Cassazione Penale, Sentenza n. 4788/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il GIP di Tivoli non convalidò l'arresto effettuato il 16/09/2024 dai Carabinieri nei confronti di Jacopo Aspergo, indagato per riciclaggio di un ciclomotore provento di furto con targa sostituita; dispose la liberazione e l'obbligo di dimora ritenendo assente lo stato di flagranza o quasi-flagranza. Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso contestando la violazione degli artt. 381 e 391 c.p.p. e la motivazione, sostenendo che il GIP non abbia effettuato la valutazione ex ante degli elementi conosciuti agli operanti e non abbia rispettato i principi giurisprudenziali relativi alla nozione di "tracce" e alla discrezionalità della Polizia giudiziaria nell'arresto in situazione di quasi-flagranza; inoltre ha rilevato una apparente contraddizione del GIP rispetto alle ammissioni dell'indagato sulla sostituzione della targa.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, affermando che l'arresto era legittimo in quanto sussisteva, prime facie, lo stato di "quasi flagranza" relativo al delitto di riciclaggio: le modalità operative riscontrate e le dichiarazioni spontanee dell'indagato lasciavano ragionevolmente ritenere che la sostituzione della targa fosse avvenuta poco prima del controllo, legittimando pertanto l'intervento degli operanti.
Norme richiamate
art. 381 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla convalida dell'arresto: la decisione del giudice deve tener conto della situazione come valutata dagli agenti al momento dell'intervento e verificare la legittimità ex ante dell'arresto.
art. 391 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in ordine all'impugnazione del provvedimento del GIP; utilizzato come riferimento procedurale nelle doglianze del PM.
art. 382 c.p.p.
Norma di riferimento per la nozione di flagranza/quasi-flagranza: richiede la percezione immediata di "tracce" collegate all'autore, ma la giurisprudenza applicata chiarisce che non è necessaria una percezione esaustiva dei fatti se esistono elementi che rendono altamente probabile la responsabilità nell'immediatezza temporale.
Sez. 4, n. 36169 del 22/09/2021 (Rv. 281887 - 01)
Ha affermato che è illegittimo l'arresto fondato su individuazione del responsabile avvenuta solo dopo attività di indagine diverse dalle tracce previste dall'art. 382, sottolineando i limiti della nozione di quasi-flagranza.
Sez. 4, n. 38404 del 19/06/2019 (Rv. 277187 - 01)
Ha precisato che la quasi-flagranza non richiede la percezione diretta di tutti i fatti né che la sorpresa sia non casuale: è sufficiente la diretta percezione di elementi che, con alta probabilità, indicano la responsabilità dell'indiziato nell'arco temporale immediatamente precedente.
Massime di principio
- La nozione di "quasi-flagranza" va interpretata in chiave funzionale: non serve ricostruzione probatoria postuma, ma la Polizia può arrestare se ha percepito elementi immediati che rendono altamente probabile la responsabilità dell'indagato nel momento immediatamente precedente.
- Il giudice di convalida deve valutare ex ante, cioè ponendosi nella situazione degli agenti al momento dell'arresto, verificando se l'esercizio del potere discrezionale sia rimasto nei limiti della ragionevolezza.
- Un arresto è illegittimo quando l'individuazione dell'autore deriva esclusivamente da indagini successive basate su informazioni raccolte dopo l'intervento, e non da tracce immediatamente percepibili previste dall'art. 382 c.p.p.
- Dichiarazioni spontanee dell'indagato e riscontri immediati (es. oggetti, targhe, segni materiali conservati in prossimità) rafforzano la plausibilità della quasi-flagranza e legittimano l'arresto, se contestualizzate temporalmente come "poco prima".
- Motivazioni contraddittorie del GIP (es. riconoscere ammissioni rilevanti e poi escludere la quasi-flagranza) sono vulnerabili in sede di impugnazione e possono portare all'annullamento del provvedimento di non convalida.
- In pratica, per evitare l'illegittimità dell'arresto, gli operatori devono documentare gli elementi percepiti al momento dell'intervento e il giudice di convalida deve darne corretta e coerente valutazione ex ante.
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