Cassazione Civile, Sentenza n. 20195/2022 del 22/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di sentenza tributaria relativa ad avviso di accertamento IRES/IRAP per l'anno 2005. L'Agenzia contestava: a) la deduzione indebita della quota di ammortamento dei costi di ricerca e sviluppo (progetto SAM-IP) capitalizzati e imputati a conto economico nel 2005; b) la presunta elusività dell'emissione di un prestito obbligazionario da Euro 8.000.000 e la deducibilità degli interessi passivi pagati ai sottoscrittori. Questioni procedurali collegate: omissione da parte della Commissione Tributaria Regionale di esaminare specificamente il rilievo relativo all'ammortamento dei costi R&S e doglianza sulla motivazione dell'avviso di accertamento rispetto alle giustificazioni fornite dalla società ex art. 37-bis DPR 600/1973.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso dell'Agenzia (violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia della CTR sul tema dell'ammortamento dei costi di ricerca e sviluppo e valutazione sostanziale sulla non deducibilità nel 2005), ritenendo fondata anche la ragione sostanziale che la capitalizzazione e la deduzione nel 2005 non erano conformi al principio contabile n.24 e al principio di competenza. Ha invece rigettato il terzo, quarto, quinto e sesto motivo dell'Agenzia (doglianze su motivazione apparente, assenza di valide ragioni economiche, inerenza e sindacabilità delle scelte imprenditoriali). Il ricorso incidentale di Selta è stato dichiarato assorbito. Conseguentemente la sentenza impugnata della CTR è cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa è rinviata alla CTR Abruzzo in diversa composizione per nuovo giudizio sui profili ritenuti non esaminati, con regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 cod. proc. civ.
Usata per censurare l'omissione di pronuncia del giudice di merito su domanda svolta; la Corte ha ritenuto che l'omessa esamina integra errore in procedendo rimediabile in cassazione ai sensi dell'art. 360 n.4 c.p.c.
art. 360, primo comma, cod. proc. civ. (num. 4 e num. 3 e num. 5 richiamati)
Base processuale per i motivi di cassazione: n.4 per l'error in procedendo (omessa pronuncia), n.3 per violazione di norme di diritto, n.5 per vizio di motivazione. La Corte ha accolto i motivi per omessa pronuncia (n.4) e ha rigettato quelli basati su carenza di motivazione quando la motivazione era percepibile.
artt. 18 e 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Rilevati nella contestazione sull'omesso esame; riferimenti normativi in tema di processo tributario e relative regole probatorie/procedurali.
art. 108, comma 1, TUIR
Norma che disciplina la deduzione delle spese per ricerca e sviluppo; la Corte ha valutato la corretta applicazione alla luce del principio della competenza economica e del principio contabile n.24.
art. 109, comma 4, lett. b) e comma 5, TUIR
Rilevato rispetto alla metodica di deduzione e al principio di inerenza. La Corte ha ricordato che, per gli interessi passivi, l'art.109 comma 5 afferma deducibilità generale salvo limiti di altra norma e che l'analisi di inerenza non sempre è richiesta per gli interessi passivi.
art. 37-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma che prevede l'invito a chiarimenti prima dell'atto di accertamento; il ricorso incidentale di Selta che denunciava carenza di motivazione rispetto alle giustificazioni fornite è stato ritenuto assorbito e rinviato per eventuale riesame.
artt. 37 e 39 d.P.R. n. 600/1973
Ricondotti nella doglianza sull'attività di sindacato dell'Amministrazione, la Corte ha richiamato i limiti del controllo fiscale ma ha ritenuto non fondata la tesi che il Fisco potesse sindacare liberamente le scelte imprenditoriali se non abnormi.
art. 62 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato in relazione ai poteri e oneri motivazionali nel processo tributario, segnalando la necessità di adeguata motivazione dell'atto impositivo se richiesto.
art. 96 TUIR
Rilevato come riferimento ai limiti della deducibilità degli interessi passivi; la Corte ha ricordato che gli interessi sono spese finanziarie legate alla funzione aziendale e soggette ai limiti previsti dall'art.96.
principio contabile n. 24
Applicato per valutare la corretta capitalizzazione e la deduzione dei costi di ricerca e sviluppo: per ritenere deducibile l'ammortamento occorre la disponibilità per utilizzazione economica del bene/prodotto; nel caso SAM-IP tale disponibilità nel 2005 era esclusa e la prima commercializzazione è avvenuta nel 2006.
art. 132 cod. proc. civ.
Richiamato in tema di motivazione della sentenza; la Corte ha distinto tra motivazione assente o apparente e motivazione semplicemente non esaustiva, ritenendo in questo caso la motivazione della CTR percepibile e quindi non nulla per insufficienza.
Massime di principio
- Se il giudice d'appello omette di pronunciare su un punto di appello ritualmente dedotto, sussiste un error in procedendo (violazione art.112 c.p.c.) che può giustificare la cassazione e il rinvio ai fini del riesame.
- La capitalizzazione e deduzione dei costi di ricerca e sviluppo richiede il rispetto del principio contabile n.24 e del principio di competenza: i costi sono deducibili solo quando è dimostrabile la disponibilità per utilizzazione economica o la correlazione con ricavi di competenza; in mancanza la deduzione può slittare all'anno in cui si verificano gli eventi finali della ricerca.
- Gli interessi passivi hanno una disciplina autonoma: l'art.109 TUIR prevede la deducibilità in quanto onere finanziario funzionale all'impresa, perciò non sempre è necessario un giudizio dettagliato di inerenza per ogni impiego delle somme, salvo limiti previsti da altre norme (es. art.96).
- La scelta di un'operazione fiscalmente conveniente non equivale automaticamente a elusione fiscale: occorre dimostrare un uso anomalo o abnorme dello strumento negoziale privo di valide ragioni economiche concrete e prevalenti.
- L'Amministrazione finanziaria, quando emette un avviso di accertamento dopo aver chiesto chiarimenti ai sensi dell'art.37-bis, deve considerare e motivare le giustificazioni del contribuente; la valutazione di tale motivazione può comunque essere riesaminata in sede di merito se necessario.
- In sede di impugnazione, le doglianze processuali (omessa pronuncia, vizio di motivazione) vanno distinte da censure di diritto sostanziale: per ottenere l'esame in Cassazione di questioni di fatto non trattate dal giudice d'appello è opportuno contestare l'error in procedendo ai sensi di art.112 c.p.c. e art.360 n.4 c.p.c.
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