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Sentenza

Sentenza n. 12838/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'ottemperanza - della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. IV quater, pubblicata in data 11 aprile 2025, n. 7112, con la quale è stato annullato il provvedimento del Ministero dell’Università e della Ricerca, avente ad oggetto il diniego nei confronti della parte ricorrente all’attribuzione dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) alle funzioni di Professore Universitario di prima fascia per il settore concorsuale 06/F2 (Malattie apparato visivo), in relazione alla domanda n. 109569, presentata in data 12 gennaio 2024; e per la condanna dell’Amministrazione intimata alla rivalutazione della domanda da parte di una Commissione in diversa composizione;

Giustizia amministrativa202601946

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Nuovo giudizio negativo sulle pubblicazioni espresso dalla Commissione ASN in esecuzione della sentenza che aveva annullato il precedente giudizio di non idoneità e disposto il riesame

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 7112/2025, sostenendo che la nuova Commissione, pur richiamando formalmente i criteri dell'art. 4 del D.M. n. 120/2016, avesse eluso il giudicato. In particolare, la Commissione avrebbe attribuito rilievo dirimente a parametri estranei al dictum, quali la traslabilità clinica e l'utilità clinicochirurgica, anziché motivare adeguatamente sull'originalità, sul rigore metodologico e sulla rilevanza delle pubblicazioni nel settore scientifico di riferimento. Il ricorrente ha inoltre dedotto l'apoditticità, genericità, contraddittorietà e incoerenza dei giudizi individuali e collegiali, anche rispetto a precedenti valutazioni positive, nonché l'erroneità delle valutazioni tecnico-scientifiche sulle opere presentate. Ha chiesto una nuova rivalutazione della domanda e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso per ottemperanza. Ha precisato che la violazione o elusione del giudicato ricorre quando l'Amministrazione rifiuti di esercitare il potere, rimanga inerte, adotti un atto direttamente contrastante con il giudicato oppure reiteri sostanzialmente il vizio già accertato. Le censure relative ai profili vincolati dal giudicato appartengono al giudizio di ottemperanza; gli ulteriori vizi del nuovo provvedimento, non riconducibili a specifiche statuizioni conformative, devono invece essere dedotti nel giudizio ordinario di cognizione. Nel caso concreto, la sentenza ottemperanda aveva imposto una motivazione effettiva sull'originalità, sul rigore metodologico e sulla rilevanza scientifica delle pubblicazioni, senza riesaminare valutazioni originariamente favorevoli. La nuova Commissione, attraverso una motivazione collegiale di 92 pagine e giudizi individuali analitici, ha esaminato tutte le pubblicazioni proprio con riferimento a tali profili, spiegando le ragioni della loro ritenuta insufficiente qualità scientifica. Il riferimento alla traslabilità clinica non è stato considerato parametro autonomo ed estraneo, ma elemento collegato alla rilevanza applicativa e scientifica delle pubblicazioni. Le ulteriori contestazioni del ricorrente riguardavano valutazioni tecnico-discrezionali non sindacabili nel merito, in assenza di errori manifesti, abnormità, irragionevolezza o macroscopici vizi motivazionali. Non è stata quindi ravvisata alcuna violazione o elusione del giudicato. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza, esercitabile per verificare l'esatta esecuzione del giudicato e reprimere la violazione o elusione del relativo vincolo conformativo.

  • art. 114, comma 2, lett. b, c.p.a.

    Individua, nel giudizio di ottemperanza, la tutela contro gli atti adottati in violazione o elusione del giudicato, riconducibile all'azione di nullità.

  • art. 4 D.M. n. 120/2016

    Individua i criteri rilevanti per la valutazione delle pubblicazioni ai fini dell'abilitazione scientifica nazionale, tra cui originalità, rigore metodologico e rilevanza nel settore scientifico di riferimento.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    È richiamato quale limite, indicato dalla sentenza, alla libertà dell'Amministrazione di rieditare il potere al di fuori dello specifico vincolo conformativo del giudicato.

  • D.L. n. 76/2020, convertito dalla l. n. 120/2020

    È richiamato quale fonte della modifica dell'art. 10-bis l. n. 241/1990.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la violazione o elusione del giudicato ricorre quando l'Amministrazione ometta di esercitare il potere, adotti un atto direttamente incompatibile con il giudicato oppure riediti il potere reiterando sostanzialmente il vizio già accertato.
  • Quando una sentenza annulla un giudizio ASN e dispone il riesame, la nuova Commissione deve attenersi ai limiti conformativi stabiliti dalla sentenza e non può riesaminare valutazioni originariamente favorevoli; fuori da tali limiti, l'Amministrazione conserva la possibilità di esercitare nuovamente il potere.
  • Le censure contro l'atto adottato in sede di riedizione del potere si distinguono tra quelle relative alla violazione o elusione dello specifico vincolo conformativo, proponibili in ottemperanza, e quelle concernenti autonomi vizi di legittimità del nuovo atto, da far valere mediante ordinaria azione di cognizione.
  • Nel riesame di una domanda ASN, la Commissione adempie al giudicato quando motiva in modo analitico e concreto sulle ragioni per cui le pubblicazioni risultano carenti di originalità, rigore metodologico o rilevanza scientifica, anche mediante valutazioni individuali e collegiali coerenti.
  • Le valutazioni tecnico-discrezionali della Commissione ASN non possono essere sostituite dal giudice amministrativo, il cui sindacato resta estrinseco e riguarda la motivazione e l'attendibilità dell'iter valutativo, salvo errori manifesti, abnormità, irragionevolezza o macroscopici vizi motivazionali.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e abilitazione universitariaGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad actaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazione

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