Cassazione Civile, Ordinanza n. 25494/2023 del 31/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di opposizione a precetto di rilascio relativo a un vano immobiliare sito in Roma. Un soggetto aveva ottenuto in precedente giudizio una sentenza ex art. 2932 c.c. che disponeva il trasferimento della porzione immobiliare subordinandolo al pagamento di un prezzo entro sessanta giorni dal passaggio in giudicato. Il ricorrente, subentrato nella posizione dell’originario acquirente, sosteneva di avere eseguito il pagamento mediante deposito della somma presso il notaio e comunicazione alla curatela del fallimento della società originaria venditrice, ma l’esecuzione era stata rifiutata. Successivamente aveva intimato il rilascio al successivo acquirente del bene, il quale aveva proposto opposizione eccependo che il prezzo non era stato validamente corrisposto e che il titolo non conteneva condanna al rilascio. Il Tribunale e poi la Corte d’appello avevano accolto l’opposizione, ritenendo che il pagamento non fosse provato e che l’offerta fosse irregolare perché rivolta alla curatela e non al proprietario sopravvenuto, oltre che non idonea come offerta formale. Con il ricorso per cassazione il ricorrente deduceva: 1) difetto di interesse ad agire della controricorrente, sostenendo che ella non fosse proprietaria del vano; 2) violazione delle norme sull’offerta e mora del creditore, assumendo la regolarità del deposito e dell’offerta; 3) violazione dell’art. 111 c.p.c. sulla successione a titolo particolare, per avere la Corte escluso la rilevanza della successione; 4) violazione dell’art. 152 c.p.c. sul termine perentorio, contestando la qualificazione del termine fissato per il pagamento; 5) violazione delle norme sulla condizione risolutiva e sull’inadempimento, sostenendo che il mancato pagamento non producesse automatica inefficacia del titolo; 6) omesso esame di fatti decisivi, relativi al dispositivo della sentenza ex art. 2932, alla posizione della resistente e alla natura del termine.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che l’acquirente successiva aveva interesse a sostenere le ragioni del proprio dante causa perché l’esito del giudizio poteva incidere sulla sua posizione, trattandosi di intervento adesivo dipendente. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non colpiva una ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata: la Corte d’appello aveva escluso che il deposito presso il notaio e la raccomandata alla curatela costituissero offerta formale idonea a liberare il debitore, rilevando che l’offerta non era stata fatta al creditore e non aveva prodotto l’effetto estintivo dell’obbligazione. Da ciò la Cassazione ha desunto che, essendo mancato il pagamento tempestivo o un’offerta reale nelle forme di legge, il ricorrente non poteva pretendere il rilascio dell’immobile. L’inammissibilità del secondo motivo ha travolto gli ulteriori motivi, perché è sufficiente che una ratio decidendi autonoma resti non idoneamente censurata per determinare il rigetto dell’intero ricorso. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e ai conseguenti oneri fiscali processuali.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
L’interesse ad agire della parte interveniente/resistente è riconosciuto quando la decisione può incidere sulla sua posizione giuridica sostanziale.
art. 111 c.p.c.
La successione a titolo particolare nel diritto controverso rileva ai fini della legittimazione a intervenire e a sostenere le ragioni del dante causa.
art. 1206 c.c.
Richiamato insieme alle norme sulla mora del creditore per contestare la regolarità dell’offerta e l’eventuale mora credendi.
art. 1208 c.c.
L’offerta reale di denaro deve essere effettuata secondo le modalità prescritte dalla legge e al domicilio del creditore.
art. 1209 c.c.
La Corte esclude che il mero deposito della somma presso un notaio e la comunicazione al curatore equivalgano a offerta valida ai fini liberatori.
art. 1210 c.c.
In caso di rifiuto del creditore, per ottenere l’effetto liberatorio è necessario il deposito liberatorio della somma secondo le forme di legge.
art. 1212 c.c.
Richiamato dal ricorrente tra le norme sulla disciplina dell’offerta e del deposito, ma la censura è stata ritenuta non decisiva.
art. 1214 c.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alle formalità dell’offerta, senza che la Corte ne ravvisi violazione decisiva.
art. 1220 c.c.
L’offerta non formale può far cessare la mora debendi, ma non libera il debitore.
art. 1353 c.c.
La Corte esclude che il mancato pagamento determini automaticamente una condizione risolutiva della sentenza di trasferimento.
art. 1453 c.c.
L’inadempimento del prezzo può essere fatto valere come ragione di risoluzione, ma non produce di per sé automatica inefficacia del rapporto.
art. 152 c.p.c.
La doglianza sul termine perentorio è stata dedotta ma non ha inciso sull’esito, poiché il ricorso è stato travolto dalla mancata censura di una ratio autonoma.
art. 2932 c.c.
La sentenza di esecuzione in forma specifica aveva subordinato il trasferimento del bene al pagamento del prezzo entro il termine fissato.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indica il rito camerale adottato per la trattazione del ricorso.
art. 360 c.p.c.
Norma processuale richiamata per i motivi di ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
artt. 73 e 75 disp. att. c.c.
Richiamate dal ricorrente in tema di offerta e deposito, ma ritenute non decisive rispetto alla ratio della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Chi acquista a titolo particolare un bene o una porzione di bene ha interesse a intervenire nel giudizio relativo al diritto controverso, per sostenere le ragioni del proprio dante causa quando l’esito della lite può riflettersi sulla propria posizione.
- L’offerta reale di denaro, per produrre effetti liberatori, deve essere compiuta secondo le forme di legge e indirizzata al creditore o al soggetto legittimato a ricevere; il semplice deposito presso un terzo professionista e la comunicazione a un soggetto diverso non equivalgono di per sé a pagamento liberatorio.
- In caso di rifiuto del creditore, la liberazione del debitore richiede il deposito liberatorio previsto dalla disciplina codicistica; l’offerta non formale può eventualmente incidere sulla mora del debitore, ma non sostituisce il pagamento né produce automaticamente l’estinzione dell’obbligazione.
- Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, il ricorso per cassazione è inidoneo se non censura in modo specifico e decisivo tutte le rationes poste a base del provvedimento impugnato.
- Il mancato pagamento del prezzo subordinato a una sentenza costitutiva non determina automaticamente l’inefficacia del rapporto come condizione risolutiva, ma integra un inadempimento da far valere secondo i rimedi ordinari del diritto delle obbligazioni e dei contratti.
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