Cassazione Penale, Sentenza n. 6934/2023 del 17/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione dell'ordinanza che ha rigettato il reclamo avverso il trattenimento della corrispondenza (due missive, pratiche nn. 224/2020 e 240/2020) indirizzata al detenuto sottoposto al regime speciale ex art. 41-bis. Il ricorrente lamentava che non gli erano state comunicate le ragioni del trattenimento (il provvedimento che disponeva il trattenimento), sicché gli era impedita la possibilità di formulare un reclamo motivato nei termini previsti dagli artt. 14-ter e 18-ter dell'Ordinamento Penitenziario
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al Tribunale di Sorveglianza di Milano. La Corte ha richiamato la propria precedente sentenza n. 47039/2021 e stabilito che il Tribunale dovrà assicurare che il detenuto possa prendere visione del provvedimento di trattenimento (non delle missive stesse) tramite la sua integrale notifica o consentendone il rilascio di copia, una volta informato della sua adozione, in modo da conoscere le ragioni del trattenimento e poter formulare motivi di reclamo nei termini di legge
Norme richiamate
art. 18-ter Ordinamento Penitenziario
Richiama il diritto del detenuto a proporre reclamo giurisdizionale contro misure che incidono sui suoi diritti. La Corte interpreta la norma nel senso che il provvedimento che dispone il trattenimento della corrispondenza deve essere portato a conoscenza del detenuto, con motivazione, perché egli possa esercitare effettivamente il diritto di reclamo
art. 14-ter Ordinamento Penitenziario
Regola il reclamo amministrativo/penitenziario avverso decisioni sull'inoltro della corrispondenza. La Corte evidenzia che la formulazione dei motivi di reclamo richiede la conoscenza delle ragioni del provvedimento impugnato e che, senza tale conoscenza, il diritto di reclamo è di fatto precluso
art. 41-bis Ordinamento Penitenziario
Indica il regime speciale di trattamento del detenuto cui si riferiscono le misure di controllo della corrispondenza. La presenza del regime 41-bis giustifica misure restrittive della corrispondenza, ma non elimina l'obbligo di garantire al detenuto la conoscibilità della motivazione del provvedimento di trattenimento
Massime di principio
- Quando la corrispondenza di un detenuto viene trattenuta, il detenuto deve essere messo formalmente a conoscenza del provvedimento che dispone il trattenimento e delle relative motivazioni, non limitandosi alla sola informazione dell'esistenza di un "non inoltro" privo di motivazione
- La conoscenza delle ragioni del trattenimento può avvenire mediante l'integrale notifica del provvedimento o mediante il rilascio di copia, dopo che il detenuto è stato informato della sua adozione; ciò è necessario perché il reclamo sia efficacemente motivato e non sia inammissibile
- Il diritto di difesa del detenuto e il diritto di proporre reclamo giurisdizionale prevalgono sull'automatismo del trattenimento: l'assenza di comunicazione motivata può determinare l'annullamento del provvedimento da parte della Corte di Cassazione e il rinvio per nuovo esame
- Il diritto a prendere visione del provvedimento di trattenimento riguarda il testo che motiva la decisione, non l'obbligo di consegnare o mostrare le singole missive sequestrate o trattenute
- In situazioni analoghe, gli organi di sorveglianza devono verificare e documentare che il detenuto abbia effettivamente la disponibilità del provvedimento motivato prima di dichiarare improcedibile o rigettare i reclami; in mancanza, il rimedio è l'annullamento e il rinvio
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