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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03709/2023 del 07/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La vicenda origina da un'ordinanza della Corte di cassazione che, rigettando il ricorso proposto da un avvocato contro una sentenza della Corte d'appello, aveva condannato il ricorrente al pagamento delle spese in favore di due controricorrenti, ma aveva omesso di provvedere sull'istanza di distrazione delle spese avanzata dal difensore di una delle parti vittoriose, dichiaratosi antistatario. Il difensore antistatario ha quindi proposto ricorso ex art. 391-bis c.p.c. per correggere l'errore materiale. Il difensore della controparte ha riconosciuto l'errore, ma ha sostenuto che l'istanza di correzione fosse improponibile o comunque non più azionabile, poiché il difensore antistatario avrebbe invitato la controparte a pagare direttamente alla parte assistita, con conseguente asserita compensazione tra crediti e rinuncia implicita a far valere la distrazione. La Corte ha ritenuto che tali circostanze successive non ostassero alla correzione, dovendosi emendare il titolo giudiziale viziato per omissione della statuizione accessoria dovuta.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per correzione dell'errore materiale e ha corretto l'ordinanza precedente, aggiungendo nel dispositivo la statuizione di distrazione del relativo importo delle spese liquidate in favore dell'avvocato antistatario con riferimento alla condanna emessa nei confronti di una delle parti vittoriose. La Corte ha ritenuto irrilevanti, in questa sede, le deduzioni della controparte circa pagamenti, compensazione e pretesa rinuncia, trattandosi di fatti successivi alla decisione e non idonei a impedire la correzione dell'errore materiale.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    ricorso ex art.391 bisc.p.c.

    è il rimedio utilizzabile per chiedere la correzione dell'errore materiale consistente nell'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese.

  • art. 86 c.p.c.

    in proprio exart.86 c.p.c.

    richiamato per la legittimazione processuale dell'avvocato a stare in giudizio in proprio.

  • artt. 1241 c.c. e 1242 c.c.

    ex artt. 1241 e 1242 c.c.

    menzionati dalla parte resistente per sostenere l'avvenuta compensazione tra crediti, ma la Corte non li assume come decisivi ai fini della correzione.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese integra un errore emendabile con il procedimento di correzione dell'errore materiale.
  • Il difensore che abbia formulato in giudizio una specifica richiesta di distrazione è legittimato a proporre il ricorso per correzione anche se la dichiarazione di anticipazione e mancata riscossione degli onorari non sia stata espressamente formulata, potendosi tale elemento ritenere implicito nella domanda di distrazione.
  • Il procedimento di correzione può essere usato non solo per rettificare discordanze grafiche tra volontà del giudice e sua rappresentazione, ma anche per integrare il provvedimento con una statuizione accessoria obbligatoria o consequenziale omessa.
  • Fatti e circostanze sopravvenuti alla decisione impugnata, come asseriti pagamenti, compensazioni o eventuali rinunce, non impediscono la correzione dell'errore materiale del provvedimento, ma possono semmai rilevare in un momento successivo sul piano dell'effettiva estinzione del credito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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