Cassazione Penale, Sentenza n. 10220/2022 del 23/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del 21/07/2021 del Tribunale di Terni che aveva rigettato l'istanza di riesame presentata da Enzo Mocetti avverso il sequestro conservativo disposto nel procedimento penale a suo carico per il reato di cui all'art. 388 c.p. (atti simulati/fraudolenti). Il sequestro riguardava ogni bene nella disponibilità dell'imputato e, in particolare, un terreno formalmente intestato alla sorella Liana Mocetti, sino alla concorrenza di Euro 50.000,00 liquidati alla parte civile. Il ricorrente contestava principalmente: l'insussistenza del periculum in mora; l'illegittimità di applicare la misura reale su un bene intestato a terzo; la fondatezza della compravendita (pagamento con assegni, successivi bonifici, atto notarile, qualità di coltivatrice diretta della sorella) e la mancanza di prove di simulazione.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per tardività: è stato depositato presso il Tribunale di Perugia il 3/9/2021 e pervenuto al Tribunale di Terni il 14/9/2021, oltre il termine di quindici giorni previsto per la presentazione dell'impugnazione presso la cancelleria del giudice che ha emesso l'ordinanza. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (c.d. Bottari) secondo cui il ricorso cautelare deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione e ha evidenziato che tale principio si applica anche alle impugnazioni di misure reali. A seguito dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 388 cod. pen.
Norma sostanziale del reato (atti simulati o fraudolenti in danno di creditori). Nel provvedimento giudiziario di merito la condanna per tale reato è stata ritenuta elemento significativo ai fini della misura reale in quanto indica la realizzazione di atti simulati volti a sottrarre beni alla soddisfazione del credito.
art. 316 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata dal ricorrente per contestare la misura disposta su bene di terzo; la disciplina è stata valutata in relazione alla giurisprudenza che limita l'applicazione di misure reali sui beni di soggetti terzi non responsabili civilmente salvo elementi che consentano di ricondurre l'atto a simulazione o preordinazione alla sottrazione.
art. 311 cod. proc. pen. (commi 2 e 3)
Disciplina le modalità di presentazione del ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari; la Corte richiama il comma 3 per affermare l'esclusiva competenza della cancelleria del giudice che ha emesso la decisione come luogo di deposito dell'impugnazione.
art. 582 cod. proc. pen. (comma 1 e comma 2)
Richiamato per evidenziare la differenza tra la modalità ordinaria di presentazione delle impugnazioni e la disciplina speciale prevista per i ricorsi cautelari: la data rilevante è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente.
art. 325 cod. proc. pen. (comma 3)
Richiamo testuale nel provvedimento: il rinvio al 311, comma 3 rende applicabile le stesse regole di deposito anche alle impugnazioni relative a misure reali.
art. 164 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato dalla Corte per spiegare l'interesse alla celere formazione dei fascicoli e agli adempimenti conseguenti all'immediata conoscenza dell'impugnazione da parte del giudice che ha emesso il provvedimento.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020 (Bottari)
Principio determinante: il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari deve essere depositato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione; la mancata osservanza comporta il rischio di inammissibilità per tardività.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 4096 del 10/12/2019 (Condipero)
Richiamata in coerenza con l'orientamento che sottolinea l'interesse alla immediatezza dell'informazione al giudice che ha emesso il provvedimento e la conseguente esigenza di deposito diretto.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata in punto di responsabilità e di possibile condanna per spese/ammenda: implica che la condanna a pagare una somma a titolo di ammenda può essere disposta salvo che il ricorrente dimostri l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari (personali o reali) va depositato esclusivamente presso la cancelleria del giudice che ha emesso l'ordinanza entro il termine perentorio previsto (termine di 15 giorni): il deposito presso un ufficio diverso comporta il rischio di inammissibilità per tardività.
- La data rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente, non la data di deposito in un ufficio diverso; attenersi strettamente alle modalità previste dall'art. 311 c.p.p.
- In caso di inammissibilità per violazioni formali del rito il ricorrente può essere condannato alle spese e, se ricorre colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla cassa delle ammende.
- Sul merito delle misure reali: il sequestro conservativo su beni intestati a terzi è possibile se emergono elementi che fanno ritenere la simulazione dell'alienazione o finalità fraudolente; fattori tipici sono prezzo molto inferiore al valore di mercato, mancata prova del pagamento, temporalità dell'atto rispetto alla vicenda giudiziaria e rapporti familiari che rendono verosimile la simulazione.
- Chi contesta la simulazione deve produrre prove idonee (ad es. ricevute di pagamento effettivo, documentazione che escluda vincoli o agevolazioni che impediscano la cessione). Parimenti il giudice deve valutare il periculum in relazione alla posizione dell'imputato (es. assenza di beni alternativi o di manifestata volontà di adempiere).
- La qualità del terzo (es. coltivatore diretto) può limitare la possibilità di cessione del bene, ma non rende automaticamente inammissibile la misura se sussistono fondati indizi di simulazione o di inequivocabile rischio di sottrazione della garanzia creditoria.
- La giurisprudenza consolidata (Sez. U. Bottari) si applica anche alle impugnazioni relative a misure reali per garantire la celere informazione al giudice che ha emesso il provvedimento e la corretta formazione dei fascicoli.
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