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001. Sono stati dedotti anche difetto di motivazione e di istruttoria, mancato contraddittorio con gli interessati e contrasto dell’art. 59 l.r. Toscana n. 61/2024 con gli artt. 41, 42 e 117 Cost. Il secondo motivo ha censurato specifiche disposizioni regolamentari: la durata quinquennale dell’autorizzazione; la decadenza per mancato esercizio dell’attività per oltre dodici mesi e per violazione di determinate prescrizioni; il requisito della superficie minima degli alloggi; l’obbligo di indicare fasce orarie di arrivo e partenza rispettose della quiete; l’assenza di una disciplina espressa per la sostituzione delle autorizzazioni decadute; la facoltà comunale di introdurre ulteriori limiti in futuro; il regime sanzionatorio; la decorrenza retroattiva e il regime transitorio del regolamento. Il terzo motivo ha riproposto i vizi di motivazione e istruttoria con riguardo agli effetti delle misure e alla loro idoneità a perseguire gli obiettivi dichiarati. La ricorrente ha inoltre sollecitato il giudice a sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 59 e di altre disposizioni della legge regionale.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto decisiva la sentenza della Corte costituzionale n. 186/2025, che ha riconosciuto la legittimità dell’art. 59 l.r. Toscana n. 61/2024, collocandone la disciplina prevalentemente nelle materie del turismo e del governo del territorio e riconoscendo la possibilità di conformare il diritto di proprietà quanto alla destinazione dell’immobile a locazione turistica breve. Il regime autorizzatorio comunale è stato ritenuto fondato direttamente sull’art. 59 l.r. n. 61/2024, quale attuazione dell’art. 9 della direttiva 2006/123/CE, e giustificato da motivi imperativi di interesse generale: tutela e corretta fruizione del patrimonio storico-artistico, preservazione del tessuto sociale, equilibrio tra offerta abitativa e ricettiva, disponibilità di alloggi per locazioni di lunga durata e gestione sostenibile dell’overtourism. Il contingentamento delle autorizzazioni nel centro storico, parametrato agli immobili già destinati alla locazione breve al 31 dicembre 2024, è stato ritenuto consentito dall’art. 11 della direttiva 2006/123/CE e proporzionato agli obiettivi perseguiti. Il richiamo ad altre disposizioni normative nella delibera è stato considerato non attributivo del potere, ma meramente descrittivo o rafforzativo, senza incidenza sulla validità dell’atto, essendo sufficiente la base normativa costituita dall’art. 59 l.r. n. 61/2024. Il giudice ha escluso la violazione dell’art. 23-ter d.P.R. n. 380/2001, ritenendo che la disciplina statale e regionale consenta agli strumenti urbanistici comunali di introdurre condizioni, limitazioni e, in casi determinati, divieti specifici ai mutamenti di destinazione d’uso, purché sorretti da esigenze oggettive e adeguatamente motivati. Le scelte comunali sono state qualificate come espressione di ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, sindacabile soltanto per carente istruttoria, inattendibilità dei dati, manifesta irragionevolezza o abnormità. I dati statistici sulla concentrazione dei posti letto e delle locazioni brevi nell’area UNESCO sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare la plausibilità e proporzionalità dell’intervento. La durata quinquennale dell’autorizzazione è stata ritenuta legittima sia perché il numero dei titoli è contingentato, sia perché consente il monitoraggio e l’eventuale adeguamento delle misure senza consolidare indefinitamente le posizioni esistenti. Le censure sulla decadenza, sui requisiti dimensionali e sui criteri di esercizio sono state in parte ritenute infondate e in parte inammissibili per carenza di interesse attuale; le prescrizioni regolamentari sono state ricondotte a obblighi già previsti dalla legge o da fonti secondarie. È stata ritenuta sufficiente la possibilità di disciplinare con la successiva procedura selettiva il rilascio delle autorizzazioni resesi disponibili. Le censure contro future e ipotetiche limitazioni comunali e contro le sanzioni non ancora applicate sono state dichiarate inammissibili per difetto di interesse; comunque, il regime sanzionatorio è stato ritenuto sufficientemente tipizzato. Le doglianze sul regime transitorio sono state in parte dichiarate inammissibili e in parte respinte, poiché le prescrizioni dell’art. 7 riproducono obblighi già vigenti e sono quindi applicabili anche alle attività preesistenti. La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata manifestamente infondata, in quanto riguardante profili già esaminati e risolti dalla Corte costituzionale. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità e novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 59 l.r. Toscana n. 61/2024
criteri e limiti specifici per lo svolgimento, con finalità turistiche, delle attività di locazione breve; autorizzazione di durata quinquennale per ciascuna unità immobiliare; possibilità di stabilire un limite massimo di autorizzazioni per determinate zone omogenee
È la norma attributiva del potere regionale e comunale di regolamentare le locazioni turistiche brevi, istituire un regime autorizzatorio quinquennale e contingentare le autorizzazioni; la disciplina è riconducibile alle materie del turismo e del governo del territorio ed è compatibile con la direttiva 2006/123/CE.
art. 9 direttiva 2006/123/CE
non discriminatorio, giustificato da un motivo imperativo di interesse generale e proporzionato
Consente un regime autorizzatorio per le attività di servizi quando ricorrono motivi imperativi di interesse generale e la misura è non discriminatoria e proporzionata.
art. 11 direttiva 2006/123/CE
l'autorizzazione ha una durata limitata quando il numero di autorizzazioni disponibili è limitato da un motivo imperativo di interesse generale o quando una durata limitata è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale
Giustifica la durata quinquennale dell’autorizzazione, sia per il contingentamento numerico, sia per l’esigenza di monitorare e adeguare nel tempo la disciplina.
art. 12 direttiva 2006/123/CE
Impone una procedura selettiva per l’assegnazione delle autorizzazioni disponibili quando il loro numero è limitato; tale procedura può essere disciplinata nell’atto di indizione, anche per le autorizzazioni resesi disponibili a seguito di decadenza.
art. 19 d.lgs. n. 59/2010
Stabilisce la regola della durata illimitata dell’autorizzazione, fatte salve le eccezioni derivanti dal contingentamento o da motivi imperativi di interesse generale; consente inoltre decadenza, sospensione o revoca quando vengono meno le condizioni cui è subordinato il titolo.
art. 23-ter d.P.R. n. 380/2001
il mutamento della destinazione d'uso della singola unità immobiliare all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito [...] ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni
La facoltà comunale di fissare specifiche condizioni comprende, in presenza di esigenze oggettive e motivate di governo del territorio, limitazioni e anche divieti specifici al mutamento di destinazione d’uso.
art. 13-ter d.l. n. 145/2023, convertito dalla l. n. 191/2023
Disciplina profili di sicurezza, trasparenza e identificazione delle locazioni brevi; non esclude né assorbe la distinta disciplina regionale fondata sull’art. 59 l.r. Toscana n. 61/2024.
art. 52 d.lgs. n. 42/2004
Il richiamo nella delibera comunale non costituisce la base attributiva del potere regolamentare, ma segnala la più ampia cornice di tutela dei valori storici, artistici e paesaggistici.
art. 1, comma 4, d.lgs. n. 222/2016
È stato richiamato come disposizione relativa ai poteri comunali di tutela del patrimonio culturale, non quale fondamento diretto del regime autorizzatorio delle locazioni brevi.
art. 844 c.c.
Le prescrizioni sulla quiete e sulle fasce orarie di arrivo e partenza richiamano gli ordinari limiti alle immissioni e i rapporti di vicinato applicabili agli immobili residenziali.
art. 109 T.U.L.P.S.
La previsione regolamentare sull’identificazione degli ospiti e sulle comunicazioni alla Questura riproduce obblighi già previsti per i gestori di strutture ricettive.
art. 24, comma 5-bis, d.P.R. n. 380/2001
Prevede un regime transitorio che consente, a determinate condizioni, la conformità igienico-sanitaria di alloggi monostanza con superficie inferiore ai parametri ordinari, fino al limite minimo di 20 mq per una persona.
art. 41 Cost.
Non impedisce limitazioni all’attività economica privata quando siano giustificate da motivi imperativi di interesse generale e rispettino proporzionalità e ragionevolezza.
art. 42 Cost.
La destinazione dell’immobile a locazione turistica breve non costituisce elemento essenziale del diritto di proprietà e può essere oggetto di conformazione amministrativa, senza integrare espropriazione.
art. 117, comma 2, lett. l), Cost.
La disciplina regionale e comunale esaminata non invade la competenza statale in materia di ordinamento civile, poiché regola profili amministrativi, turistici e urbanistici dell’attività.
art. 117, comma 2, lett. p), Cost.
Riconduce alla competenza statale la determinazione delle funzioni fondamentali comunali, comprendenti la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale.
art. 118 Cost.
Il principio di sussidiarietà verticale giustifica l’attribuzione del governo di fenomeni territorialmente differenziati al livello regionale o comunale più adeguato.
art. 21 della Disciplina del P.I.T.
È richiamato in relazione alla conformazione degli strumenti urbanistici comunali al piano di indirizzo territoriale.
art. 19, commi 6 e 7, l.r. Toscana n. 65/2014
Disciplina l’efficacia degli strumenti urbanistici approvati a seguito della pubblicazione dell’avviso sul BURT.
Corte costituzionale, sentenza n. 186/2025
Ha ritenuto non fondate o inammissibili le questioni relative all’art. 59 l.r. Toscana n. 61/2024, riconoscendo la competenza regionale e locale a regolare le locazioni brevi e la compatibilità della disciplina con i parametri costituzionali ed europei.
Massime di principio
- La disciplina delle locazioni turistiche brevi può essere regolata a livello regionale e comunale quando l’intervento persegua finalità di turismo sostenibile, governo del territorio, tutela del patrimonio storico-artistico, preservazione del tessuto sociale e incremento dell’offerta di alloggi per la locazione stabile, trattandosi di interessi riconducibili a motivi imperativi di interesse generale.
- Un Comune capoluogo di provincia può sottoporre le locazioni turistiche brevi a un regime autorizzatorio preventivo e contingentare il numero delle autorizzazioni in determinate zone, purché la misura sia non discriminatoria, motivata, proporzionata e fondata su dati idonei a dimostrare le specifiche criticità territoriali.
- La destinazione di un immobile residenziale a locazione turistica breve non costituisce elemento essenziale del diritto di proprietà; il divieto o la limitazione dell’insediamento di nuove attività può quindi avere natura conformativa e non espropriativa, se lascia al proprietario possibilità alternative di utilizzazione del bene.
- La durata limitata dell’autorizzazione è compatibile con la direttiva 2006/123/CE quando il numero dei titoli è contingentato o quando la durata limitata è necessaria per monitorare un fenomeno evolutivo e consentire l’adeguamento delle politiche pubbliche; il termine quinquennale può essere ragionevole se consente la programmazione degli investimenti senza consolidare definitivamente le posizioni esistenti.
- Le scelte comunali di regolazione dell’overtourism, fondate su valutazioni urbanistiche, economiche, sociali e statistiche, esprimono ampia discrezionalità amministrativa e tecnica. Il sindacato giurisdizionale verifica la corretta acquisizione dei fatti, l’attendibilità dell’istruttoria, la proporzionalità e l’assenza di manifesta irragionevolezza o abnormità, senza sostituire la scelta amministrativa con una diversa valutazione meramente opinabile.
- Quando il numero delle autorizzazioni è contingentato, la disciplina delle modalità di assegnazione dei titoli resisi disponibili per decadenza può essere stabilita nell’atto di indizione della procedura selettiva, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e trasparenza; l’assenza di una disciplina dettagliata nel regolamento non determina di per sé illegittimità.
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