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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3801/2025 del 29/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 13/02/2024 che aveva rigettato la sua richiesta di riconoscimento della continuazione tra varie sentenze irrevocabili, deducendo vizio di motivazione e violazione delle norme processuali e sostanziali. In particolare contestava il mancato riconoscimento della continuazione tra le condanne per associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) pronunciate con le sentenze indicate come sub 2) e sub 6), nonché la valutazione circa l'assenza di un disegno criminoso unitario per le estorsioni e altri reati collegati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto le censure relative alla continuazione tra il reato associativo e i reati fine (estorsioni ecc.), confermando che non è sufficiente l'appartenenza al sodalizio per riconoscere automaticamente la continuazione senza prova di una programmazione "ab origine" dei reati fine. Tuttavia ha accolto la censura sul mancato riconoscimento della continuazione tra le sentenze relative ai delitti di cui all'art. 416 bis c.p. (sentenza Tribunale di Gela 13/04/2010 irrevocabile 31/10/2011 e G.U.P. Tribunale di Caltanissetta 11/01/2021 irrevocabile 28/03/2023), ravvisando carenze motivazionali del giudice dell'esecuzione su quel punto. L'ordinanza impugnata è stata annullata limitatamente a tale questione e la causa rinviata alla Corte d'appello di Caltanissetta per nuovo giudizio sulla continuazione tra le due condanne associative.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma procedurale invocata per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; la Corte richiama la necessità di valutare elementi indizianti concreti per riconoscere la continuazione.

  • art. 416 bis cod. pen.

    Definisce l'associazione di tipo mafioso; la Corte indica che il reato associativo è permanente e che la continuazione tra condotte associative in tempi diversi può sussistere se è dimostrata l'unicità del momento deliberativo o la continuità operativa del sodalizio.

  • art. 416 bis.1 cod. pen.

    Riferimento agli eventuali aggravanti o disposizioni correlate all'associazione mafiosa; la Corte segnala che l'eventuale applicabilità della continuazione a ipotesi aggravate va valutata concretamente.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma sulle estorsioni richiamata nelle sentenze di condanna; la Corte ha ritenuto che le estorsioni siano state valutate come compiute in contesti e finalità diverse e quindi non automaticamente in continuazione.

  • art. 56 cod. pen.

    Riferimento alla concorso di persone nel reato; citato nelle sentenze valutate per l'unità o diversità degli atti criminali.

  • art. 7 L. 203/1991

    Norma di contestazione (reati previsti dalla legge 203/1991) presente nelle sentenze esaminate; utilizzata nel quadro fattuale per la valutazione della continuità del disegno criminoso.

  • art. 73 DPR 309/1990

    Norma sul traffico di stupefacenti richiamata tra le condanne; rilevante per la valutazione della natura dei reati e della loro omogeneità.

  • art. 81 cod. pen.

    Principio sulla responsabilità e sulle circostanze aggravanti/attenuanti menzionato tra le norme citate dal ricorrente; non è risultata decisiva per il riconoscimento automatico della continuazione.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata nella impugnazione; la Corte ha valutato la motivazione sulla base delle regole di diritto sostanziale e processuale pertinenti.

  • art. 4-vicies D.L. 272/2005

    Riferimento normativo citato nella impugnazione; rilevanza collegata alle questioni sanzionatorie e alla disciplina della continuazione nel contesto normativo vigente.

Massime di principio

  • La continuazione richiede la prova di un medesimo disegno criminoso: unità del contesto, contiguità spazio-temporale, analogia del modus operandi e partecipazione di soggetti comuni sono elementi indizianti da valutare congiuntamente.
  • Per i reati associativi (416-bis) la natura permanente del reato impone attenzione: la continuazione tra diversi segmenti temporali è possibile se emerge che la condotta successiva trova fondamento psicologico e operativo nel precedente accordo associativo, e la detenzione o condanne intermedie non interrompono automaticamente il vincolo.
  • Non esiste automatismo tra reato associativo e reati fine: non basta che i reati fine siano funzionali o realizzati nell'ambito dell'associazione; occorre dimostrare che tali reati erano programmati "ab origine" o erano prevedibili nel disegno iniziale.
  • In sede esecutiva la valutazione della continuazione richiede una motivazione fondata su elementi concreti e specifici; valutazioni meramente assertive del giudice dell'esecuzione sulla diversa composizione dei gruppi o sulla carcerazione non sono sufficienti.
  • Quando la decisione di merito ometta o motivi in modo insufficiente la sussistenza degli indicatori di continuazione, la Corte di Cassazione può annullare limitatamente a quel profilo e rinviare per nuova valutazione.

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