Cassazione Civile, Sentenza n. 412/2020 del 14/01/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (organo disciplinare)
La controversia
Un avvocato, difensore di una società creditrice in liquidazione e in concordato preventivo, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per Euro 1.623.071,15, oltre interessi e spese, contro due società. Le società debitrici avevano proposto separatamente opposizione; entrambe le cause erano state iscritte a ruolo dalla medesima società, benché una delle opposizioni fosse stata proposta dall’altra società ingiunta, e i giudizi erano stati poi riuniti. Dopo che il giudice aveva negato la provvisoria esecuzione del decreto nel procedimento di opposizione promosso dalla società che aveva iscritto a ruolo la causa, il difensore, il 1° giugno 2016, chiedeva al giudice che aveva emesso il decreto ingiuntivo di dichiararne l’esecutività ai sensi dell’art. 647 c.p.c., assumendo che l’opposizione dell’altra società non fosse stata iscritta a ruolo da quest’ultima. La richiesta veniva accolta il 30 giugno 2016. A seguito di esposto del difensore della società opponente, il Consiglio distrettuale di disciplina riteneva che l’avvocato avesse omesso di rappresentare la pendenza dell’opposizione e avesse così indotto il giudice in errore; considerava inoltre l’erronea indicazione della società iscritta a ruolo un mero errore materiale, non una nullità processuale. Con decisione del 13 marzo 2018, gli infliggeva la sospensione professionale per due mesi per violazione degli artt. 19 e 50, comma 5, del Codice deontologico forense. L’avvocato depositava in Cassazione un atto dal duplice oggetto: da un lato, un preteso ricorso per conflitto ai sensi dell’art. 28 c.p.p. tra il giudice civile e gli organi disciplinari; dall’altro, un’impugnazione della decisione disciplinare indirizzata al Consiglio nazionale forense, con richiesta di riforma e di dichiarazione di insussistenza del fatto. Le Sezioni Unite hanno esaminato soltanto la parte dell’atto effettivamente diretta alla Corte. Il ricorso poneva quindi la questione dell’ammissibilità del conflitto prospettato e della possibilità di ricondurre d’ufficio l’impugnazione a un conflitto positivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 362 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha stabilito preliminarmente che la parte dell’atto diretta alla Cassazione era soltanto quella formulata come ricorso per conflitto ai sensi dell’art. 28 c.p.p.; l’impugnazione della decisione disciplinare era invece indirizzata al Consiglio nazionale forense e non era oggetto della decisione della Corte. Il richiamo all’art. 28 c.p.p. era privo del presupposto necessario, poiché tale disciplina presuppone che la questione del conflitto sorga davanti al giudice penale, circostanza assente nel caso. Non era possibile neppure qualificare d’ufficio l’atto come conflitto positivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 362, comma 2, n. 2, c.p.c.: il conflitto richiede due decisioni contrastanti, mentre il provvedimento emesso nel procedimento monitorio non era una decisione impugnabile e la decisione del Consiglio distrettuale di disciplina aveva natura amministrativa, sebbene giustiziale, non giurisdizionale. Quest’ultima era impugnabile in sede giurisdizionale mediante ricorso al Consiglio nazionale forense. La Corte non ha deciso nel merito la responsabilità disciplinare né la richiesta di riforma indirizzata al CNF. Ha dato atto, ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, delle condizioni per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto. Non è stata pronunciata una statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 28 c.p.p.
La norma dell’art. 28 c.p.p., pur così interpretata, suppone che la materia del conflitto venga in rilievo dinanzi ai giudice penale e difetta manifestamente tale presupposto.
Il conflitto disciplinato dall’art. 28 c.p.p. presuppone che la questione sorga davanti al giudice penale; tale presupposto mancava, perché il conflitto prospettato riguardava un giudice civile e organi disciplinari forensi.
art. 362, comma 2, n. 2, c.p.c.
La ragione è di tutta evidenza e si rinviene nella circostanza che un simile conflitto suppone l’esistenza di due decisioni confliggenti e nella specie non solo nel procedimento per decreto ingiuntivo manca una decisione, nel senso di decisione impugnabile, ma nel procedimento disciplinare essa manca a maggior ragione, atteso che la “decisione” emessa dal COA ha natura amministrativa, cioè rappresenta un provvedimento amministrativo, sebbene di natura giustiziale, attesa la materia su cui interviene, quella disciplinare, e, dunque, non costituisce una “decisione” di natura giurisdizionale.
Il conflitto positivo di giurisdizione richiede due decisioni confliggenti di natura giurisdizionale. Non lo integrano il provvedimento emesso nel procedimento per decreto ingiuntivo, privo in questo contesto della natura di decisione impugnabile, e la decisione disciplinare del COA, che ha natura amministrativa, ancorché giustiziale.
L. n. 247 del 2012, art. 61
E, peraltro, essa ha il suo mezzo di impugnazione in sede giurisdizionale nel ricorso al CNF ai sensi della L. n. 247 del 2012, art. 61.
La decisione disciplinare del Consiglio distrettuale di disciplina deve essere impugnata in sede giurisdizionale mediante ricorso al Consiglio nazionale forense, secondo il rimedio previsto dall’art. 61 della legge professionale.
art. 13, commi 1 e 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Il tenore della presente pronuncia impone, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, di dare atto che ricorrono le condizioni per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo pari al contributo unificato, di cui all’art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza delle condizioni per il pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato originario, se dovuto.
Massime di principio
- Il conflitto previsto dall’art. 28 c.p.p. presuppone che la questione venga in rilievo davanti al giudice penale; la norma non può fondare un conflitto prospettato in una controversia civile o disciplinare forense in assenza di tale presupposto.
- Il conflitto positivo di giurisdizione presuppone due decisioni contrastanti di natura giurisdizionale: non è configurabile sulla base di un provvedimento non avente natura di decisione impugnabile e di un provvedimento disciplinare amministrativo, anche se di natura giustiziale.
- La decisione disciplinare del Consiglio distrettuale di disciplina forense è impugnabile in sede giurisdizionale mediante ricorso al Consiglio nazionale forense secondo l’art. 61 della legge professionale; non può essere trattata come una decisione giurisdizionale ai fini del conflitto positivo di giurisdizione.
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