Sentenza n. 14174/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento: - del decreto del 9.3.2023, con il quale l’intimata Questura ha denegato l’istanza del ricorrente, volta a ottenere il titolo di viaggio per stranieri; - di ogni altro atto connesso, antecedente, susseguente, presupposto e/o applicativo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio del titolo di viaggio per stranieri
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia nel 2007 e titolare di protezione sussidiaria riconosciuta in ragione della renitenza alla leva, ha impugnato il diniego della Questura relativo al rilascio di un titolo di viaggio. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 24, comma 2, d.lgs. 251/2007, carenza istruttoria e irragionevolezza della motivazione, nonché la violazione degli artt. 16, 30 e 117 Cost. e dell'art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo. In particolare, ha sostenuto che nel Paese d'origine la leva obbligatoria, il rischio di persecuzione connesso alla sua renitenza, le difficoltà e i rischi derivanti dal contatto con la rappresentanza diplomatica e l'elevata tassa richiesta per il rilascio del passaporto avrebbero costituito impedimenti giuridici e fattuali all'ottenimento del passaporto nazionale. Il titolo di viaggio gli sarebbe inoltre servito per raggiungere la moglie e il figlio trasferitisi in un Paese terzo. In sede cautelare il TAR aveva disposto il riesame; la Questura ha quindi adottato un nuovo provvedimento, nuovamente negativo, con motivazione rinnovata. Il ricorrente non ha impugnato tale nuovo atto con motivi aggiunti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L'ordinanza cautelare di riesame (remand) obbliga l'amministrazione a riesercitare formalmente il potere, ma non predetermina il contenuto della nuova decisione e lascia intatta l'autonomia sostanziale dell'amministrazione. Il provvedimento adottato all'esito del riesame, quando non sia meramente confermativo ma costituisca il risultato di una nuova valutazione istruttoria e motivazionale, ha natura provvedimentale, effetto sostitutivo rispetto all'atto originario ed è autonomamente impugnabile. Nel caso concreto, il nuovo diniego non era meramente confermativo, poiché aveva svolto un riesame e presentava profili motivazionali non sovrapponibili al primo atto, tra cui il riferimento alla collocazione del consolato in Italia e l'esclusione di un automatismo tra protezione sussidiaria e rilascio del titolo di viaggio. L'interesse del ricorrente si era quindi trasferito sul nuovo provvedimento, che avrebbe dovuto essere impugnato con motivi aggiunti. Il TAR ha inoltre rilevato, in via ulteriore, che il riconoscimento della protezione sussidiaria non comporta automaticamente il diritto al titolo di viaggio: il richiedente deve dimostrare specifici e concreti impedimenti al rilascio del passaporto da parte delle autorità del Paese d'origine, non essendo sufficiente la mera volontà di non intrattenere rapporti con esse. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 24, comma 2, d.lgs. 251/2007
Il rilascio del titolo di viaggio per stranieri richiede la verifica delle condizioni previste dalla norma; il riconoscimento della protezione sussidiaria non determina automaticamente il diritto al titolo, dovendo essere dimostrati impedimenti specifici e concreti al rilascio del passaporto da parte delle autorità del Paese d'origine.
art. 21-octies l. 241/1990
È richiamato quale elemento dell'evoluzione del processo amministrativo verso un giudizio non limitato all'atto, ma orientato anche al rapporto e alla spettanza del bene della vita.
art. 29 c.p.a.
È richiamato tra le disposizioni che configurano le pronunce costitutive del processo amministrativo.
art. 30 c.p.a.
È richiamato tra le disposizioni che configurano le pronunce di condanna del processo amministrativo.
art. 31 c.p.a.
È richiamato tra le disposizioni che configurano le pronunce dichiarative del processo amministrativo.
Massime di principio
- L'ordinanza cautelare di riesame, anche mediante la tecnica del remand, obbliga l'amministrazione a riesercitare formalmente il potere, ma non predetermina il contenuto della nuova decisione e lascia intatta la sua autonomia sostanziale e la responsabilità amministrativa.
- Il provvedimento adottato all'esito di un remand cautelare, quando derivi da un riesame istruttorio e motivazionale della fattispecie, è un atto provvedimentale autonomo, sostitutivo dell'atto originario e autonomamente impugnabile.
- Quando il nuovo provvedimento adottato dopo il remand non è satisfattivo e non è meramente confermativo, l'interesse a ricorrere si trasferisce sul nuovo atto; la mancata impugnazione di quest'ultimo con motivi aggiunti determina l'improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il riconoscimento della protezione sussidiaria non comporta automaticamente il diritto al rilascio del titolo di viaggio per stranieri: il richiedente deve dimostrare specifici e concreti impedimenti che ostacolino il rilascio del passaporto da parte delle autorità del Paese d'origine; non è sufficiente la mera volontà di non intrattenere rapporti con tali autorità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 ago 2026Sentenza n. 160/2026 - Bolzano, Sezione 1
- Sentenza · 6 ago 2026Sentenza n. 14141/2026 - Roma, Sezione 2B
- Sentenza · 6 ago 2026Sentenza n. 14142/2026 - Roma, Sezione 2B
- Sentenza · 6 ago 2026Sentenza n. 14143/2026 - Roma, Sezione 2B
- Sentenza · 6 ago 2026Sentenza n. 14144/2026 - Roma, Sezione 4
- Sentenza · 6 ago 2026Sentenza n. 14145/2026 - Roma, Sezione 2Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →