Sentenza n. 455/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Bergamo – sezione lavoro – n. 1046 del 28 dicembre 2023, avente ad oggetto la cd. carta elettronica del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo, sezione lavoro, che aveva accertato il loro diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nella sentenza, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione l'importo di 500 euro annui. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione il 20 maggio 2024, non era stata appellata entro il termine previsto dall'art. 327 c.p.c. ed era quindi passata in giudicato. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari comportanti il pagamento di somme da parte delle amministrazioni statali. Nonostante ciò, il Ministero era rimasto totalmente inerte. Le ricorrenti hanno chiesto la condanna dell'Amministrazione all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la rifusione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato e che la mancata apposizione della formula esecutiva non impediva l'ammissibilità del giudizio di ottemperanza, in seguito alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 149/2022 all'art. 475 c.p.c. e all'art. 115 c.p.a. Ha inoltre ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 e accertato che il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. Sussistendo quindi le condizioni dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dell'art. 14 d.l. n. 669/1996, ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, autorizzandolo a delegare l'esercizio concreto dei poteri a dirigenti o funzionari della direzione competente, anche mediante il pagamento in conto sospeso in caso di insufficienza degli stanziamenti di bilancio. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto interno all'Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il TAR ha ordinato all'Amministrazione di eseguire il giudicato e ha previsto, in caso di persistente inadempimento, l'intervento del commissario ad acta.
art. 115 c.p.a.
La disciplina vigente non rende più necessaria l'apposizione della formula esecutiva ai fini dell'ammissibilità del giudizio di ottemperanza.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici devono completare le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari comportanti il pagamento di somme; consente, in caso di incapienza dei capitoli di bilancio, il pagamento in conto sospeso.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Prevede il beneficio della carta elettronica del docente, riconosciuto alle ricorrenti dalla sentenza del giudice del lavoro.
art. 475 c.p.c.
A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149/2022, la formula esecutiva non è più necessaria per l'ammissibilità del giudizio di ottemperanza.
art. 327 c.p.c.
Il mancato appello entro il termine previsto ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
Ha modificato l'art. 475 c.p.c. e l'art. 115 c.p.a., eliminando la necessità della formula esecutiva ai fini dell'ammissibilità dell'ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, anche quando il titolo non rechi la formula esecutiva, poiché tale formula non è più necessaria a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149/2022 all'art. 475 c.p.c. e all'art. 115 c.p.a.
- Quando una sentenza passata in giudicato impone a un'amministrazione statale il pagamento di somme di denaro, il giudizio di ottemperanza può essere promosso dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
- Accertati il passaggio in giudicato, il decorso del termine dilatorio e l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di dare completa esecuzione al giudicato entro un termine determinato.
- In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione alla scadenza del termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandolo anche in un organo o funzionario interno all'amministrazione debitrice e consentendogli di delegare l'esercizio concreto dei poteri commissariali.
- L'eventuale insufficienza degli stanziamenti di bilancio non impedisce l'esecuzione di un obbligo pecuniario derivante da un giudicato, potendo il commissario ricorrere, nei presupposti previsti dalla legge, al pagamento in conto sospeso.
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