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Sentenza

Sentenza del 12/05/2016 n. 853 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Tasse sulle concessioni governative - Tassa di concessione governativa sulla radiofonia mobile - E' ancora in vigore, non essendo stata abrogata. E' stato modificato soltanto il sistema di concessione, ma non la vigenza dell'art. 21, della tariffa allegata al d.P.R. 26.10.1972, n. 641.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che la tassa di concessione governativa relativa all'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile fosse stata abrogata, o comunque resa incompatibile, dall'entrata in vigore del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, anche in ragione del mutamento del sistema di concessione del servizio.

La decisione

La pretesa di abrogazione è stata respinta. In base all'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, sentenza 2 maggio 2014, n. 9560, il Codice delle comunicazioni elettroniche ha modificato il sistema di concessione, ma non ha abrogato l'art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641. La tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile è quindi rimasta in vigore. È stata inoltre esclusa l'incompatibilità con la disciplina dell'Unione europea, in conformità all'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Norme richiamate

  • Art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641

    La disposizione, relativa alla tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile, non è stata abrogata dal successivo Codice delle comunicazioni elettroniche e continua a costituire il fondamento della pretesa tributaria.

  • D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 - Codice delle comunicazioni elettroniche

    L'entrata in vigore del Codice ha modificato il sistema giuridico di concessione e autorizzazione dei servizi di comunicazione elettronica, ma tale modifica non ha comportato l'abrogazione della tassa prevista dall'art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972.

  • Sentenza della Corte di cassazione, Sezioni Unite, 2 maggio 2014, n. 9560

    Le Sezioni Unite hanno stabilito che la tassa di concessione governativa sulla telefonia mobile è tuttora dovuta e non è stata abrogata dal d.lgs. n. 259 del 2003.

  • Disciplina dell'Unione europea in materia di comunicazioni elettroniche

    La tassa non è stata ritenuta incompatibile con il diritto dell'Unione europea, poiché la Corte di giustizia ha escluso che la relativa imposizione violi la disciplina comunitaria applicabile.

Massime di principio

  • La modifica del regime amministrativo di autorizzazione o concessione di un servizio non comporta automaticamente l'abrogazione dei tributi collegati a quel servizio: occorre verificare se una norma successiva abbia espressamente abrogato o reso incompatibile la precedente disciplina fiscale.
  • In presenza di una norma tributaria ancora formalmente vigente, l'abrogazione implicita deve risultare da un'incompatibilità normativa effettiva e non dalla sola trasformazione del sistema amministrativo di riferimento.
  • Per contestare una tassa analoga è necessario verificare sia la normativa nazionale successiva sia l'eventuale interpretazione consolidata della Corte di cassazione e della Corte di giustizia dell'Unione europea.
  • Quando le Sezioni Unite hanno chiarito che un tributo è ancora dovuto e che non contrasta con il diritto dell'Unione europea, le contestazioni fondate esclusivamente sull'abrogazione derivante dal mutamento del regime concessorio hanno, in linea generale, scarse possibilità di successo.

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