Ordinanza n. 589/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio contro un atto scolastico sfavorevole
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I genitori, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minorenne, hanno proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. per la riforma dell'ordinanza con cui il TAR Lazio aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado. Dal testo emerge che la controversia riguarda la valutazione scolastica del minore e, verosimilmente, un atto preclusivo della prosecuzione o della conclusione del percorso di studi. Le censure prospettavano l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione scolastica, ma il contenuto specifico dei motivi non è ulteriormente individuabile dal provvedimento. La decisione cautelare si fonda sulla gravità delle insufficienze riscontrate in due materie principali del percorso di studi e sulla prossimità della conclusione del percorso scolastico.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando in sostanza il diniego della tutela cautelare pronunciato dal TAR. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha ritenuto non formulabile una prognosi favorevole di accoglimento delle censure, valorizzando la gravità delle insufficienze riscontrate in due materie principali del percorso di studi. Quanto al periculum in mora, lo ha escluso in ragione della prossimità della conclusione del percorso di studi, ritenendo opportuno che la vicenda fosse definita con la sentenza di merito anziché mediante una misura cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'appello cautelare avverso l'ordinanza del TAR.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, per disporre l'oscuramento dei dati personali identificativi in caso di riproduzione o diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, la concessione della misura richiede una prognosi favorevole, ancorché sommaria, sulla fondatezza delle censure e la sussistenza di un pericolo attuale di pregiudizio grave e irreparabile.
- La gravità delle insufficienze riportate in materie principali del percorso di studi può escludere il fumus boni iuris necessario per sospendere cautelarmente un atto scolastico sfavorevole.
- La prossimità della conclusione del percorso di studi può escludere il periculum in mora e rendere preferibile la definizione della controversia con la sentenza di merito, anziché mediante una misura cautelare.
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