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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14555/2020 del 09/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietaria immobiliare)

La controversia

La società proprietaria di un appartamento a Milano ha impugnato l’accertamento catastale con cui, ai sensi dell’art. 1, comma 335, della L. 311/2004, erano stati modificati il classamento e la rendita dell’immobile. La CTP di Milano, con sentenza n. 234/02/2010, aveva accolto il ricorso; la CTR Lombardia, con sentenza n. 43/2012, depositata il 30 gennaio 2012, aveva riformato integralmente la decisione, confermando l’accertamento e ritenendo sussistenti i presupposti della revisione e competente l’Agenzia del Territorio. La società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. e la carenza di motivazione della sentenza regionale, per non avere questa deciso sulla censura di difetto di motivazione dell’avviso, già accolta in primo grado; con il secondo ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 11 del D.L. 70/1988, dell’art. 7 della L. 212/2000 e dell’art. 1, comma 335, della L. 311/2004, contestando che l’avviso fosse adeguatamente motivato. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso; l’Agenzia del Territorio è rimasta intimata.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo, assorbendo il primo per la connessione logica tra le censure, entrambe relative alla motivazione dell’avviso di classamento. Ha rilevato che, nelle revisioni parziali e diffuse disposte ai sensi dell’art. 1, comma 335, della L. 311/2004, il riferimento alla microzona e alla sperequazione media dei valori non è sufficiente: l’atto deve indicare gli elementi concreti che hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, tra cui, secondo il caso, la qualità urbana e ambientale e le caratteristiche edilizie del fabbricato e dell’unità, nonché il collegamento di tali elementi con la variazione. La CTR aveva ritenuto sufficienti l’inclusione dell’immobile nella microzona interessata e la sperequazione media, omettendo gli ulteriori elementi necessari. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso della società. Le spese sono state compensate in ragione del consolidamento dell’indirizzo interpretativo solo nel corso della causa.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 335, L. 311/2004

    In tema di estimo catastale, ove il nuovo dassamento sia stato adottato d’ufficio ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona nella quale l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato e quello catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinchè il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione.

    Nel riclassamento d’ufficio fondato sulla revisione parziale dei parametri di una microzona, l’avviso deve esporre gli elementi concreti che hanno determinato la variazione per la specifica unità immobiliare, così da rendere conoscibili al contribuente le ragioni individuali del provvedimento; il solo scostamento medio dei valori e l’individuazione della microzona non bastano.

  • art. 8, commi 3 e 7, D.P.R. 138/1998

    qualora il nuovo classamento 1 sia stato effettuato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335 – il quale àncora la revisione “parziale” ad uno solo dei diversi criteri determinativi dell’unità immobiliare – del fattore cd. edilizio di cui al D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, commi 3 e 7, ancorchè non rilevante “ex se” quale presupposto giustificativo dell’atto di riclassamento, deve nondimeno tenersi conto quale concorrente criterio di determinazione della classe e della conseguente rendita catastale, attribuiti alla singola unità immobiliare.

    Il fattore edilizio, pur non costituendo da solo il presupposto giustificativo del riclassamento disposto ai sensi dell’art. 1, comma 335, della L. 311/2004, deve concorrere alla determinazione della classe e della rendita attribuite alla singola unità e, quando rileva per la stima comparativa, deve essere considerato nella motivazione.

  • art. 7, L. 212/2000

    La Commissione tributaria Regionale avrebbe erroneamente ritenuto che l’avviso di accertamento catastale sia correttamente motivato e conforme alla legge; nella denegata ipotesi in cui si volesse ravvisare nella sentenza impugnata una implicita statuizione di sufficienza della motivazione dell’avviso di accertamento, tale statuizione si porrebbe comunque in aperto contrasto con diverse norme di legge, come è stato puntualmente osservato con la decisione cass. n. 9629 del 2012, cui la ricorrente fa integrale rinvio.

    La Corte ha accolto la censura concernente l’insufficienza della motivazione dell’avviso di riclassamento secondo i criteri di specificità indicati dalla giurisprudenza richiamata; il testo menziona l’art. 7 della L. 212/2000 tra le norme invocate, ma non ne sviluppa autonomamente una distinta interpretazione.

  • art. 11, D.L. 70/1988

    La Commissione tributaria Regionale avrebbe erroneamente ritenuto che l’avviso di accertamento catastale sia correttamente motivato e conforme alla legge; nella denegata ipotesi in cui si volesse ravvisare nella sentenza impugnata una implicita statuizione di sufficienza della motivazione dell’avviso di accertamento, tale statuizione si porrebbe comunque in aperto contrasto con diverse norme di legge, come è stato puntualmente osservato con la decisione cass. n. 9629 del 2012, cui la ricorrente fa integrale rinvio.

    La Corte ha accolto la censura relativa al difetto di motivazione dell’avviso, ma il testo non espone una specifica interpretazione autonoma dell’art. 11 del D.L. 70/1988, indicato tra le disposizioni invocate dalla ricorrente.

  • art. 112 c.p.c.

    Nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per violazione dell’art. 112 c.p.c., sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, e per totale mancanza di motivazione in ordine alla riforma di uno dei capi della decisione di primo grado.

    La Corte non ha deciso autonomamente la censura di violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo dichiarato assorbito il primo motivo dopo l’accoglimento del secondo.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    In relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, art. 11, della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 e della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335.

    La disposizione è richiamata quale parametro processuale del motivo di ricorso per violazione di legge, accolto dalla Corte nella parte relativa alla carenza di motivazione dell’avviso.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per violazione dell’art. 112 c.p.c., sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, e per totale mancanza di motivazione in ordine alla riforma di uno dei capi della decisione di primo grado.

    La disposizione è indicata come parametro del primo motivo, che è stato assorbito e non ha formato oggetto di autonoma decisione.

Massime di principio

  • Quando il classamento catastale è revisionato d’ufficio ai sensi dell’art. 1, comma 335, della L. 311/2004 nell’ambito di un’operazione diffusa riferita a una microzona, la motivazione non può limitarsi a richiamare lo scostamento tra valori di mercato e valori catastali e l’inclusione dell’immobile nella microzona interessata.
  • L’avviso di riclassamento deve indicare gli elementi concreti che hanno inciso sul classamento della singola unità immobiliare, individuandoli, secondo le circostanze, tra la qualità urbana del contesto, la qualità ambientale della zona e le caratteristiche edilizie del fabbricato e dell’unità, e deve rendere comprensibile la ricaduta di tali elementi sulla variazione attribuita.
  • Nella revisione ai sensi dell’art. 1, comma 335, della L. 311/2004, il fattore edilizio non è, da solo, il presupposto giustificativo dell’atto, ma concorre alla determinazione della classe e della rendita e deve essere considerato nella motivazione quando rileva per la stima comparativa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi

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