Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 3437/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) dell'Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, emanata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, recante «Procedure di aggiornamento, trasferimento e nuovo inserimento nelle Graduatorie provinciali per le supplenze di prima e seconda fascia per il biennio scolastico 2026/2027 e 2027/2028», in parte qua, e segnatamente nella parte in cui l'art. 16, comma 6, dispone che «Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina», con ciò escludendo dalla valutazione, in termini di punteggio, il servizio militare di leva e il servizio civile sostitutivo prestati non in costanza di nomina scolastica; b) delle tabelle di valutazione dei titoli allegate alla medesima O.M. n. 27/2026, nella parte in cui non prevedono l'attribuzione del punteggio corrispondente ad un'annualità di servizio specifico (punti 12) per il servizio militare di leva o il servizio civile sostitutivo prestato successivamente al conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento, ancorché non in costanza di nomina; c) di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi gli atti applicativi degli Uffici Scolastici Territoriali che, in esecuzione dell'O.M. impugnata, abbiano negato o neghino ai ricorrenti l'attribuzione del punteggio per il servizio militare di leva non prestato in costanza di nomina. E PER L'ACCERTAMENTO del diritto di ciascun ricorrente alla piena valutazione, ai fini dell'aggiornamento e dell'inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per il biennio 2026/2028, del servizio militare di leva (o servizio civile sostitutivo, anche volontario) prestato successivamente al conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento, ancorché non in costanza di nomina scolastica, con attribuzione del punteggio corrispondente ad un'annualità di servizio specifico (punti 12). E PER LA CONDANNA dell'Amministrazione resistente a rettificare le graduatorie provinciali per le supplenze in conformità alla pronuncia che sarà emessa, attribuendo a ciascun ricorrente il punteggio di punti 12 per il servizio militare di leva (o equivalente) e procedendo al conseguente riposizionamento nelle rispettive graduatorie provinciali (indicate per ciascun ricorrente nell'epigrafe del presente atto), con ogni effetto di legge.

Giustizia amministrativa202604357

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 e relative tabelle di valutazione dei titoli, nella parte in cui subordinano la valutazione del servizio militare di leva o del servizio sostitutivo assimilato alla prestazione in costanza di nomina scolastica

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docenti aspiranti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, l'art. 16, comma 6, dell'O.M. n. 27/2026 e le tabelle di valutazione dei titoli, sostenendo che il servizio militare di leva e il servizio civile sostitutivo assimilato per legge, prestati dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento, dovessero essere valutati ai fini delle Graduatorie provinciali per le supplenze anche se svolti in assenza di una nomina scolastica, con attribuzione del punteggio corrispondente a un'annualità di servizio specifico, pari a 12 punti. La domanda comprendeva anche l'accertamento del diritto alla valutazione del servizio e la conseguente rettifica delle graduatorie. I ricorrenti includevano inoltre situazioni relative a servizio civile nazionale e/o servizio civile universale.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente la domanda cautelare. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris per i ricorrenti che abbiano prestato servizio militare di leva o servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva dopo il conseguimento del titolo di studio, anche senza nomina scolastica, richiamando il consolidato orientamento del Consiglio di Stato sulle precedenti ordinanze ministeriali in materia di GPS e una precedente ordinanza della stessa Sezione relativa all'O.M. n. 27/2026. La sospensione è stata invece negata, per difetto di adeguato fumus, relativamente al servizio civile nazionale e/o universale: l'ordinanza impugnata non lo ha equiparato al servizio militare di leva o al servizio sostitutivo assimilato, ma ha previsto in favore di tali soggetti una riserva di posti. In sede cautelare tale scelta non è stata ritenuta irragionevole o illogica, anche considerando la discrezionalità amministrativa nella definizione dei criteri di formazione delle graduatorie e l'assenza di specifiche deduzioni sul punto. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stata fissata udienza pubblica per il 9 marzo 2027.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare amministrativa.

  • art. 16, comma 6, O.M. n. 27/2026

    Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina

    La disposizione è stata ritenuta cautelarmente illegittima nella parte in cui limita la valutazione del servizio militare o sostitutivo assimilato alla prestazione in costanza di nomina, quando il servizio sia stato svolto dopo il conseguimento del titolo di studio.

  • art. 12, comma 14, O.M. n. 27/2026

    La previsione di una riserva di posti per il servizio civile nazionale e universale è stata considerata, in sede cautelare, una disciplina distinta e non manifestamente irragionevole rispetto alla mancata equiparazione di tali servizi al servizio militare di leva o al servizio sostitutivo assimilato.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la limitazione della valutabilità del servizio militare di leva o del servizio sostitutivo assimilato alla prestazione svolta in costanza di nomina scolastica presenta fumus boni iuris quando il servizio sia stato prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale formatosi sulle precedenti discipline delle graduatorie per supplenze.
  • La valutazione del servizio militare di leva o del servizio sostitutivo assimilato prestato dopo il conseguimento del titolo di accesso all'insegnamento non può essere subordinata, in via cautelarmente plausibile, all'esistenza di una contestuale nomina scolastica.
  • La mancata equiparazione del servizio civile nazionale o universale al servizio militare di leva, accompagnata dalla previsione di una distinta riserva di posti, rientra nella discrezionalità amministrativa relativa alla definizione dei criteri di formazione delle graduatorie e non è manifestamente irragionevole o illogica in assenza di specifiche deduzioni contrarie.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.