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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27740/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La lite nasce da avvisi di accertamento IVA relativi agli anni d'imposta 2006, 2007 e 2008, emessi a seguito di una contestata frode carosello e di operazioni soggettivamente inesistenti poste in essere da una società a responsabilità limitata poi estinta. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso dei contribuenti; la Commissione tributaria regionale aveva invece respinto l'appello dell'Agenzia, ritenendo che, quanto alle socie, gli atti non indicassero alcun ruolo nella gestione della società né il passaggio di responsabilità dei debiti sociali dalla società estinta alle socie. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 2495 e 2697 c.c., sostenendo che, estinta la società, i debiti sociali si trasferiscono ai soci nei limiti di quanto riscosso in liquidazione, senza necessità di provare una loro responsabilità gestionale; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 2495 e 2697 c.c. e dell'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che la ristretta base sociale consentiva la presunzione semplice di distribuzione ai soci di utili extracontabili.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo. Ha affermato che, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, l'obbligazione sociale non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali rispondono nei limiti di quanto riscosso in liquidazione, indipendentemente dal fatto che abbiano avuto un ruolo nell'amministrazione della società. Poiché la CTR aveva escluso la responsabilità delle socie solo perché non coinvolte nella gestione, senza accertare se avessero ricevuto somme in sede di liquidazione, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è stata invocata come norma che consente di denunciare in cassazione la violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 2495 c.c.

    dopo l'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, l'obbligazione sociale si trasferisce ai soci, che rispondono nei limiti di quanto riscosso in liquidazione; non è richiesto un coinvolgimento nella gestione per affermarne la responsabilità

  • art. 2697 c.c.

    richiamato come norma sul riparto dell'onere probatorio; la Corte esclude che, per affermare la responsabilità dei soci verso i debiti sociali estinti, occorra provare una loro responsabilità gestionale

  • art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972

    richiamato nel secondo motivo in relazione alla dedotta presunzione di distribuzione ai soci di utili extracontabili

Massime di principio

  • Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, l'obbligazione sociale non si estingue automaticamente, ma si trasferisce ai soci nei limiti di quanto essi abbiano riscosso in sede di liquidazione, ovvero secondo il regime di responsabilità già vigente pendente societate.
  • Per affermare la responsabilità dei soci per i debiti della società estinta non è necessario dimostrare un loro coinvolgimento nella gestione sociale; ciò che rileva è l'eventuale percezione di somme o beni in sede di liquidazione.
  • Se il giudice esclude la pretesa creditoria nei confronti dei soci della società estinta, deve verificare in concreto se i soci abbiano ricevuto attivo liquidatorio, non potendo fondare l'esclusione della responsabilità sulla sola mancanza di ruolo amministrativo.
  • In presenza di estinzione della società, i diritti del creditore sociale si tutelano attraverso il meccanismo successorio in capo ai soci, entro i limiti della liquidazione; la cessazione dell'ente non comporta di per sé il venir meno del debito.
  • Quando il primo motivo di ricorso è accolto perché risolutivo della controversia, gli ulteriori motivi restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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