Cassazione Civile, Ordinanza n. 25164/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dall’insinuazione al passivo di un credito fondato su due contratti di affiliazione commerciale e su due assegni bancari emessi a parziale pagamento, rimasti insoluti. La creditrice chiedeva l’ammissione per l’importo degli assegni, per spese di precetto, per spese di un tentato pignoramento mobiliare e per spese della procedura prefallimentare. Il giudice delegato aveva escluso il credito ritenendo prescritta l’azione cartolare; il tribunale, in opposizione allo stato passivo, ha confermato il diniego. In cassazione la società ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme su prescrizione ed eccezioni nel fallimento, sostenendo che la curatela non avesse validamente eccepito la prescrizione e fosse decaduta per tardiva costituzione; 2) violazione delle norme sugli assegni e sulla prescrizione, contestando la motivazione del tribunale e sostenendo che vari atti avessero interrotto la prescrizione; 3) violazione delle norme processuali e dei criteri presuntivi, lamentando motivazione apparente e contestando l’uso della mail del 29.11.2017 e la ritenuta fittizietà della data apposta sugli assegni; 4) violazione dell’art. 1988 c.c., sostenendo che gli assegni dovessero valere come promessa di pagamento e che il tribunale non potesse fondare la decisione sulle contestazioni emerse in altro giudizio; 5) violazione delle norme fallimentari e dell’art. 210 c.p.c., censurando il diniego di esibizione delle scritture contabili e dell’elenco dei creditori della fallita, nonché l’omessa pronuncia su tale richiesta. Il curatore ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo l’omesso esame del fatto della postdatazione e della conseguente nullità originaria degli assegni.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: il primo perché introduceva questioni nuove e comunque non adeguatamente autosufficienti; il secondo perché colpiva argomentazioni svolte ad abundantiam e comunque perché gli asseriti atti interruttivi erano successivi alla maturazione della prescrizione; il terzo perché la motivazione del tribunale non era apparente e perché la valutazione del materiale probatorio e delle presunzioni è riservata al giudice di merito; il quarto perché non si confrontava con la ratio decidendi, fondata sul fatto che la presunzione ex art. 1988 c.c. risultava vinta dalle contestazioni già emerse in sede di verifica del passivo e nel giudizio connesso; il quinto perché il tribunale si era uniformato alla giurisprudenza che esclude l’opponibilità al curatore delle scritture contabili ex artt. 2709 e 2710 c.c. e attribuisce al giudice potere discrezionale sull’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. Il ricorso incidentale condizionato è stato assorbito. La ricorrente principale è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità, da versarsi allo Stato per l’ammissione del fallimento al patrocinio a spese dello Stato, ed è stato dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 93 l.fall.
Norma richiamata come base della domanda di ammissione al passivo del credito.
art. 98 l.fall.
Disciplina dell’opposizione allo stato passivo; la Corte rileva che in tale sede non possono essere introdotte questioni nuove rispetto alla verifica del passivo.
art. 99, 6° co. e 7° co., l.fall.
Richiamato per i limiti e i contenuti del ricorso in opposizione e delle censure in cassazione.
art. 55 r.d. n. 1736/1933
Richiamato in relazione alla prescrizione dell’azione cartolare sull’assegno.
art. 75 r.d. n. 1736/1933
Richiamato in relazione alla disciplina dell’assegno bancario e alla prescrizione.
art. 642 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di ricorso monitorio, ma non accolto come decisivo.
art. 2948 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di prescrizione, senza esito favorevole.
art. 2938 c.c.
La Corte ribadisce che la prescrizione deve essere dedotta dalla parte legittimata e che la relativa eccezione non può essere introdotta in cassazione come questione nuova.
art. 52 l.fall.
Richiamato per la regola dell’accertamento concorsuale del credito; la Corte esclude che impedisse al tribunale di considerare le contestazioni già emerse nel diverso giudizio connesso.
art. 1988 c.c.
L’assegno bancario può valere, nei rapporti tra traente e prenditore, come promessa di pagamento e generare una presunzione iuris tantum del rapporto sottostante, ma tale presunzione può essere superata da contestazioni di merito.
art. 2727 c.c.
Richiamato sulla prova presuntiva; la valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi spetta al giudice di merito.
art. 2729 c.c.
Richiamato sulla prova per presunzioni e sul sindacato limitato in cassazione.
art. 210 c.p.c.
L’ordine di esibizione è rimesso al prudente apprezzamento del giudice e il suo mancato esercizio non è censurabile in cassazione.
art. 2709 c.c.
Le scritture contabili regolarmente tenute non sono opponibili al curatore quando questi agisce nella funzione di gestione del patrimonio fallimentare.
art. 2710 c.c.
Come per l’art. 2709 c.c., la prova contabile tra imprenditori non è opponibile al curatore nella fase concorsuale.
art. 89 l.fall.
Richiamato in relazione alla richiesta di accesso/esibizione delle scritture contabili della fallita.
art. 90 l.fall.
Richiamato dalla Corte nel dichiarare non deducibile/censurabile in cassazione il mancato riscontro alla richiesta di accesso alle scritture contabili.
art. 360 c.p.c.
Norma sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte ne usa i limiti per respingere censure nuove, di merito o non autosufficienti.
art. 360 bis, n. 1, c.p.c.
Il quinto motivo è dichiarato inammissibile perché il tribunale si è conformato alla giurisprudenza di legittimità.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Richiamato in tema di motivazione soltanto quando l’anomalia motivazionale raggiunge rilievo costituzionale.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente per contestare una motivazione asseritamente apparente; la Corte esclude il vizio.
art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002
Presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 144 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dell’ammissione del fallimento al patrocinio a spese dello Stato.
art. 133 d.P.R. n. 115/2002
Le spese del giudizio di legittimità devono essere pagate a favore dello Stato per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove né possono essere prospettate censure che richiedano accertamenti di fatto non svolti nei gradi di merito; la parte deve anche rispettare l’onere di autosufficienza indicando dove e come la questione sia stata dedotta prima.
- L’eccezione di prescrizione è eccezione in senso proprio e deve risultare chiaramente dedotta dalla parte legittimata; tuttavia, una volta che la prescrizione sia stata già rilevata in sede di verifica del passivo, in opposizione il curatore può limitarsi a ribadire la difesa senza necessità di una nuova eccezione rituale.
- In cassazione è inammissibile censurare argomentazioni della sentenza che siano svolte ad abundantiam e non costituiscano la ratio decidendi.
- La motivazione è apparente solo quando manca un effettivo percorso argomentativo intelligibile; non ricorre quando il giudice espone compiutamente le ragioni della decisione, anche se il ricorrente ne contesti la ricostruzione dei fatti.
- La valutazione delle prove, l’apprezzamento degli indizi e la scelta del ragionamento presuntivo appartengono al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale costituzionalmente rilevante.
- L’assegno bancario, nei rapporti tra traente e prenditore, può assumere valore di promessa di pagamento e fondare una presunzione iuris tantum del rapporto sottostante; tale presunzione è superabile sulla base delle contestazioni e degli elementi di merito valutati dal giudice.
- Nel procedimento di accertamento del passivo fallimentare, le scritture contabili dell’imprenditore fallito non sono opponibili al curatore quando questi agisce nella funzione di gestione del patrimonio fallimentare; l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. resta discrezionale e il suo mancato esercizio non è di regola censurabile in cassazione.
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