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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34876/2024 del 29/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una compagnia assicurativa aveva agito in giudizio per far dichiarare nullità e illegittimità di una cartella di pagamento con cui l’Agenzia delle Entrate le richiedeva il pagamento di somme in relazione a una polizza fideiussoria prestata nell’interesse di una società beneficiaria di rimborso IVA. In primo grado il Tribunale aveva annullato la cartella ritenendo carente il titolo esecutivo, insussistenti i presupposti di escussione della garanzia e comunque estinta la polizza per decorso del termine triennale. In appello l’Agenzia aveva insistito sia sulla validità della pretesa sia, soprattutto, sulla domanda riconvenzionale di condanna del garante al pagamento delle somme corrispondenti all’indebito rimborso IVA. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale, in violazione dell’art. 112 c.p.c.; 2) violazione delle regole ermeneutiche contrattuali e dell’art. 30, comma 4, L. n. 724/1994, con riguardo ai presupposti dell’escussione; 3) erronea interpretazione della clausola di durata della garanzia e dell’art. 2943, comma 4, c.c., con riguardo alla ritenuta estinzione della polizza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo effettivamente omessa dalla Corte d’appello la pronuncia sulla domanda riconvenzionale dell’Agenzia delle Entrate fondata sulla natura autonoma della garanzia. Ha richiamato il principio per cui l’omessa pronuncia ricorre quando manchi qualsiasi decisione su un capo di domanda autonomo e specifico, e ha escluso che vi fosse un rigetto implicito. Ha inoltre ribadito che nel contratto autonomo di garanzia l’obbligazione del garante è distinta da quella del debitore principale e che il garante può opporre solo limitati rimedi, come l’exceptio doli in caso di escussione fraudolenta o abusiva. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; l’omessa decisione su un capo autonomo di domanda integra violazione del principio e vizio di omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    è il parametro processuale del motivo fondato su nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 366, n. 6 c.p.c.

    richiede la specifica localizzazione degli atti processuali e delle domande richiamate nel ricorso.

  • artt. 1362, 1363, 1366 e 1371 c.c.

    sono richiamati come norme sull’interpretazione del contratto, ma i relativi motivi restano assorbiti.

  • art. 2943, comma 4, c.c.

    richiamato nel terzo motivo in relazione alla durata/efficacia della garanzia, ma il motivo è assorbito.

  • art. 30, comma 4, L. n. 724/1994

    richiamato nel secondo motivo per la disciplina della garanzia prestata a favore dell’Amministrazione in tema di rimborsi IVA.

  • art. 38-bis D.P.R. n. 633/1972

    indicato come base della polizza fideiussoria prestata a garanzia del rimborso IVA.

  • art. 30 e art. 38-bis D.P.R. n. 633/1972

    richiamati quale disciplina del rimborso IVA garantito dalla polizza.

Massime di principio

  • L’omessa pronuncia ricorre quando il giudice di merito non esamina affatto un capo autonomo di domanda o eccezione ritualmente proposto, mentre non basta il semplice mancato richiamo espresso se la questione risulta implicitamente assorbita da una decisione incompatibile.
  • Per configurare un rigetto implicito occorre che la questione non esaminata sia logicamente incompatibile con la soluzione adottata; in difetto, la mancata decisione integra un vizio di nullità della sentenza.
  • Nel contratto autonomo di garanzia l’obbligazione del garante resta distinta e autonoma rispetto al rapporto principale: non opera un vincolo di solidarietà e il garante non può opporre le eccezioni inerenti al rapporto sottostante, salvo il limite dell’escussione fraudolenta o abusiva e dei casi di nullità del rapporto presupposto per contrarietà a norme imperative o illiceità della causa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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