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Sentenza

Sentenza del 23/05/2018 n. 2121 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Redditi diversi -Normativa Comunitaria - Prevale su normativa interna - Giochi e scommesse - Vincite all'estero - Imponibilità in Italia - Non sussiste - Conseguente illegittimità - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa impositiva è stata ritenuta illegittima. In applicazione della normativa comunitaria, le vincite conseguite presso casinò situati in altri Stati membri devono ricevere un trattamento fiscale uniforme rispetto a quelle conseguite in Italia. Pertanto, le vincite estere devono essere considerate esenti da ulteriori imposte in Italia, analogamente alle vincite realizzate sul territorio nazionale e già assoggettate a imposizione alla fonte.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava l'imponibilità in Italia delle vincite ottenute presso casinò esteri. Sosteneva che la normativa nazionale, assoggettando a tassazione le vincite estere e prevedendo invece un diverso trattamento per quelle conseguite presso casinò italiani, introducesse una discriminazione fondata sul luogo di conseguimento del reddito, in contrasto con i principi dell'Unione europea sulla libera prestazione dei servizi e sulla libertà di stabilimento.

Norme richiamate

  • Art. 67 del D.P.R. 917/1986 (TUIR)

    La disciplina dei redditi diversi non può essere applicata in modo discriminatorio alle vincite realizzate all'estero quando ciò determina un trattamento deteriore rispetto alle vincite conseguite in Italia.

  • Artt. 52 e 56 del TFUE

    I principi dell'Unione europea in materia di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi ostano a una normativa nazionale che discrimini le vincite in base all'ubicazione del casinò o del prestatore del servizio.

  • Legge 122/2016

    La normativa interna deve essere interpretata e applicata in conformità agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, evitando disparità di trattamento fiscale incompatibili con tali obblighi.

  • Corte di Giustizia dell'Unione europea, Sezione III, 22 ottobre 2014, n. 344

    La Corte ha affermato l'incompatibilità con il diritto dell'Unione di un trattamento fiscale nazionale che assoggetti a imposta le vincite conseguite presso casinò esteri mentre esclude da analoga imposizione le vincite realizzate presso casinò nazionali.

Massime di principio

  • Una norma fiscale nazionale non può creare una discriminazione basata sul fatto che il reddito o la vincita sia stato prodotto in Italia oppure in un altro Stato membro dell'Unione europea.
  • Quando una vincita estera è economicamente equivalente a una vincita interna già tassata alla fonte, un'ulteriore imposizione in Italia può risultare illegittima se determina un trattamento deteriore per il contribuente.
  • In caso di contrasto tra normativa interna e normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, la disciplina interna deve essere disapplicata o interpretata in modo conforme al diritto europeo.
  • La valutazione deve comunque considerare la specifica tipologia della vincita, lo Stato interessato, l'eventuale imposizione già subita all'estero o alla fonte e la disciplina vigente nel periodo d'imposta.

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