Cassazione Penale, Sentenza n. 9393/2023 del 06/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la revisione della sentenza di condanna del Tribunale di Velletri (15/07/2010, irrevocabile 12/03/2019) lamentando il contrasto di giudicati con la sentenza del Tribunale di Roma del 14/10/2014, che assolveva gli altri imputati per lo stesso reato associativo ex art. 74 d.P.R. 309/1990. Sosteneva che le due decisioni avessero accertato i medesimi fatti storici ma con esiti incompatibili, e che la Corte di appello di Perugia avesse valutato in modo parziale e contradditorio le novità e gli elementi prospettati nell'istanza di revisione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato e ha confermato il rigetto dell'istanza di revisione operato dalla Corte di appello di Perugia, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte ha richiamato il principio per cui la revisione ex art. 630, lett. a) cod. proc. pen. è ammessa solo quando vi sia una incompatibilità oggettiva tra i fatti storici accertati da decisioni irrevocabili, non quando le sentenze si limitino a valutare diversamente lo stesso quadro di fatti. Pertanto il diverso esito (condanna di Xhelaj in un giudizio separato e assoluzione per gli altri in altro giudizio) deriva da una diversa valutazione giuridica delle medesime circostanze fattuali e non costituisce motivo di revisione.
Norme richiamate
art. 630, lett. a), cod. proc. pen.
La norma disciplina la revisione per contrasto di giudicati: la Corte interpreta che la revisione è ammessa solo se le due decisioni irrevocabili risultano oggettivamente inconciliabili quanto ai fatti storici accertati, non quando vi sia solo una diversa valutazione del medesimo fatto.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente tra le censure; la Corte non ha ritenuto fondata la violazione prospettata. Nel dispositivo la norma non è stata ritenuta idonea a fondare la revisione nel caso concreto.
art. 649, cod. proc. pen.
Norma che prevede il proscioglimento per 'già giudicato' (ne bis in idem). Nel caso il Tribunale di Roma ha prosciolto alcuni imputati nei confronti degli stessi fatti per ne bis in idem rispetto a pregresse decisioni.
art. 74, d.P.R. 309/1990
Norma sostanziale che prevede il reato associativo in materia di stupefacenti; è il capo di imputazione principale nei procedimenti confrontati: la Corte distingue tra coincidenza dei fatti storici e diversa valutazione della loro rilevanza penale.
Massime di principio
- La revisione ex art. 630, lett. a) è ammissibile solo se emerge un'inconciliabilità oggettiva dei fatti accertati in decisioni irrevocabili, non quando le sentenze offrano valutazioni giuridiche diverse sullo stesso quadro fattuale.
- Il fatto che due processi abbiano esiti opposti (condanna in un giudizio separato e assoluzione per altri coimputati) non determina automaticamente il diritto alla revisione: conta come i fatti sono stati ricostruiti, non solo l'esito finale.
- Nei reati a partecipazione plurima (es. associazione a delinquere) è necessario dimostrare che le due pronunce descrivono la vicenda con modalità fattuali inconciliabili, non semplicemente che una ha ritenuto i fatti probatori e l'altra no.
- L'istanza di revisione non è uno strumento per rimettere in discussione la valutazione della prova già compiuta nei giudicati irrevocabili; non sostituisce il rimedio ordinario di impugnazione o il controllo di legittimità.
- Chi richiede la revisione deve indicare novità probatorie o vizi che producono una ricostruzione dei fatti sostanzialmente diversa rispetto alla decisione irrevocabile, altrimenti l'istanza sarà rigettata e potrà essere condannato alle spese.
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