Sentenza del 26/02/2018 n. 883 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Plusvalenze cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria - IRPEF - Tassazione separta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNon è riportato l'esito di una specifica controversia né una decisione giudiziale con indicazione di accoglimento o rigetto. È enunciata la regola secondo cui la plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno edificabile è soggetta a IRPEF mediante tassazione separata, con riferimento all'aliquota media indicata nel testo, pari al 23%.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il testo riguarda il trattamento fiscale delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Tali plusvalenze sono considerate redditi imponibili ai fini IRPEF; la base imponibile viene determinata secondo i criteri previsti dall'art. 68 del DPR n. 917/1986 e il reddito è assoggettato a tassazione separata ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera g-bis, del medesimo decreto.
Norme richiamate
DPR n. 917/1986, art. 68
Determinazione delle plusvalenze
La disposizione individua i criteri per determinare la plusvalenza imponibile derivante dalla cessione del terreno, in particolare mediante il confronto tra il corrispettivo percepito e il costo fiscalmente riconosciuto, secondo le regole applicabili.
DPR n. 917/1986, art. 17, comma 1, lettera g-bis
Tassazione separata delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione
La plusvalenza è assoggettata a tassazione separata, anziché concorrere ordinariamente alla formazione del reddito complessivo, secondo il regime previsto dalla norma.
Massime di principio
- Per stabilire se una plusvalenza immobiliare è imponibile, occorre verificare se il terreno era suscettibile di utilizzazione edificatoria in base agli strumenti urbanistici vigenti alla data della cessione.
- La qualificazione urbanistica rilevante è quella esistente al momento della vendita, non necessariamente quella vigente quando il terreno è stato acquistato.
- La plusvalenza deve essere calcolata secondo i criteri fiscali dell'art. 68 del DPR n. 917/1986, tenendo conto del corrispettivo e del costo fiscalmente riconosciuto, inclusi gli eventuali costi inerenti documentati.
- In presenza dei presupposti normativi, il reddito è soggetto a tassazione separata ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera g-bis, del DPR n. 917/1986.
- Il testo non contiene elementi sufficienti per individuare ricorrente, resistente o un effettivo vincitore processuale; pertanto l'indicazione del vincitore non è determinabile sulla base delle informazioni disponibili.
Testo integrale
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