Ordinanza n. 3567/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del diniego di accesso alle misure di accoglienza adottato con nota in data 26 marzo 2026 della Prefettura di Viterbo - Area IV - Tutela dei Diritti Civili, Cittadinanza e Immigrazione, comunicato tramite Pec in riscontro alla formale istanza/sollecito di inserimento del ricorrente all'interno di un centro di accoglienza; - di ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a quello impugnato se e in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso alle misure di accoglienza adottato dalla Prefettura di Viterbo
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio di inserimento in un centro di accoglienza, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare, il Tribunale ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris perché, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 del d.lgs. n. 25/2008 e degli artt. 1, comma 2, e 14, comma 3, del d.lgs. n. 142/2015, i criteri territoriali per la presentazione della domanda di protezione internazionale sono alternativi: il richiedente può rivolgersi alla polizia di frontiera al momento dell'ingresso oppure alla Questura del luogo di dimora. Il ricorrente aveva esercitato legittimamente la seconda opzione, presentando la domanda a Viterbo, luogo della propria dichiarata dimora. Il diniego, inoltre, non indicava la disposizione normativa posta a suo fondamento. È stato ritenuto sussistente anche il periculum in mora, poiché l'esclusione dall'accoglienza privava il richiedente delle misure minime di sussistenza e di un alloggio, esponendolo a indigenza ed emarginazione incompatibili con la dignità umana e con la tutela della salute psicofisica.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, sospendendo il diniego di accesso alle misure di accoglienza e ordinando all'Amministrazione di adottare i conseguenti provvedimenti, vale a dire ogni più idonea misura di accoglienza in favore del ricorrente. La misura è stata concessa per la presenza, a un primo esame, del fumus boni iuris derivante dall'esercizio legittimo dell'opzione territoriale per la presentazione della domanda e dall'assenza, nel diniego, dell'indicazione della base normativa, nonché per il periculum in mora connesso alla privazione di alloggio e mezzi minimi di sussistenza. È stata fissata l'udienza pubblica di merito per il 27 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate; ogni decisione sul patrocinio a spese dello Stato è stata rinviata alla fase di merito.
Norme richiamate
art. 6 d.lgs. 25/2008
La disposizione concorre a fondare la natura alternativa dei criteri territoriali per la presentazione della domanda di protezione internazionale.
art. 1, comma 2, d.lgs. 142/2015
La disposizione è richiamata, insieme alle altre norme indicate, per individuare il regime dell'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.
art. 14, comma 3, d.lgs. 142/2015
La disposizione concorre a fondare l'obbligo della Prefettura del territorio di dimora di disporre l'immediata accoglienza quando il richiedente abbia presentato lì la domanda.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la valutazione e l'accoglimento della domanda cautelare.
Massime di principio
- I criteri territoriali per la presentazione della domanda di protezione internazionale previsti dalla disciplina richiamata sono alternativi: il richiedente può rivolgersi alla polizia di frontiera al momento dell'ingresso oppure alla Questura del luogo di dimora.
- Quando il richiedente presenta legittimamente la domanda di protezione internazionale presso la Questura del luogo di dimora, la Prefettura di tale territorio è tenuta a disporre l'immediata accoglienza secondo la disciplina applicabile.
- Il diniego di accesso alle misure di accoglienza, adottato senza indicare la disposizione normativa su cui si fonda, presenta, in sede cautelare, un profilo di illegittimità rilevante ai fini del fumus boni iuris.
- La privazione di alloggio e delle misure minime di sussistenza espone il richiedente asilo a un pregiudizio grave e attuale, idoneo a integrare il periculum in mora per la tutela cautelare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 1410/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 1411/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 1412/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 270/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 271/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 272/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →