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Ordinanza

Ordinanza n. 3567/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del diniego di accesso alle misure di accoglienza adottato con nota in data 26 marzo 2026 della Prefettura di Viterbo - Area IV - Tutela dei Diritti Civili, Cittadinanza e Immigrazione, comunicato tramite Pec in riscontro alla formale istanza/sollecito di inserimento del ricorrente all'interno di un centro di accoglienza; - di ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a quello impugnato se e in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202606131

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di accesso alle misure di accoglienza adottato dalla Prefettura di Viterbo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio di inserimento in un centro di accoglienza, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare, il Tribunale ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris perché, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 del d.lgs. n. 25/2008 e degli artt. 1, comma 2, e 14, comma 3, del d.lgs. n. 142/2015, i criteri territoriali per la presentazione della domanda di protezione internazionale sono alternativi: il richiedente può rivolgersi alla polizia di frontiera al momento dell'ingresso oppure alla Questura del luogo di dimora. Il ricorrente aveva esercitato legittimamente la seconda opzione, presentando la domanda a Viterbo, luogo della propria dichiarata dimora. Il diniego, inoltre, non indicava la disposizione normativa posta a suo fondamento. È stato ritenuto sussistente anche il periculum in mora, poiché l'esclusione dall'accoglienza privava il richiedente delle misure minime di sussistenza e di un alloggio, esponendolo a indigenza ed emarginazione incompatibili con la dignità umana e con la tutela della salute psicofisica.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, sospendendo il diniego di accesso alle misure di accoglienza e ordinando all'Amministrazione di adottare i conseguenti provvedimenti, vale a dire ogni più idonea misura di accoglienza in favore del ricorrente. La misura è stata concessa per la presenza, a un primo esame, del fumus boni iuris derivante dall'esercizio legittimo dell'opzione territoriale per la presentazione della domanda e dall'assenza, nel diniego, dell'indicazione della base normativa, nonché per il periculum in mora connesso alla privazione di alloggio e mezzi minimi di sussistenza. È stata fissata l'udienza pubblica di merito per il 27 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate; ogni decisione sul patrocinio a spese dello Stato è stata rinviata alla fase di merito.

Norme richiamate

  • art. 6 d.lgs. 25/2008

    La disposizione concorre a fondare la natura alternativa dei criteri territoriali per la presentazione della domanda di protezione internazionale.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 142/2015

    La disposizione è richiamata, insieme alle altre norme indicate, per individuare il regime dell'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

  • art. 14, comma 3, d.lgs. 142/2015

    La disposizione concorre a fondare l'obbligo della Prefettura del territorio di dimora di disporre l'immediata accoglienza quando il richiedente abbia presentato lì la domanda.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la valutazione e l'accoglimento della domanda cautelare.

Massime di principio

  • I criteri territoriali per la presentazione della domanda di protezione internazionale previsti dalla disciplina richiamata sono alternativi: il richiedente può rivolgersi alla polizia di frontiera al momento dell'ingresso oppure alla Questura del luogo di dimora.
  • Quando il richiedente presenta legittimamente la domanda di protezione internazionale presso la Questura del luogo di dimora, la Prefettura di tale territorio è tenuta a disporre l'immediata accoglienza secondo la disciplina applicabile.
  • Il diniego di accesso alle misure di accoglienza, adottato senza indicare la disposizione normativa su cui si fonda, presenta, in sede cautelare, un profilo di illegittimità rilevante ai fini del fumus boni iuris.
  • La privazione di alloggio e delle misure minime di sussistenza espone il richiedente asilo a un pregiudizio grave e attuale, idoneo a integrare il periculum in mora per la tutela cautelare.

Come è indicizzato

MaterieProtezione internazionale e specialeTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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