Cassazione Civile, Ordinanza n. 12584/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per l’anno d’imposta 2012, con contestazione di costi non documentati, non di competenza e non inerenti all’attività d’impresa, e conseguente rideterminazione del reddito imponibile ai fini IRES, del valore della produzione ai fini IRAP e recupero dell’IVA. La società aveva ottenuto in primo grado un accoglimento solo parziale; erano stati proposti appello principale dalla contribuente e appello incidentale dall’Agenzia. Nel corso del giudizio la società è stata dichiarata fallita e la difesa ha comunicato l’evento interruttivo. La CTR ha poi dichiarato l’estinzione del processo, ritenendo mancante una formale riassunzione entro sei mesi dall’interruzione. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione degli artt. 1, comma 2, 43, comma 2, e 45, comma 2, d.lgs. 546/1992, nonché degli artt. 121 e 156 c.p.c., per avere la CTR escluso la riassunzione nonostante la notifica al fallimento e il deposito in fascicolo delle controdeduzioni con appello incidentale, atto asseritamente idoneo a riattivare il giudizio; e nullità della sentenza per difetto di motivazione, per non avere spiegato perché tale attività processuale fosse inidonea alla riassunzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che, nel processo tributario, la nullità dell’atto di riassunzione non dipende dalla mancanza di requisiti formali in sé, ma solo dall’impossibilità di raggiungere lo scopo per carenza di elementi essenziali; poiché la riassunzione serve solo a consentire la prosecuzione del giudizio già pendente, il giudice deve valutare l’intero contenuto dell’atto e la sua concreta idoneità a riattivare il processo. Applicando tale principio, la Corte ha rilevato che la CTR aveva omesso di esaminare l’attività processuale compiuta dall’Agenzia subito dopo l’interruzione, limitandosi a valorizzare l’istanza di fissazione d’udienza successiva, e ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La deduzione dei vizi processuali è stata utilizzata per censurare la nullità della sentenza e la violazione delle regole sulla riassunzione e sulla motivazione.
art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992
Richiamato per il rinvio alle norme del codice di procedura civile applicabili al processo tributario.
art. 43, comma 2, d.lgs. 546/1992
La riassunzione del processo interrotto deve avvenire nei termini previsti; la Corte precisa però che occorre verificare la concreta idoneità dell’atto a riattivare il giudizio.
art. 45, comma 2, d.lgs. 546/1992
Norma richiamata nel quadro delle regole processuali applicabili alla prosecuzione del giudizio tributario.
art. 121 c.p.c.
Invocato insieme all’art. 156 c.p.c. per sostenere che l’atto processuale idoneo allo scopo non può essere invalidato per formalismi eccessivi.
art. 156, commi 1 e 3, c.p.c.
La nullità non discende dal solo difetto di forma, ma dalla mancata realizzazione dello scopo dell’atto.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
Richiamato quale parametro del vizio di motivazione della sentenza tributaria.
art. 132, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere una motivazione sufficiente; la CTR è stata censurata per avere omesso di spiegare la ritenuta inidoneità dell’attività processuale svolta.
artt. 55, 56, 108 e 109 d.P.R. 917/1986
Richiamati nell’avviso di accertamento per il recupero a tassazione dei costi e la rideterminazione del reddito imponibile.
artt. 39 e 41-bis d.P.R. 600/1973
Richiamati a base dell’accertamento fiscale nei confronti della società.
artt. 19 e 54 d.P.R. 633/1972
Richiamati per il recupero dell’IVA e i relativi profili di detrazione/accertamento.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l’atto di riassunzione non va valutato in base al solo rispetto di formule sacramentali, ma alla sua concreta idoneità a conseguire lo scopo di riattivare la prosecuzione del giudizio interrotto.
- La nullità dell’atto processuale deriva dall’impossibilità di raggiungere il suo scopo per carenza di elementi essenziali, non dalla mera mancanza di requisiti formali isolatamente considerati.
- Quando la parte compie, dopo l’interruzione, attività processuali univocamente dirette a proseguire il giudizio e notifiche alla controparte idonee a manifestare la volontà di riattivazione, il giudice di merito deve esaminare tale attività nel suo complesso prima di dichiarare l’estinzione.
- La sentenza che dichiari l’estinzione del processo deve confrontarsi con gli atti processuali allegati e motivare specificamente perché essi non siano idonei alla riassunzione; in difetto, incorre in vizio di motivazione/nullità.
- La riassunzione serve a far proseguire un processo già pendente e non introduce un nuovo giudizio; di conseguenza, l’accertamento giudiziale deve essere funzionale, non meramente formalistico.
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