Cassazione Penale, Sentenza n. 29942/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato l'ordinanza del Gip che aveva applicato a Caruso il divieto di dimora a Giardinello. L'indagine riguarda un'ipotesi di corruzione: si contesta che De Luca (sindaco) abbia accettato da Caruso la promessa di mediare con la cugina Gambì Sabrina Maria per ottenere sostegno politico in Consiglio comunale, in cambio dell'avvio, da parte di De Luca, della procedura per la stipula di una convenzione ex art.14 C.C.N.L. 22.01.2014 con il Comune di Montelepre per l'acquisizione di 6 ore settimanali delle prestazioni lavorative del Caruso. Il nucleo della controversia è se le intercettazioni telefoniche ritenute dal Gip a fondamento della gravità indiziaria costituiscano "corpo del reato" (e quindi siano pienamente utilizzabili) oppure solo frammenti probatori non utilizzabili oltre i limiti dell'art.270 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato. Ha condiviso la motivazione del Tribunale del riesame secondo cui le conversazioni intercettate non integrano il "corpo del reato" della corruzione, ma costituiscono al massimo elementi probatori frammentari. Le intercettazioni, raccolte in procedimento diverso e articolate in cinque conversazioni distribuite su tre giornate, non esaurivano la condotta criminosa e quindi non potevano fondare la misura cautelare (divieto di dimora). La decisione si è conformata alla giurisprudenza citata (Sez. U. Floris e Sez. 6 Pisapia) che limita l'utilizzabilità dell'intercettazione quando questa non sia autosufficiente a esaurire la fattispecie criminosa.
Norme richiamate
Sezioni Unite, n. 23697 del 26/06/2014 (Floris)
Principio secondo cui una conversazione intercettata costituisce "corpo del reato" solo se integra ed esaurisce la condotta criminosa; altrimenti è mera prova di frammenti di reato e soggetta ai limiti di utilizzabilità
Sez. 6, n. 26037 del 20/05/2021 (Pisapia), Rv. 281536
In tema di intercettazioni, la conversazione o comunicazione intercettata costituisce corpo del reato, in quanto tale utilizzabile nel processo penale, solo allorché essa stessa integri ed esaurisca la condotta criminosa, nei casi in cui questa possa perfezionarsi anche con la sola interlocuzione oggetto di registrazione, mentre deve escludersi la natura di corpo del reato dell'intercettazione che costituisca mera documentazione sonora della commissione del fatto (Fattispecie relativa a corruzione, in cui la Corte ha escluso che una conversazione captata avesse natura di corpo del reato e fosse, pertanto, utilizzabile oltre i limiti di cui all'art. 270 cod. proc. pen., levando che essa costituiva solo la prova di un frammento del reato, portato a compimento con condotte ulteriori, rispetto alle quali la comunicazione assumeva mero carattere descrittivo)
Conferma il criterio applicato: le intercettazioni sono utilizzabili come "corpo del reato" solo se la registrazione è autosufficiente a dimostrare la consumazione del reato; conversazioni sparse nel tempo sono probabilmente frammentarie
Art. 270 c.p.p.
Limita l'utilizzabilità delle intercettazioni acquisite fuori dai casi consentiti; nel caso in esame è richiamato per escludere che le registrazioni, non essendo corpo del reato, possano essere utilizzate oltre i limiti previsti
Art. 14 C.C.N.L. del 22/01/2014 (richiamato nei fatti)
Norma contrattuale citata nella contestazione fattuale (oggetto dello scambio corruttivo: stipula di una convenzione per acquisire ore lavorative); non è stata però centrale nella decisione sulla utilizzabilità delle intercettazioni
Massime di principio
- Le intercettazioni costituiscono "corpo del reato" e sono pienamente utilizzabili solo se la conversazione registrata di per sé integra ed esaurisce la condotta criminosa; se rappresentano solo parti o frammenti di un accordo più ampio, vanno considerate elementi probatori e sono soggette ai limiti di utilizzabilità (art.270 c.p.p.).
- Conversazioni ripetute in momenti diversi non formano automaticamente un "unicum": la distribuzione temporale e il contenuto devono mostrare che l'interlocuzione sia autosufficiente a perfezionare il reato.
- Intercettazioni disposte in procedimenti diversi o non strettamente collegati al procedimento per cui si chiede la misura cautelare possono essere escluse o valutate con maggior rigore, soprattutto se rappresentano la prova esclusiva a fondamento di una misura.
- Per ottenere misure cautelari basate su intercettazioni in reati come la corruzione è utile al Pubblico Ministero fornire elementi corroboranti (atti amministrativi, documenti, comportamenti concreti, riscontri testimoniali) che dimostrino il quid pro quo e il completamento della condotta criminosa.
- In fase cautelare il giudice del riesame valuta la congruità e la logicità delle argomentazioni sul nesso tra intercettazioni e reato: una motivazione coerente e ancorata alla giurisprudenza rende difficilmente superabile un'ordinanza di annullamento con ricorso per cassazione
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