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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4788/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il GIP di Tivoli non convalidò l'arresto effettuato il 16/09/2024 dai Carabinieri nei confronti di Jacopo Aspergo, indagato per riciclaggio di un ciclomotore provento di furto con targa sostituita; dispose la liberazione e l'obbligo di dimora ritenendo assente lo stato di flagranza o quasi-flagranza. Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso contestando la violazione degli artt. 381 e 391 c.p.p. e la motivazione, sostenendo che il GIP non abbia effettuato la valutazione ex ante degli elementi conosciuti agli operanti e non abbia rispettato i principi giurisprudenziali relativi alla nozione di "tracce" e alla discrezionalità della Polizia giudiziaria nell'arresto in situazione di quasi-flagranza; inoltre ha rilevato una apparente contraddizione del GIP rispetto alle ammissioni dell'indagato sulla sostituzione della targa.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, affermando che l'arresto era legittimo in quanto sussisteva, prime facie, lo stato di "quasi flagranza" relativo al delitto di riciclaggio: le modalità operative riscontrate e le dichiarazioni spontanee dell'indagato lasciavano ragionevolmente ritenere che la sostituzione della targa fosse avvenuta poco prima del controllo, legittimando pertanto l'intervento degli operanti.

Norme richiamate

  • art. 381 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla convalida dell'arresto: la decisione del giudice deve tener conto della situazione come valutata dagli agenti al momento dell'intervento e verificare la legittimità ex ante dell'arresto.

  • art. 391 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in ordine all'impugnazione del provvedimento del GIP; utilizzato come riferimento procedurale nelle doglianze del PM.

  • art. 382 c.p.p.

    Norma di riferimento per la nozione di flagranza/quasi-flagranza: richiede la percezione immediata di "tracce" collegate all'autore, ma la giurisprudenza applicata chiarisce che non è necessaria una percezione esaustiva dei fatti se esistono elementi che rendono altamente probabile la responsabilità nell'immediatezza temporale.

  • Sez. 4, n. 36169 del 22/09/2021 (Rv. 281887 - 01)

    Ha affermato che è illegittimo l'arresto fondato su individuazione del responsabile avvenuta solo dopo attività di indagine diverse dalle tracce previste dall'art. 382, sottolineando i limiti della nozione di quasi-flagranza.

  • Sez. 4, n. 38404 del 19/06/2019 (Rv. 277187 - 01)

    Ha precisato che la quasi-flagranza non richiede la percezione diretta di tutti i fatti né che la sorpresa sia non casuale: è sufficiente la diretta percezione di elementi che, con alta probabilità, indicano la responsabilità dell'indiziato nell'arco temporale immediatamente precedente.

Massime di principio

  • La nozione di "quasi-flagranza" va interpretata in chiave funzionale: non serve ricostruzione probatoria postuma, ma la Polizia può arrestare se ha percepito elementi immediati che rendono altamente probabile la responsabilità dell'indagato nel momento immediatamente precedente.
  • Il giudice di convalida deve valutare ex ante, cioè ponendosi nella situazione degli agenti al momento dell'arresto, verificando se l'esercizio del potere discrezionale sia rimasto nei limiti della ragionevolezza.
  • Un arresto è illegittimo quando l'individuazione dell'autore deriva esclusivamente da indagini successive basate su informazioni raccolte dopo l'intervento, e non da tracce immediatamente percepibili previste dall'art. 382 c.p.p.
  • Dichiarazioni spontanee dell'indagato e riscontri immediati (es. oggetti, targhe, segni materiali conservati in prossimità) rafforzano la plausibilità della quasi-flagranza e legittimano l'arresto, se contestualizzate temporalmente come "poco prima".
  • Motivazioni contraddittorie del GIP (es. riconoscere ammissioni rilevanti e poi escludere la quasi-flagranza) sono vulnerabili in sede di impugnazione e possono portare all'annullamento del provvedimento di non convalida.
  • In pratica, per evitare l'illegittimità dell'arresto, gli operatori devono documentare gli elementi percepiti al momento dell'intervento e il giudice di convalida deve darne corretta e coerente valutazione ex ante.

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